COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 

 

REGOLAMENTO

DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione consiglio comunale n°4 del 31 gennaio 2002

 

INDICE

CAPO I - Dei Principi ispiratori

ART.  1 - Principi
ART.  2 - Finalità ed obiettivi
ART.  3 - Utenti ed interventi
ART.  4 - Rapporti con il cittadino

CAPO II - Disposizioni Generali

ART.  5 - Determinazione della situazione economica del richiedente
ART.  6 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti
ART.  7 - Definizione dell’indicatore della situazione economica equivalente
ART.  8  - Partecipazioni alla spesa da parte dell' utente  e delle persone tenute agli alimenti
ART.  9 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente
ART. 10 - Minimo vitale

CAPO III - Gli interventi socio assistenziali

ART. 11 - Decorrenza delle prestazioni
ART. 12 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali
ART. 13 - Interventi di sostegno economico
ART. 14 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
ART. 15 - Assistenza sociale ed educativa
ART. 16 - Affido familiare
ART. 17 - Interventi di aiuto personale
ART. 18 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
ART. 19 - Servizi semi-residenziali e residenziali
ART. 20 -  Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali

CAPO IV - Del Procedimento

ART. 21 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
ART. 22 - Procedimento per l'accesso
ART. 23 - Istruttoria
ART. 24 - Decisione
ART. 25 - Norme di rinvio
ART. 26 - Entrata in vigore

 

CAPO I - Dei Principi ispiratori

ART.  1 - Principi - indice 

  1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Cutigliano tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge Regionale Toscana 3 ottobre 1997 n. 72. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia garantendo la qualità dei servizi offerti.
    Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.
  2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Cutigliano si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;
b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni,
i) l' individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali; l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART.  2 - Finalità ed obiettivi - indice 

  1. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al persegui mento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, ali 'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

ART.  3 - Utenti ed interventi - indice 

  1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Cutigliano che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione.
  2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Cutigliano, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
  3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Cutigliano hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
  4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.
  5. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti.
    Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare.
    E' cura del Servizio Sociale Territoriale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona.

ART.  4 - Rapporti con il cittadino - indice 

  1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari, di cui all’art.12, può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli uffici comunali competenti.
  2. La gestione complessiva dell' attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello del ambito distrettuale omogeneo (ADO). I servizi di assistenza sociale del Comune di Cutigliano e della Azienda unità sanitaria locale garantiscono, mediante l'ambito distrettuale omogeneo (ADO), la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l' erogazione delle prestazioni.

CAPO II - Disposizioni Generali

ART.  5 - Determinazione della situazione economica del richiedente - indice 

  1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare - così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni- i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi ( art.4 DPR n. 223/89).

ART.  6 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti - indice 

  1. 1.In base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre' al nucleo. familiare del richiedente vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art.8. Nell'individuazione del diritto alle prestazioni si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:

a) figli
b) nipoti in linea retta
c) genitori
d) fratelli e sorelle

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l' I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

ART.  7 - Definizione dell’indicatore della situazione economica equivalente - indice 

  1. Per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal d.lgs. 31-03-1998 n°109 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestato dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune.
  3. L’Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.

 

ART.  8  - Partecipazioni alla spesa da parte dell' utente  e delle persone tenute agli alimenti - indice 

  1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.
  2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell 'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
  3. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari e i tenuti per legge si trovino sotto la soglia del "minimo vitale", riparametrata per i tenuti secondo le normative vigenti, così come indicato al successivo art. 10.
    Per coloro (beneficiari e tenuti per legge) che si trovano oltre la soglia del "minimo vitale" per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione secondo le seguenti misure:

- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 10% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 2%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 20% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 10%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 40% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 20%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 60% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 40%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 80% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 60%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 100% è prevista una compartecipazione alla spesa pari al 80%.
- Oltre tale importo ISEE il costo totale del servizio o della prestazione socio assistenziale è a carico dell'utente e/o dei tenuti per legge.

  1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 6 , sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
  2. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria,  verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
  3. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l’utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito come definito dalla dichiarazione ISEE, decurtato da una franchigia mensile, così calcolata:

- strutture residenziali (R.S.A.) : franchigia pari ad un terzo del minimo vitale;
- strutture semi residenziali ( centri diurni) : franchigia pari a due terzi del minimo vitale;
- casa-famiglia: dalla metà a tutto il minimo vitale, sulla base dell'effettiva partecipazione alla spese di gestione della struttura.

ART.  9 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente - indice 

  1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi.
    Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo corrispondente a n° 540 giornate di mancato pagamento.
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi ( limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato ( o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso ( o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessari, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

  1. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica, salvo la franchigia di cui al comma 6 dell'art.8.

ART. 10 - Minimo vitale - indice 

  1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
  2. Il Comune di Cutigliano assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annua corrispondente all’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS, comprese le maggiorazioni sociali, riferito all’anno in corso.
  3. Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento INPS deliberata sia in sede di Conferenza dei Sindaci che nelle singole Giunte Comunali.
  4. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
  5. Per l'uso di cui al comma 2 è prevista la seguente variazione: in aumento: aggiungendo all' importo del minimo vitale una quota pari al 25 % del minimo stesso e ciò nei casi di nuclei familiari composti da anziani, senza parenti tenuti, ultra sessantacinquenni.
  6. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

 

CAPO III - Gli interventi socio assistenziali

ART. 11 - Decorrenza delle prestazioni - indice 

  1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
  2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata dell' assistente sociale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell' anno in corso al momento della proposta.

ART. 12 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali - indice 

  1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostituitivi.
  2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali.
  3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
  4. Gli interventi consistono in:

a)     interventi di sostegno economico

b)     servizi domiciliari e di supporto

c)     prestazioni di assistenza socio-educativa

d)     interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale

e)     servizi semi-residenziali

f)      servizi residenziali

ART. 13 - Interventi di sostegno economico - indice 

  1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
  2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:

-continuativo
-temporaneo
-straordinario.

  1. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all' art. 10.
  2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali
  3. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.

A) Assistenza economica continuativa

A 1.Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni :

- anziani ultrasessantacinquenni, soli od in coppia
- persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità
- persone in tutela.

A 2. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

A 3. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari ( ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge.

A 4. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.

A 5. Viene in ogni caso fissato in L. 1.500.000 mensili il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.

B) Assistenza economica temporanea

B 1. Possono fruire dell' assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- Nuclei familiari un cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.
- giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell' Autorità giudizi aria in presenza di un progetto di autonomia personale.

B 2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

B 3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo di L.700.000 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi 1STAT.

B 4. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

C) Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze

C 1. Possono fruire dell' assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

C 2. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di L. 1.400.000 annuo. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.

C 3. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.

C 4. L' accogli mento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

- utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale
- necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.

C 5. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 4 deve essere ampiamente motivata dall' Assistente Sociale competente.

ART. 14 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità - indice 

  1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
  2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
  3. L'assistenza domiciliare è rivolta :

- ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti
- nuclei familiari con la presenza di bambini, di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

  1. Le prestazioni sono assicurate in forma diretta e in forma indiretta
  2. Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato, a livello dell' ambito distrettuale omogeneo, col concorso delle valutazioni espresse delle diverse professionalità, nell' ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.
  3. Le prestazioni, in forma indiretta sono assicurate per un periodo massimo di mesi 12 , rinnovabili, previa verifica della situazione socio-economica e sanitaria, fino ad un tetto massimo di L. 1.500.000 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.

ART. 15 - Assistenza sociale ed educativa - indice 

  1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educati va e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educativi, culturali e ricreative.
  2. Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio le iniziative e i servizi sono i seguenti:

- centri socio-educativi

- sostegno educativo
- centri di aggregazione e tempo libero
- attività estive

  1. Per gli anziani e gli adulti con handicap il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore, organizza:

-  soggiorni estivi climatici
-  attività di socializzazione

  1. Il funzionamento e l'accesso ai sopracitati servizi sono disciplinati da appositi regolamenti.
  2. Per i servizi che comportano una compartecipazione al costo da parte degli utenti, è previsto l'esonero su specifica e documentata relazione dell'assistente sociale.

ART. 16 - Affido familiare - indice 

  1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce comunque ai bambini e ai ragazzi, che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia (L. 184/80 artt. 1,2,4,5,80).
  2. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare e quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento al Centro Affidi dei Comuni dell' Area Pistoiese. Svolge le funzioni previste dalla normativa regionale quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

ART. 17 - Interventi di aiuto personale - indice 

  1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell' autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell' Azienda U.S.L.
  2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.
  3. Gli interventi sono definiti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) distrettuale all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato dal concorso delle valutazioni di diverse professionalità.
    L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
    L'intervento economico del Comune viene corrisposto fino ad un tetto massimo di L. 1.500.000 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.

ART. 18 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale - indice 

  1. Tali interventi sono rivolti a cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa.
  2. Al fine di facilitare e sostenere il percorso di integrazione sociale di detti cittadini sono attivate apposite convenzioni tra gli Enti pubblici, privati e del terzo settore.
  3. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri relativi secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
  4. Qualora si attivino inserimenti lavorativi per i cittadini di cui al comma 1 il Comune di Cutigliano e l'Amministrazione provinciale, anche in coordinamento con uno o più Comuni dell' Area Pistoiese, programmano azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.

ART. 19 - Servizi semi-residenziali e residenziali - indice 

  1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
  2. I presidi residenziali rivolti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono:

- centro di pronta accoglienza
- casa per la gestante e per la madre con figlio
- casa di accoglienza per l'infanzia
- comunità a dimensione familiare
- casa famiglia
- gruppo appartamento

  1. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani sono:

- residenze sociali assistite/ comunità alloggio/casa famiglia
- comunità alloggio protette
- centri residenziali
- residenze sanitarie assistenziali

  1. I servizi semi residenziali comprendono attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.
    Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell 'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
  2. I presidi semiresidenziali rivolti ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono:

- centro diurno

  1. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani sono:

- centri diurni
- centri di aggregazione

  1. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
  2. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applica quanto definito agli artt. 6 e 8 del presente regolamento.

ART. 20 -  Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali - indice 

  1. I Servizi di ospitalità residenziali e semiresidenziali, pubblici e privati, per anziani, per disabili e per minori sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del Comune nel cui territorio sono ubicati, sulla base delle vigenti norme statali e regionali, nonché degli appositi regolamenti, ai quali si rimanda.
  2. Nell' Azienda unità sanitaria locale sono istituite, in raccordo con i Comuni, la Commissione tecnica di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalità per anziani e adulti inabili e la Commissione di idoneità e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori.
    E' compito di dette Commissioni esprimere i pareri tecnici al Comune competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento e a svolgere attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo.

CAPO IV - Del Procedimento

ART. 21 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali - indice 

  1. L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato dall'interessato.
  2. La domanda deve essere presentata al Comune di  Cutigliano presso gli uffici individuati dall'Ente Locale.

 

ART. 22 - Procedimento per l'accesso - indice 

  1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R. n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
    Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito sulla base della legislazione all'epoca vigente.
  2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell’autocertificazione.
  3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
  4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
  5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell' esito finale dello stesso.
  6. Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

ART. 23 - Istruttoria - indice 

  1. La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.
    La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
  2. L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.
  3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e regionali.
  4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

ART. 24 - Decisione - indice 

  1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al servizio sovracomunale per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
  2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

A) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
B) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

  1. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.
  2. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.

ART. 25 - Norme di rinvio - indice 

  1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ART. 26 - Entrata in vigore - indice 

  1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui il presente provvedimento diverrà esecutivo ai sensi delle norme vigenti di legge.

 

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