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COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia |
REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
S.U.A.P.
Approvato con deliberazione
G.M. n. 52/2003
- modificato con deliberazione
G.M. n. 147/2006
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Principio di collaborazione
TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 5 – Organizzazione
Art. 6 - Composizione del SUAP
Art. 7 - Responsabile e referenti interni
Art. 8 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico
Art. 9 - Incarico di direzione dello Sportello Unico
Art. 10 - Definizione degli ambiti di competenza
Art. 11 - Coordinamento e priorità
TITOLO III – PROCEDIMENTI
Art. 12 - Funzioni e principi generali
Art. 13 - Preistruttoria
Art. 14 – Presentazione della domanda unica
Art. 15 – Procedimento ordinario
Art. 16 - Procedimento mediante autocertificazione
Art. 17 – Istruttoria
Art. 18 – Procedimento di variante urbanistica semplificata
Art. 19 – Collaudo
Art. 20 – Disposizioni particolari
TITOLO IV - NORME FINALI
Art. 21 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche
Art. 22 - Accesso all’archivio informatico
Art. 23 - Informazione e promozione
Art. 24 – Sponsorizzazioni
Art. 25 - Rinvio alle norme generali
Art. 26 - Entrata in vigore e pubblicità
Ai
fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
a) SUAP:
lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al Decreto Legislativo 20
ottobre 1998 n. 447 come modificato ed integrato dal DPR 440/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b)
Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico nominato con provvedimento
del Sindaco;
c)
Referente interno del SUAP: il dipendente dell’Amministrazione Comunale
individuato come responsabile delle fasi procedimentali di competenza di un
Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico.
d)
Referente esterno del SUAP: il dipendente dell’Amministrazione terza individuato
come responsabile delle fasi procedimentali di competenza di un Ufficio o
Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico da parte dei
competenti organi dell’Amministrazione interessata.
e) Struttura: il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, i
referenti interni del Comune ed il personale dipendente dell'Amministrazione
Comunale a qualunque titolo, anche in via provvisoria, a disposizione del SUAP
nell'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento;
f) Decreto: il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 come modificato ed
integrato dal DPR 440/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) Procedimento semplificato: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art.
4 del Decreto;
h)
Procedimento mediante autocertificazione: il procedimento amministrativo
disciplinato dall'art. 6 del Decreto;
i) Procedura di collaudo: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 9
del Decreto;
j) Sito: le pagine web della
Provincia di Pistoia
dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e quella del Comune;
k) Email: l'indirizzo di posta elettronica della struttura SUAP;
l)
Domanda Unica: la domanda diretta alla attivazione del procedimento di cui al
DPR 447/1998. (Ai fini della presentazione delle istanze al SUAP, anche in caso
di attivazione di un unico procedimento, l’interessato dovrà produrre la domanda
unica e le domande relative ai vari procedimenti attivati, il tutto in triplice
copia. Sulla domanda unica, ove previsto, dovrà essere assolta un’unica imposta
di bollo);
m) Variante ordinaria: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla
vigente normativa nazionale e regionale;
n)
Variante semplificata: il procedimento di variante urbanistica disciplinato
dall’art. 5 del DPR 447/1998 (modificato dal DPR 440/2000) e dalle disposizioni
del presente regolamento;
o) Sponsorizzazione: i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di
collaborazione, nonché le convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 119
del D.Lgs. 267/2000.
Il
presente Regolamento, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, in relazione alla attivazione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive:
a)
definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa;
b)
individua gli strumenti organizzativi e procedurali attraverso i quali si svolge
il procedimento amministrativo;
c) individua le finalità e le funzioni principali del procedimento;
d) costituisce criterio di indirizzo anche ai fini dell'esercizio dei poteri
organizzativi e gestionali.
Le norme del presente Regolamento non possono essere interpretate nel senso di sottrarre al potere di coordinamento e di impulso della struttura i compiti e le funzioni rientranti nel campo di applicazione del presente atto.
Il rispetto dei tempi e delle scadenze imposti dal Decreto, dal presente Regolamento, da altri atti amministrativi (ivi comprese le comunicazioni del Responsabile) è obiettivo fondamentale e costituisce presupposto e titolo di legittimazione all'esercizio dei poteri di impulso, diffida e messa in mora.
Il rispetto dei tempi costituisce obiettivo fondamentale a prescindere dal carattere perentorio od ordinatorio degli stessi.
L’organizzazione dello Sportello Unico persegue le seguenti finalità ed
obiettivi:
a) unicità di conduzione del procedimento amministrativo;
b) semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
c) eliminazione delle duplicazioni procedimentali e documentali;
d) trasparenza;
e) assistenza e consulenza alle imprese.
La struttura è organizzata secondo le direttive ed i criteri di cui alla L.241/90, al DPR 447/1998 come modificato dal DPR 440/2000, al DPR 445/2000 ed alle riforme c.d. “Bassanini”.
La
struttura garantisce la massima informazione in ordine a:
a) adempimenti procedimentali;
b) modulistica e documentazione richiesta in ordine ai singoli sub-procedimenti;
c) tempistica, con particolare riferimento al termine di conclusione del
procedimento;
d) referenti e responsabili degli endoprocedimenti;
e) stato di avanzamento delle pratiche.
Ai
fini di quanto disposto nei precedenti commi la struttura opera, in via
prioritaria:
a) mediante sistemi informatizzati di archiviazione;
b)
mediante sistemi di comunicazione dei dati idonei a garantire celerità di
trasferimento quali email, fax, telefono ecc…;
c) mediante pubblicità delle notizie attraverso il sito.
Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento in ordine all'obbligo di pubblicità di determinati atti mediante la loro affissione all'Albo Pretorio del Comune, le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in relazione agli adempimenti procedimentali del SUAP sono soddisfatte dalla pubblicazione degli atti sul sito.
Fino all'introduzione della firma elettronica di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le comunicazioni fra SUAP e uffici interni e fra SUAP ed enti esterni, possono essere effettuate, previo accordo, mediante email.
Il Responsabile definisce la modulistica per gli adempimenti previsti dal presente articolo. Detta modulistica è tenuta a disposizione sul sito.
In nessun caso le norme del presente regolamento possono essere interpretate nel senso che l’attivazione della procedura SUAP comporti un aggravio del procedimento amministrativo in merito ai termini, agli adempimenti ed all’obbligo di attivare endoprocedimenti. Sono fatte salve le disposizioni relative alla presentazione della domanda unica, al pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria.
L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
La struttura si basa sul principio di collaborazione fra i vari uffici interessati al procedimento.
Il Responsabile definisce, rende pubblici e comunica ai partecipanti, anche mediante forme di diffusione sul sito, i calendari ed i giorni di convocazione delle conferenze dei servizi, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni.
Le funzioni di cui al titolo precedente sono esercitate direttamente ed in modo unitario dagli enti coinvolti nella procedura SUAP esclusivamente attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
In nessun caso le norme del presente regolamento possono essere interpretate nel senso che l’attivazione della procedura SUAP comporti un aggravio del procedimento amministrativo in merito ai termini, agli adempimenti ed all’obbligo di attivare endoprocedimenti. Sono fatte salve le disposizioni relative alla presentazione della domanda unica, al pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria.
Lo
Sportello Unico delle Attività Produttive si compone:
a) del
Responsabile;
b) dei
referenti interni;
c) dei
referenti presso le altre Amministrazioni;
Il Responsabile della struttura ed i responsabili di procedimento, si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili degli uffici e dei servizi.
Nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente regolamento il personale dell'Amministrazione Comunale è funzionalmente dipendente della struttura, ricevendo da questa ordini e direttive.
Il Responsabile, nelle forme e nei limiti previsti dai protocolli di intesa con le Amministrazioni esterne si avvale del personale delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili.
I Responsabili dei dipendenti che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con lo Sportello Unico delle Attività Produttive devono comunque prendere in carico le pratiche relative al SUAP al fine di garantire il rispetto dei tempi procedimentali di cui al presente regolamento, secondo gli indirizzi forniti dal Responsabile della struttura.
I dipendenti assicurano la massima disponibilità alla creazione, aggiornamento e revisione della modulistica e delle informazioni relative a procedimenti di competenza dello Sportello Unico.
Il
Responsabile coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:
a) Richieste informali (telefoniche o telematiche);
b) Incontri e conferenze interne dei servizi;
c) Richieste formali con sollecito o diffida;
d) Altri strumenti di collaborazione, formale od informale.
Alla direzione dello Sportello Unico, nel rispetto dei principi e procedure di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è preposto un Responsabile.
Al
Responsabile compete:
a) l’emanazione della autorizzazione unica, degli atti di interruzione e
sospensione del procedimento, della comunicazione di esito negativo nonché ogni
altro atto previsto dal DPR 447/1998;
b) La
convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi
esterne e delle audizioni di cui al DPR 447/1998 previste dal presente
regolamento;
c) l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi,
concernenti lo Sportello Unico,
compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
d) la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
e) la
responsabilità dell’intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
concernenti i procedimenti di cui al presente regolamento.
Ferma rimanendo tale responsabilità e sempre nel rispetto del regolamento di organizzazione, il Responsabile può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, eventualmente assegnando loro la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
Il Responsabile può delegare la firma degli atti destinati all’esterno, ad eccezione di quelli che impegnano l’Amministrazione, al personale della struttura con le modalità e le forme previste dalla normativa vigente.
Oltre a quanto indicato nell’articolo precedente, il Responsabile dello
Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento
dello stesso ed in particolare:
a) coordina l’attività dei referenti e dei responsabili dei procedimenti, al fine
di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in
volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando il referente del SUAP
presso l'Amministrazione ovvero direttamente, se necessario, gli uffici o i
responsabili dei procedimenti di competenza;
c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
d) cura
che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le
amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
e) cura
che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
Il
Responsabile organizza e detta disposizioni affinché la struttura impronti la
propria attività ai seguenti principi:
a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della
semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non
strettamente necessari;
e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle
procedure;
f)
costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e
dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma
elettronica, ed al miglioramento dell’attività di programmazione;
g) fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione
procedimentale, con particolare riguardo alla informazione sui finanziamenti,
sulle dinamiche economico-produttive, sulle possibilità occupazionali.
A
tal fine la struttura attua:
a) forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
associazioni di categoria, i professionisti, le imprese;
b) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative
dirette alla tutela del pubblico interesse ed alla promozione di servizi
pubblici ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e di quanto previsto dal
presente regolamento.
L'assegnazione dell’incarico di direzione dello Sportello Unico è temporanea e revocabile in ogni momento.
L’incarico è conferito nel quadro della struttura organizzativa di cui si è dotato il Comune, nelle forme e modi previsti dal T.U.E.L. 267/2000, dai CC.CC.NN.LL e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
Nel provvedimento di nomina può essere indicato l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza.
Il
Responsabile determina, con proprio atto, gli ambiti di competenza:
a) dei
referenti interni;
b) del
personale dipendente della struttura;
c) dei
responsabili degli endoprocedimenti;
Lo
Sportello per le imprese cura:
a) l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche
mediante gli strumenti di comunicazione telematica;
b) la
ricezione delle richieste di appuntamento e di indizione delle conferenze dei
servizi;
c) la
ricezione, la protocollazione, l'archiviazione cartacea ed informatica delle
pratiche ed il loro aggiornamento telematico;
d) l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali
(ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi dell'artt. 7
e 8 del D.Lgs.196/2003) l'estrazione di copia, la consulenza generale con
riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia
detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la
consegna del documento o di copia dello stesso);
e) ogni
altra funzione e/o compito attribuito o delegato dal Responsabile.
Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, per le attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture dell’Amministrazione Comunale e delle Amministrazioni terze coinvolte anche al fine dello svolgimento di attività accessorie ovvero per la predisposizione degli atti di disciplina generale (regolamenti comunali ecc…).
A tal fine il Responsabile dello Sportello può emanare appositi atti di indirizzo, comunicati anche ai referenti esterni, onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione dell’Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro previo accordo con i responsabili delle strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
Le altre strutture dell’ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini indicati dal Responsabile.
Salve le ipotesi nelle quali è previsto dalla vigente normativa un predeterminato ordine di espletamento delle pratiche, i dipendenti degli altri uffici e delle altre strutture garantiscono la priorità alle pratiche relative ai procedimenti di cui al presente Regolamento.
Il Responsabile dello Sportello ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti utili per l’esercizio delle proprie funzioni, anche se detenuti da uffici di strutture esterne.
Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dello Sportello Unico secondo le modalità definite e concordate con il Responsabile.
Lo
Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
a) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
b) Informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in
genere;
c) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
In
particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente
in materia di procedure di autorizzazione,concessione,
nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato dalla vigente normativa
(ivi comprese le procedure soggette a dichiarazione di inizio attività,
comunicazione, notifica o altra forma di procedimento non autorizzatorio) per
impianti produttivi di beni e servizi (relativi al settore agricolo,
all’artigianato. all’industria, al commercio ed ai servizi) concernenti:
a) Avvio
b) Modifica dei locali e delle attrezzature
c) Modifica dell’attività
d) Trasferimento
e) Subingresso
f) Cessazione
g)
la
localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, l’ampliamento, la
riattivazione, la riconversione, l’esecuzione di opere interne, la
rilocalizzazione.
In ogni caso lo specifico campo di applicazione è definito nell’ambito del Coordinamento provinciale degli sportelli unici.
L’avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell’interessato.
La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell’archivio informatico.
E’ possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica, allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D. P. R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai
successivi articoli, l'interessato può chiedere alla struttura:
a) un parere preventivo,
cioè una pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della
struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i
vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con
la normativa commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente
una delle operazioni di cui all’art. 12 del presente regolamento. Lo Sportello,
sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli enti interessati, si
pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo
procedimento amministrativo. Il parere è rilasciato nel più breve tempo
possibile per
i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni
per gli altri procedimenti. Sono in ogni caso considerati procedimenti di minore
complessità i procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell’attività ed a
comunicazione. L’interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento dei
diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al parere preventivo e
presentare la domanda unica. La struttura e gli enti ed uffici coinvolti si
pronunciano sulla base della documentazione prodotta dall’interessato senza
chiedere, di regola, integrazioni documentali;
b) l'indizione di una
conferenza di servizi preistruttoria, cioè un incontro
preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di
chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di
tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione,
ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 giorni dalla richiesta. Della
riunione è redatto apposito verbale che viene letto e sottoscritto
dall’interessato e, a seguito della stessa sono trasmessi direttamente
all'interessato, al proprio tecnico di fiducia o ad altro dallo stesso indicato
i modelli di domanda necessari per l'avvio del procedimento con indicazione
dell'iter procedimentale ottimale.
c) una
attività di informazione tecnica specifica,
cioè una attività di supporto alla predisposizione dei modelli di domanda e di
comunicazione, di ricerca dei materiali normativi e delle informazioni utili per
lo svolgimento di un procedimento di competenza dello Sportello Unico.
Le attività di cui al comma precedente sono subordinate al pagamento di un corrispettivo, salve le tasse e/o tributi previsti da specifiche disposizioni, a copertura delle spese amministrative sostenute dalla struttura.
La determinazione del corrispettivo è disposta dal Responsabile sulla base della tabella, distinta per tipologia di richiesta, approvata con deliberazione della Giunta comunale.
Il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda unica, da compilarsi su apposita modulistica disponibile sul sito del SUAP. Alla stessa sono allegati i modelli di domanda, comunicazione e dichiarazione di inizio dell’attività nonché la relativa documentazione prevista per l’attivazione dei vari endoprodcedimenti.Ai fini della presentazione delle istanze al SUAP, anche in caso di attivazione di un unico procedimento, l’interessato dovrà produrre la domanda unica e le domande relative ai vari procedimenti attivati, il tutto in triplice copia, salva la produzione di un numero superiore di copie previste dalla vigente normativa in relazione a specifici procedimenti. Sulla domanda unica, ove previsto, dovrà essere assolta un’unica imposta di bollo.
In
ogni caso il procedimento unico non può costituire un aggravamento dei singoli
endoprocedimenti per i quali si applicano le norme più favorevoli in ordine a:
a) i
termini del procedimento;
b) la
documentazione da allegare;
c) le
modalità di compilazione e presentazione delle istanze e della documentazione.
La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo e con gli altri adempimenti connessi al pagamento di tasse e/o contributi, è presentata direttamente allo Sportello Unico o al protocollo del Comune completa delle dichiarazioni e della documentazione prescritta.
Sono salve le norme di semplificazione di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Amministrazione Comunale, in attesa dell’applicazione ufficiale e definitiva della firma digitale, sperimenta e concorda forme di trasmissione documentale in via telematica concordando le forme di garanzia, di sicurezza e di controllo.
La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia agli aventi diritto tramite adeguate forme di pubblicità, anche per via telematica. A tal fine è idonea anche la trasmissione via email senza firma digitale. Contestualmente viene effettuata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
L’interessato può comunque presentare una copia della documentazione richiesta su supporto informatico in formato concordato con il Responsabile dello Sportello Unico), anche non autenticato con la firma digitale, al fine di favorire e velocizzare la trasmissione della documentazione per l’acquisizione dei pareri. In tal caso l’interessato e/o il tecnico incaricato attestano nel corpo della domanda la conformità della documentazione contenuta sul supporto informatico con quella cartacea presentata allo Sportello.
Ove difettino copie della domanda e/o della documentazione allegata, l'istanza è in ogni caso accolta e la struttura può procedere alla predisposizione delle copie necessarie per istruire la pratica, salva la possibilità di chiedere all’interessato la produzione delle stesse in relazione al carico di lavoro dell’ufficio. Le relative spese, ivi comprese le spese necessarie per la richiesta di integrazioni, sono a totale carico dell'interessato.
Ove difettino allegati tecnici non riproducibili con fotocopiatrice (elaborati a colori, in formato diverso dal formato A4 e A3, allegati sottoscritti dall’interessato o dal tecnico) il procedimento è sospeso in attesa della produzione delle copie necessarie.
Ove la domanda sia priva di elementi essenziali, eventualmente anche nella allegata documentazione, il Responsabile comunica all'interessato la interruzione dei termini fino alla regolare integrazione della stessa;le integrazioni, salva diversa indicazione e salva la richiesta di proroga per giustificati motivi, devono essere presentate, a pena di archiviazione, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. La comunicazione di richiesta di integrazione non pregiudica il corso dell'istruttoria in ordine ai procedimenti per i quali la domanda risulta completa, procedimenti che potranno essere definiti anche anticipatamente mediante autorizzazione unica finale.
Ove la domanda risulti completa, anche a seguito delle integrazioni di cui al precedente comma, la struttura invita ogni amministrazione di cui intenda avvalersi a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a quello previsto dalla normativa vigente, anche di settore dal protocollo d'intesa o da altro atto comunque vincolante ed indicato nella richiesta di parere trasmessa dalla struttura.
L’interessato può, in ogni fase del procedimento, presentare istanze di attivazione di ulteriori endoprcedimenti con le modalità indicate nel presente articolo.
Entro il termine concordato con le Amministrazioni terze
e comunque entro i termini previsti dalla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, lo Sportello Unico
riceve le eventuali richieste di integrazione (per gli uffici interni il termine
è in ogni caso di 20 giorni dalla data di protocollazione della domanda unica)
e comunica all'interessato
l’eventuale:
a) richiesta di integrazione documentale;
b) comunicazione di diritti e spese a carico dell’interessato;
c) password e/o gli estremi dell'indirizzo internet presso il quale potrà verificare
lo stato di avanzamento della pratica.
Le
richieste di integrazioni, le comunicazioni di interruzione o sospensione del
procedimento sono validamente comunicate dall’interessato, con riferimento ai
recapiti indicati nella domanda unica e/o nella documentazione allegata, anche
mediante email, telefax o altro strumento
di comunicazione disponibile alternativamente:
a) Direttamente all’interessato presso l’indirizzo della propria residenza;
b) Direttamente all’interessato presso l’indirizzo della impresa;
c) Ai
tecnici ed esperti incaricati presso lo studio od al recapito i telefax
indicato;
d) Agli
indirizzi di posta elettronica ed ai recapiti cellulari indicati.
Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.
Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti che dovranno essere presentati, a pene di archiviazione, entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta,ovvero inizia a decorrere ex novo nel caso in cui la documentazione originaria era carente di elementi essenziali ai fini dell'identificazione della domanda e/o dei procedimenti amministrativi attivati.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 del DPR 447/1998, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente in conferenza dei servizi istruttoria, per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il relativo verbale vincola le parti secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.
Il rilascio del provvedimento richiesto è subordinato al pagamento dei diritti e delle spese a carico dell’interessato.
Qualora la domanda unica o, eventualmente, la D.I.A. amministrativa, contenga endoprocedimenti che comportano il rilascio di permessi di costruire o D.I.A. edilizie e l’esercizio effettivo dell’attività sia soggetto ad un termine temporale a pena di decadenza rispetto alla presentazione della domanda o della D.I.A., tale termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori, secondo i tempi massimi previsti dalla legge per la conclusione degli stessi, senza tener conto delle eventuali possibili proroghe in materia edilizia. Ove siano concesse proroghe di carattere edilizio che vadano oltre i termini massimi, ferma restando la regolarità della pratica edilizia, si decade comunque dalla possibilità di esercitare l’attività, salvo rinnovo del procedimento.
Salvo che l’interessato non opti per l’attivazione di un procedimento mediante autocertificazione e salvi i casi di attivazione di procedure soggette a dichiarazione d’inizio di attività, comunicazione o altra procedura semplificata, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell’attivazione di un procedimento ordinario l’interessato presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l’attivazione di uno o più degli endoprocedimenti comportanti i rilascio di atti di assenso ai sensi del DPR n. 447/1998, della Legge n. 241/1990, del presente regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni con gli enti interessati.
Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si applica quanto previsto nel DPR 447/1998.
Se, entro i termini previsti, uno degli uffici o delle amministrazioni coinvolte si pronuncia negativamente sulla richiesta di parere o di consenso comunque denominato, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni avvisando lo stesso della possibilità di richiedere la conferenza di servizi ovvero della possibilità di esercitare i diritti e le prerogative di cui all’art.10 bis della L.241/90. In assenza di comunicazioni da parte dell’interessato il procedimento si intende concluso e la comunicazione acquisisce il valore di atto di rigetto.
Entro venti giorni dalla comunicazione negativa, l'interessato può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di definire ed eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
Nella richiesta di cui al comma precedente, da compilarsi su apposita
modulistica disponibile sul sito del SUAP, ovvero presso lo Sportello Unico,
devono essere indicati i seguenti dati:
a) dati
dell'interessato e dell'impresa;
b) gli
estremi della domanda rigettata;
c) le
argomentazioni in base alle quali si ritiene superabile la pronuncia negativa;
d) gli
atti che si ritengono emanabili ai fini del punto precedente;
e) l'eventuale proposta di accordo integrativo o sostitutivo ai sensi dell'art. 11
della legge 241/1990;
f)
le
date nelle quali l'imprenditore preferisce venga svolta la conferenza dei
servizi.
Le indicazioni di cui ai precedenti punti c), d) e), f) non vincolano in alcun modo le scelte della struttura e delle altre amministrazioni coinvolte.
Decorsi inutilmente i termini previsti per il rilascio dei pareri, entro i successivi cinque giorni, il Responsabile convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante immissione nelle pagine del sito ed alla stessa possono partecipare, anche presentando memorie e documenti, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. I partecipanti alla riunione possono essere assistiti o rappresentati da tecnici ed esperti di loro fiducia.
La conferenza dei servizi, alla quale possono essere invitate anche le Amministrazioni e gli uffici che non hanno espresso parere sfavorevole o che non hanno partecipato al procedimento, non si svolge nel caso in cui gli uffici interessati abbiano trasmesso nel termine previsto il proprio parere favorevole sulla base della proposta di modificazione presentata dall’interessato.
Degli intervenuti, della documentazione prodotta e degli interventi in sede di conferenza dei servizi è dato conto nel verbale e/o nell'atto finale.
La conferenza fissa il termine entro cui pervenire alla decisione.
Il procedimento si conclude in ogni caso nel termine indicato dal DPR 447/1998.
Il Responsabile, con la comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi, può indicare un calendario di lavori e di scadenze, anche per quanto attiene alla presentazione, da parte dell’interessato, della eventuale documentazione integrativa necessaria.
La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente notificato o comunicato, a cura dello Sportello Unico, al richiedente e/o ai tecnici ed esperti intervenuti in sua vece.
Decorsi inutilmente i termini, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si procede ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile può, contestualmente alla richiesta di parere, convocare la conferenza dei servizi in una data comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il procedimento amministrativo ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'interessato, di un'unica domanda predisposta su modulistica conforme a quella resa disponibile sul sito, ovvero presso lo Sportello Unico.
La
domanda deve contenere:
a) dati
anagrafici dell'interessato;
b) dati
della ditta/società;
c) dati
del tecnico incaricato;
d) sottoscrizione dell'interessato e/o del tecnico incaricato;
e) dichiarazioni (antimafia, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà ecc..) previste dalle vigenti disposizioni normative al
fine dell'inizio dell'attività richiesta;
f) documentazione (planimetrie, relazioni tecniche, allegati ecc…) richieste dalle
vigenti disposizioni in relazione alla domanda;
g) ove
necessario, anche la richiesta della concessione edilizia;
h) autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole
prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e
sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
L'autocertificazione non può riguardare:
a) procedimento di valutazione di impatto ambientale;
b) le
procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
c) le
procedure relative al controllo e alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento;
d) le
altre materie per le quali non è consentita dalle vigenti disposizioni normative
la autocertificazione, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria
prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
A seguito della presentazione della domanda la struttura dà inizio all’eventuale procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 248 del 21/9/1999 e successive modificazioni, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al presente articolo, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.
La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
Decorsi inutilmente i termini per il formarsi del silenzio-assenso, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti.
L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.
Sono salvi i termini minori previsti dalla disciplina normativa vigente per il maturarsi del silenzio-assenso.
Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, si deve concludere entro il minor termine possibile e comunque entro novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
Quando la struttura, in sede di esame della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcune delle autocertificazioni presentate, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato e trasmette immediatamente gli atti ai competenti uffici e servizi dell’Amministrazione Comunale e/o di Enti esterni i quali procederanno autonomamente alla segnalazione dei fatti stessi alla competente Procura della Repubblica. Il Responsabile dell’Ufficio che ha proceduto a segnalare i fatti alla Procura della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico.
Il
procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.La
struttura, anche tramite il responsabile dell’ufficio comunale competente per
materia, individuato ai sensi degli articoli 107 comma 3 e 109 comma 2 del
T.U.E.L.267/2000:
a) ordina l'immediata sospensione dell'attività;
b) ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa;
c) adotta o propone l'adozione delle sanzioni amministrative previste dalla legge;
d) comunica all'interessato le decisioni adottate;
e) richiede alle competenti amministrazioni l'adozione degli opportuni atti
cautelari, di tutela e sanzionatori;
A seguito della comunicazione di inizio dell'attività per il perfezionarsi del silenzio-assenso, il Comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
I
soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
produttivo possono, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità della
presentazione della domanda:
a) trasmettere alla struttura memorie e osservazioni;
b) chiedere di essere uditi in contraddittorio;
c) chiedere l'indizione di una conferenza dei servizi aperta anche alla
partecipazione dei rappresentanti dell'impresa.
Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine del procedimento.
Ove a seguito della conferenza dei servizi si rendano necessarie integrazioni documentali o modificazioni della domanda i termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di trasmissione degli atti.
Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero dichiarazione di inizio attività. I relativi procedimenti sono attivati nell’ambito del procedimento unico unitamente ad eventuali procedimenti attivati secondo il regime ordinario ovvero di autocertificazione.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza con le modalità ed ai sensi del DPR 447/1998.
Nella comunicazione di rigetto l’interessato viene informato della possibilità di richiedere la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 5 del DPR 447/1998 presentando eventuale documentazione, studi, scritti e memorie difensive utili per la convocazione motivata della stessa;ovvero di attivazione, sulla base della vigente normativa regionale, del procedimento di variante urbanistica ordinaria.
La
richiesta di convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica mediante:
a) comunicazione alla Regione ed alla Provincia;
b) affissione all’albo pretorio del Comune di un estratto della comunicazione;
c) pubblicazione sul sito internet dell’avviso della presentazione della richiesta
di convocazione.
Le forme di pubblicità di cui al comma precedente sostituiscono ad ogni effetto le forme di comunicazione e diffusione previste dalla vigente normativa in materia di variante ordinaria.
I controinteressati hanno titolo a presentare allo Sportello Unico scritti e memorie difensive durante l’intero procedimento. Lo Sportello Unico prende visione e si pronuncia su tali atti in sede di conferenza dei servizi.
Allorché il progetto presentato e che è stato rigettato sia comunque conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto stesso, il responsabile del procedimento, anche su richiesta dell’interessato, può convocare una conferenza di servizi.
Nella convocazione della conferenza dei servizi il Responsabile indica le motivazioni tecnico-giuridiche che giustificano l’opportunità della convocazione.
La
convocazione è in ogni caso motivata:
a) se
il Sindaco e/o la Giunta con proprio atto abbiano valutato la sussistenza delle
motivazioni di interesse pubblico, anche sulla base di apposita documentazione
allegata dal richiedente al progetto;
b) se
l’interessato presenta una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che
asseveri l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 5 del DPR 447/1998;
c) se
in relazione alla variazione dello strumento urbanistico si è già pronunciato,
con proprio atto, il Consiglio Comunale;
La Conferenza dei servizi è disciplinata dalle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, lo Sportello Unico concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
Nella prima riunione della conferenza di servizi lo Sportello Unico, sentite le amministrazioni che vi partecipano, determina il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza devono procedere con celerità, impiegando il minor numero di riunioni e di personale coinvolto e non possono superare i novanta giorni complessivi. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.
Nei casi in cui sia richiesta la VIA si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.In tal caso il Responsabile dello Sportello Unico e gli altri organi interessati procedono all’adozione degli ulteriori atti di competenza.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. In ogni caso non può essere richiesta documentazione integrativa ove i chiarimenti richiesti possano essere acquisiti e verbalizzati in sede di conferenza dei servizi.
Nel caso in cui il progetto sia sostanzialmente conforme alla normativa vigente ma siano emerse proposte di modifiche o integrazioni formali ai progetti la conferenza dei servizi si esprime in senso favorevole con prescrizioni senza rinviare la riunione e senza sospendere il procedimento.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. Gli effetti abilitativi decorrono dalla data della conferenza dei servizi.
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Se una o più amministrazioni, sotto la propria responsabilità, hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima assume tempestivamente e comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante ad ogni effetto di legge e di regolamento, senza necessità di ulteriori adempimenti, adozioni ed approvazioni da altri organi od Enti, salvo le forme di pubblicità sul BURT.
Sulla determinazione favorevole della conferenza dei servizi, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.
A prescindere e contemporaneamente allo svolgimento del procedimento di variante semplificata di cui al presente articolo può essere proposto l’attivazione del procedimento di variante ordinaria ai sensi della vigente normativa statale e regionale.In tal caso il Responsabile dello Sportello Unico coordina i procedimenti onde addivenire ad un’unica approvazione consiliare definitiva ed in modo da evitare duplicazioni di procedimenti.
La procedura di cui al presente articolo si applica in relazione agli impianti di cui all’art. 1 del DPR 447/1998 anche in relazione ad impianti misti ed anche in relazione ad impianti in cui gli immobili a destinazione residenziale abbiano carattere prevalente.
Nelle procedure di collaudo, per i procedimenti di competenza, lo Sportello Unico partecipa con tecnici del Comune ovvero, ove ritenuto necessario, avvalendosi di personale di altre amministrazioni.
L'impresa presenta richiesta di collaudo alla struttura, chiedendo la fissazione della data dello stesso in un giorno compreso tra il ventesimo ed il sessantesimo giorno successivo a quello della richiesta stessa.
La struttura comunica tempestivamente la richiesta alle amministrazioni interessate.
Il Responsabile, con la comunicazione di convocazione del collaudo, può indicare un calendario di lavori e di scadenze, anche per quanto attiene alla presentazione, da parte dell’interessato, della eventuale documentazione integrativa necessaria.
La documentazione tecnica relativa al collaudo, salvo diverso accordo, viene messa a disposizione dei tecnici presenti il giorno stesso del collaudo.
Lo Sportello Unico, tramite il Responsabile o suo delegato, partecipa al collaudo svolto dal professionista indicato dall’impresa, redigendo apposito verbale in cui si da conto dei soggetti presenti e delle operazioni svolte. A tal fine può essere delegato anche personale di altri uffici dell’Amministrazione comunale.
Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell’impresa, per infruttuoso decorso del termine prescritto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DPR 447/1998 lo Sportello Unico, avvalendosi di personale degli uffici comunali e delle altre amministrazioni di cui intende avvalersi ovvero competenti per le attività di vigilanza, dispone l'effettuazione di controlli successivi, anche a campione e senza preavviso.
Per i procedimenti amministrativi di competenza comunale non si applica la disposizione di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990.
Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente ed in particolare dell’art.19 della L.241/90, l’esercizio di un’attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l’atto amministrativo previsto è sostituito con la dichiarazione di inizio dell’attività ad efficacia immediata da parte dell’interessato.
La dichiarazione di inizio di attività non si applica, salvo che ciò sia previsto dalla normativa nazionale o regionale:
a) nei casi in cui il rilascio dell’atto amministrativo di consenso è
subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento
comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte
dell’amministrazione;
b) nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in
rapporto all’attività da consentire o nel caso l’attività possa essere
attivata solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
c) per attività che presuppongano l’ottenimento di permesso a costruire;
d) per attività che presuppongano nulla-osta e/o vincoli di natura
urbanistico-edilizia, ambientale e/o architettonica.
Nella dichiarazione è attestata, da parte dell’interessato, l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, con l’eventuale autocertificazione dell’esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi.
entro 60 giorni dal ricevimento, l’amministrazione comunale, anche per il tramite degli enti esterni competenti per materia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all’interessato entro il medesimo termine.
Qualora sia possibile, l’amministrazione fissa un termine entro il quale l’interessato può provvedere a conformare l’attività alla normativa vigente. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l’amministrazione provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell’attività. Trascorsi 30 giorni di cui al precedente comma senza che l’amministrazione abbia provveduto, l’interessato può proseguire l’attività.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell’interessato.
La presentazione della dichiarazione di inizio di attività non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della dichiarazione ed è dichiarata irricevibile da parte dell’ufficio competente.
Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dello Sportello Unico SUAP, escluse le procedure di DIA, comunicazione o analoghe procedure a carattere non autorizzatorio, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione dell’atto conclusivo del procedimento a carattere negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda a seguito del parere negativo di uno o più enti ed uffici ovvero in base alle risultanze dell’istruttoria accertate d’ufficio.
Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti:
a) hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, tendenti a dimostrare l’illegittimità dell’eventuale diniego nonché gli altri elementi utili al superamento della pronuncia negativa;
b) hanno il diritto di richiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 447/98.
In relazione a quanto previsto al comma 10 lettera a) del presente articolo
a) le osservazioni scritte ed i documenti devono pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione, a pena di irricevibilità. La comunicazione di preavviso di rigetto è validamente comunicata all’interessato, con riferimento ai recapiti indicati nella domanda unica e/o nella documentazione allegata, anche mediante email, telefax, ecc.: direttamente all’interessato presso l’indirizzo della propria residenza; direttamente all’interessato presso l’indirizzo dell’impresa; ai tecnici ed esperti incaricati presso lo studio od al recapito di telefax indicato; agli indirizzi di posta elettronica ed ai recapiti cellulari indicati;
b) la presentazione di osservazioni e documenti interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere ex novo dalla data di presentazione degli stessi;
c) in caso di presentazione di osservazioni o documenti il SUAP acquisisce dagli uffici ed enti competenti il parere in merito ai fini della pronuncia definitiva;
d) le osservazioni e documenti presentati oltre il termine perentorio non sono valutabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Gli stessi vengono trasmessi agli uffici ed enti competenti per l’eventuale segnalazione di elementi utili all’adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell’Amministrazione.
In relazione a quanto previsto al comma 10 lettera b) del presente articolo:
a) la richiesta di conferenza di servizi determina l’interruzione del procedimento originario e l’avvio della procedure prevista dal DPR n. 447/1998 e dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990;
b) alla conferenza di servizi ha diritto di partecipare l’interessato, anche mediante propri rappresentanti nonché gli altri soggetti legittimati alla partecipazione al procedimento amministrativo.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e proposte da parte dell’interessato è data ragione nella motivazione della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo ovvero nel verbale della conferenza di servizi.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate nell’ambito del procedimento amministrativo di competenza dello Sportello Unico SUAP, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Lo Sportello Unico SUAP può convocare la conferenza di servizi nei casi previsti:
a) dall’articolo 14 comma 2 della Legge n. 241/1990;
b) dall’articolo 14 comma 3 della Legge n. 241/1990;
c) dall’articolo 14 comma 4 della Legge n. 241/1990;
d) dall’articolo 14 bis della Legge n. 241/1990.
Lo Sportello Unico SUAP deve convocare la conferenza di servizi secondo quanto previsto dal DPR n. 447/1998:
a) nel caso in cui l’interessato ne faccia richiesta, nel termine perentorio di 20 giorni ai sensi dell’articolo 2 del presente atto;
b) nel caso in cui l’interessato ne faccia richiesta a seguito della scadenza del termine massimo per il rilascio del provvedimento finale anche con riferimento ad uno o più endoprocedimenti.
La conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dallo Sportello Unico in accordo con le amministrazioni e gli interessati.
L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
Analogamente deve essere curato il successivo costante e periodico aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali.
Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
In
particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:
a) il
collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
b) un
data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione
operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di
insediamenti produttivi;
c) la
gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia
quali requisiti minimi: l’indicazione del numero di pratica, della tipologia e
della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento
della pratica;
d) la
realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in
materia di insediamenti produttivi;
e) la
creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte
relative ai diversi procedimenti;
f) una
banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità
di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti
sul territorio comunale.
Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione e promozione della propria struttura informatica e del sito internet.
E’ consentito, a chiunque vi abbia
interesse, l’accesso gratuito all’archivio informatico dello Sportello Unico,
anche per via telematica, per l’acquisizione di informazioni concernenti:
a) gli adempimenti previsti dai
procedimenti per gli insediamenti produttivi;
b) le domande di autorizzazioni
presentate, con relativo stato d’avanzamento dell’iter procedurale o esito
finale dello stesso;
c) la raccolta dei quesiti e delle
risposte relative ai diversi procedimenti;
d) le opportunità territoriali,
finanziarie e fiscali esistenti;
Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy, alla privativa industriale o che rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Sono soggette a tariffa, secondo
quanto previsto dalla tabella di cui al
precedente art.13 comma 3:
a) la fornitura di copie della
documentazione necessaria per la presentazione delle domande;
b) la prestazione di attività di
consulenza, parere preventivo, conferenza preistruttoria;
c) la stampa di materiale disponibile
in rete internet (leggi, regolamenti, pagine web ecc…)
d) la fornitura di CD-rom, floppy disk
ed altro materiale disponibile presso lo Sportello Unico.
Lo Sportello Unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.
Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant’altro necessario per una completa attività informativa.
Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.
Il Responsabile dello Sportello Unico, in attuazione di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 43 della legge 449/1997 e del vigente regolamento comunale in materia, può impegnarsi mediante, contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti:
a) alla realizzazione di risparmi di spesa o di maggiori entrate nella gestione di iniziative promozionali;
b) a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) a sperimentare forme di collaborazione pubblico-privato di carattere innovativo, anche in relazione ad eventuali forme di informazione tecnica specifica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed alla vigente normativa sia statale che regionale, nonché in base ai Regolamenti Comunali, in materia di attività produttive.
Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto comunale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.
Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.
Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.