Comune di Cutigliano
I SERVIZI
 
 
TRIBUTI - I.C.I.

COS'E' L'I.C.I.

 L'I.C.I. è un'imposta comunale sui beni immobili ubicati sul territorio comunale

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi - presso il Palazzo Comunale, Piazza Umberto I°, 1 - 51024 Cutigliano (PT) - Tel. 05736888231 - 05736888234 - fax 057368386 - e.mail: b.tonarelli@comune.cutigliano.pt.it - d.brugioni@comune.cutigliano.pt.it

ORARIO

Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

ADDETTI

Sig.re Benedetta Tonarelli, Dora Brugioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI

Dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno.

DICHIARAZIONE I.C.I.

Per la presentazione della dichiarazione
- Modello Dichiarazione ICI conforme a quello approvato annualmente dal Ministero delle Finanze, in due copie   (.pdf 47kb), da consegnare direttamente all'ufficio tributi (che rilascerà ricevuta) o tramite raccomandata indirizzata all'ufficio medesimo, in busta recante la dicitura:
"Dichiarazione ICI per l'anno ____" - istruzioni   (.pdf 120kb)  .
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ai singoli enti.

CONTRIBUZIONE E DETRAZIONI

Aliquote: per l’anno 2008 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 02/04/2008.

Aliquota ridotta del 5,00 per mille
  applicabile a:
- Unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel Comune;
- Unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli)  ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;modello dichiarazione uso gratuito
- Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica
- Pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate.


Aliquota ridotta del 6,5 per mille
  Applicabile a:
- Aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come edificabili.

Aliquota ordinaria del 7,00 per mille
  Applicabile a:
- Gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili, posseduti nel Comune.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.

- La Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007 – art. 1 comma 5 e 7) prevede che dall’ imposta dovuta per l’ abitazione principale si detragga un ulteriore importo pari all’ 1,33 per mille del valore, ai fini ICI, del fabbricato fino a concorrenza dell’ imposta dovuta ed entro il limite massimo di € 200,00 con esclusione dei gruppi A/1 – A/8 e A/9.

  • La detrazione è rapportata al periodo dell’ anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  • La base imponibile sulla quale calcolare la nuova detrazione è unicamente quella dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze stabilite dall’ art. 5 comma 1 del vigente regolamento ICI.
  • La normativa di riferimento D. Lgs. 504/92, Legge 244/2007, circolari Ministero dell’ Economia e delle Finanze nr. 1 del 31/01/2008, nr. 5 del 15/02/2008 e nr. 11 del 10/04/2008.

Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i), i fabbricati utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali e sanità pubbliche.

I terreni agricoli sono esenti  dall’imposta perché siti su territorio di Comune montano.

VALORE DEGLI IMMOBILI AI FINI I.C.I.

Per determinare il valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta in oggetto occorre tener conto:

Rivalutazioni rendite catastali
- A decorre dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'ICI, sono rivalutati:
le rendite catastali urbane del 5% come disposto dall'art.3, comma 48, della Legge 662/96;
Calcolo dell'imposta:
- Per i fabbricati appartenenti alle categorie A (abitazioni), C (magazzini, depositi, laboratori) - con esclusione delle categorie A/10 e C/1:

rendita catastale rivalutata del 5% x 100 x aliquota ICI per mille = imposta annua
- Per i fabbricati appartenenti alla categoria B (collegi, convitti ecc.)
rendita catastale rivalutata del 5% x 140 x aliquota ICI per mille = imposta annua
- Per i fabbricati appartenenti alle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.)
rendita catastale rivalutata del 5% x 50 x aliquota ICI per mille = imposta annua
- Per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe):
rendita catastale rivalutata del 5% x 34 x aliquota ICI per mille = imposta annua
- Per le aree fabbricabili:
valore venale del terreno dal 1999 al 2005  (96k.) x aliquota ICI per mille = imposta annua
valore venale del terreno dall'1/1/2006      (54k.) x aliquota ICI per mille = imposta annua

- Per accertamenti sulle aree fabbricabili relativi ad anni precedenti il valore venale dei terreni di riferimento fino all'anno 1998 (96k.) è quello adottato con delibera della Giunta Comunale n°127 del 17/8/1999

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Comune di Cutigliano sul conto corrente postale n° 12405510 intestato a: Comune di Cutigliano Servizio Tesoreria ICI.Il versamento può essere effettuato anche direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite sistema bancario o altre modalità rese obbligatorie da norme statali.
Per il versamento dell'I.C.I. per l'anno 2008 sono stati approvati i modelli per i nuovi bollettini di cc/p e con circolare del 20/03/2008 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati forniti chiarimenti per il versamento tramite modello F24.
Dal 1 maggio 2007 è possibile versare l'I.C.I. attraverso il modello F24 anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 2,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato:
- in due rate:
1) entro il 16 giugno 2008 - 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (2006);
2) entro il 16 dicembre 2008 - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2007, comprensive dell'eventuale conguaglio sulla 1° rata.
3) in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008 - l'imposta dovuta per l'intero anno in corso.
Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di accertamento, liquidazione e iscrizione a ruolo è ammesso il pagamento rateale nel caso in cui l'imposta, la sanzione e gli interessi siano superiori a euro 516,46.
Il Funzionario Responsabile sulla base di apposita istanza da parte dei contribuenti, può concedere il beneficio della rateizzazione degli importi dovuti nei limiti di un anno dalla notifica del provvedimento di accertamento o liquidazione e per un importo minimo per ogni singola rata di euro 103,29. Detta istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sull’importo di ogni rata saranno applicati gli interessi di legge.

RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs.  n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni
D. Lgs.  n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni
Legge n. 662/1996
D. Lgs. n.446,  471, 472 e 473/1997
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta

SANZIONI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.
Se le dichiarazioni o le denuncie sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
Le sanzioni sopra indicate sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
In caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell’imposta non versata.
Per tardiva presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del dodici e cinquanta per cento se la stessa è presentata entro trenta giorni.

RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI

I Reclami possono essere presentati all'Ufficio Tributi  per scritto e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
I Ricorsi possono essere presentati al Comune nei 60 giorni successivi a quello dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. Nei 30 giorni successivi alla presentazione del ricorso presso il Comune, lo stesso deve essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia (Via Desideri, 32 - 51100 Pistoia) - Vedi D. Lgs 546/1992

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Benedetta Tonarelli - Istruttore Amministrativo

SERVIZIO FUNZIONALE

Servizio Finanze e Bilancio, Responsabile Rag. Mauro Petrucci

AGGIORNATA AL

GIUGNO 2008.

 
 
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