COS'E'
L'I.C.I.
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L'I.C.I.
è un'imposta comunale sui beni immobili ubicati sul territorio comunale
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DOVE
RIVOLGERSI
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Ufficio
Tributi - presso il Palazzo Comunale, Piazza Umberto I°, 1 - 51024 Cutigliano
(PT) - Tel. 05736888231 - 05736888234 - fax 057368386 - e.mail: b.tonarelli@comune.cutigliano.pt.it
- d.brugioni@comune.cutigliano.pt.it
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ORARIO
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Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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ADDETTI
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Sig.re Benedetta
Tonarelli, Dora Brugioni.
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TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI
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Dal 1° maggio
al 31 luglio di ogni anno.
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DICHIARAZIONE
I.C.I.
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Per
la presentazione della dichiarazione
- Modello Dichiarazione ICI conforme a quello approvato annualmente dal
Ministero delle Finanze, in due copie
(.pdf 47kb), da consegnare direttamente all'ufficio
tributi (che rilascerà ricevuta) o tramite raccomandata indirizzata all'ufficio
medesimo, in busta recante la dicitura:
"Dichiarazione ICI per l'anno ____"
- istruzioni
(.pdf 120kb) .
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante
dichiarazioni per quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ai
singoli enti.
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CONTRIBUZIONE
E DETRAZIONI
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Aliquote:
per l’anno 2008 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12
del 02/04/2008.
Aliquota
ridotta del 5,00 per mille applicabile a:
- Unità immobiliare direttamente
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi
e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti
nel Comune;
- Unità immobiliare posseduta
nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino
italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
- Unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà, usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Abitazione concessa
dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta
(genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle),
a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;modello
dichiarazione uso gratuito
- Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce
la residenza anagrafica
- Pertinenze delle unità
immobiliari sopraelencate.
Aliquota
ridotta del 6,5 per mille Applicabile a:
- Aree classificate dal Piano Regolatore Generale vigente come
edificabili.
Aliquota
ordinaria del 7,00 per mille Applicabile a:
- Gli immobili diversi
dalle abitazioni principali dei residenti e dalle aree edificabili, posseduti
nel Comune.
Dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,29
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta
dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata, per la parte
residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
- La Legge
Finanziaria 2008 (Legge 244/2007 – art. 1 comma 5 e 7) prevede che dall’
imposta dovuta per l’ abitazione principale si detragga un ulteriore
importo pari all’ 1,33 per mille del valore, ai fini ICI, del fabbricato
fino a concorrenza dell’ imposta dovuta ed entro il limite massimo di €
200,00 con esclusione dei gruppi A/1 – A/8 e A/9.
- La
detrazione è rapportata al periodo dell’ anno durante il quale si
protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’ unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
- La base
imponibile sulla quale calcolare la nuova detrazione è unicamente quella
dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue
eventuali pertinenze stabilite dall’ art. 5 comma 1 del vigente
regolamento ICI.
- La
normativa di riferimento D. Lgs. 504/92, Legge 244/2007, circolari
Ministero dell’ Economia e delle Finanze nr. 1 del 31/01/2008, nr. 5 del
15/02/2008 e nr. 11 del 10/04/2008.
Sono esenti
dall’imposta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i), i fabbricati
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali
e sanità pubbliche.
I terreni
agricoli sono esenti dall’imposta perché siti su territorio di
Comune montano.
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VALORE
DEGLI IMMOBILI AI FINI I.C.I.
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Per
determinare il valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta
in oggetto occorre tener conto:
Rivalutazioni
rendite catastali
- A decorre dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'ICI, sono rivalutati:
le rendite catastali urbane del 5% come disposto dall'art.3, comma
48, della Legge 662/96;
Calcolo dell'imposta:
- Per i fabbricati appartenenti alle categorie A (abitazioni), C (magazzini, depositi, laboratori) - con
esclusione delle categorie A/10 e C/1:
rendita catastale rivalutata del 5% x 100 x aliquota ICI per mille = imposta
annua
- Per i fabbricati appartenenti alla categoria B (collegi, convitti
ecc.)
rendita catastale rivalutata del 5% x 140 x aliquota ICI per mille = imposta
annua
- Per i fabbricati appartenenti alle categorie A/10 (uffici e studi
privati) e D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.)
rendita catastale rivalutata del 5% x 50 x aliquota ICI per mille = imposta
annua
- Per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe):
rendita catastale rivalutata del 5% x 34 x aliquota ICI per mille = imposta
annua
- Per le aree fabbricabili:
valore venale del terreno
dal 1999 al 2005
(96k.) x
aliquota ICI per mille = imposta annua
valore venale del terreno
dall'1/1/2006
(54k.) x
aliquota ICI per mille = imposta annua
- Per accertamenti
sulle aree fabbricabili relativi ad anni precedenti
il valore venale dei terreni di riferimento
fino all'anno 1998
(96k.) è quello adottato
con delibera della Giunta Comunale n°127 del 17/8/1999
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VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA
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L'imposta
dovuta deve essere corrisposta mediante versamento
diretto al Comune di Cutigliano sul conto corrente postale n° 12405510
intestato a: Comune di Cutigliano Servizio Tesoreria ICI.Il
versamento può essere effettuato anche direttamente presso la
Tesoreria Comunale o tramite sistema bancario o altre modalità rese
obbligatorie da norme statali.
Per il versamento dell'I.C.I. per l'anno
2008 sono stati approvati i modelli per i nuovi bollettini di cc/p e con
circolare del 20/03/2008 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati forniti
chiarimenti per il versamento tramite modello F24.
Dal 1 maggio 2007 è possibile versare l'I.C.I. attraverso il modello F24
anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione.
I
versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale risulta
inferiore ad euro 2,00.
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MODALITA'
DI PAGAMENTO
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Il
pagamento può essere effettuato:
- in due rate:
1) entro il 16 giugno 2008 - 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente
(2006);
2) entro il 16 dicembre 2008 - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno 2007, comprensive dell'eventuale conguaglio sulla 1° rata.
3)
in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008 - l'imposta dovuta per l'intero
anno in corso.
Per
quanto riguarda il pagamento delle somme dovute a seguito di emissione
di avvisi di accertamento, liquidazione e iscrizione a ruolo è ammesso
il pagamento rateale nel caso in cui l'imposta, la sanzione e gli interessi
siano superiori a euro 516,46.
Il
Funzionario Responsabile sulla base di apposita istanza da parte dei contribuenti,
può concedere il beneficio della rateizzazione degli importi dovuti nei
limiti di un anno dalla notifica del provvedimento di accertamento o liquidazione
e per un importo minimo per ogni singola rata di euro 103,29.
Detta istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
Sull’importo di ogni rata saranno applicati gli interessi di legge.
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RIMBORSI
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Il
contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate
e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
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NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
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D.
Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni
D. Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni
Legge n. 662/1996
D. Lgs. n.446, 471, 472 e 473/1997
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta
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SANZIONI
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Per
l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con
un minimo di euro 51,65.
Se le dichiarazioni o le denuncie sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta
dovuta.
Le sanzioni sopra indicate sono ridotte a un quarto se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
In
caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione
amministrativa del trenta per cento dell’imposta non versata.
Per
tardiva presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa
del dodici e cinquanta per cento se la stessa è presentata entro trenta
giorni.
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RECLAMI,
RICORSI E OPPOSIZIONI
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I
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Tributi per scritto e specificando
in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si
ritengono violati.
I
Ricorsi possono essere presentati al Comune nei 60 giorni successivi a
quello dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.
Nei 30 giorni successivi alla presentazione del ricorso presso il Comune,
lo stesso deve essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale
di Pistoia (Via Desideri, 32 - 51100 Pistoia) - Vedi D. Lgs 546/1992
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RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
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Sig.ra
Benedetta Tonarelli - Istruttore Amministrativo
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SERVIZIO
FUNZIONALE
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Servizio
Finanze e Bilancio, Responsabile Rag. Mauro Petrucci
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AGGIORNATA
AL
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GIUGNO 2008.
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