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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTO
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
Approvato
con deliberazione consiglio comunale n°4 del 31 gennaio 2002
INDICE
CAPO I - Dei Principi
ispiratori
ART. 1 - Principi
ART. 2 - Finalità ed obiettivi
ART. 3 - Utenti ed interventi
ART. 4 - Rapporti con il cittadino
CAPO II - Disposizioni Generali
ART. 5 - Determinazione della situazione economica del richiedente
ART. 6 - Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti
ART. 7 - Definizione dell’indicatore della situazione economica equivalente
ART. 8 - Partecipazioni alla spesa da parte dell' utente e delle persone
tenute agli alimenti
ART. 9 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente
ART. 10 - Minimo vitale
CAPO III - Gli interventi socio
assistenziali
ART. 11 - Decorrenza delle prestazioni
ART. 12 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali
ART. 13 - Interventi di sostegno economico
ART. 14 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
ART. 15 - Assistenza sociale ed educativa
ART. 16 - Affido familiare
ART. 17 - Interventi di aiuto personale
ART. 18 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
ART. 19 - Servizi semi-residenziali e residenziali
ART. 20 - Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità
residenziali e semiresidenziali
CAPO IV - Del Procedimento
ART. 21 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
ART. 22 - Procedimento per l'accesso
ART. 23 - Istruttoria
ART. 24 - Decisione
ART. 25 - Norme di rinvio
ART. 26 - Entrata in vigore
CAPO I - Dei Principi ispiratori
- Il presente Regolamento determina i criteri
di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Cutigliano
tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8
novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali e della Legge Regionale Toscana 3 ottobre 1997 n. 72. L'Ente
Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita
degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini,
garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia
garantendo la qualità dei servizi offerti.
Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali
integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le
organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini
sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo
fondamentale del "ben essere" della comunità.
- Il sistema socio-assistenziale del Comune di
Cutigliano si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della
libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà
sociale, garantendo:
a) il rispetto dei diritti inviolabili della
persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni
che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta
dell'individuo, come definito nella Legge nazionale 31.12.1996, n. 675;
b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno
differenti;
c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della
differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro,
considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di
emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi
disponibili;
h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili
con i bisogni,
i) l' individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo
nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di
auto-organizzazione, di attività promozionali; l) la valorizzazione ed il
rispetto delle diverse culture.
- Gli interventi e i servizi debbono essere
ordinati al persegui mento delle seguenti finalità:
a) prevenire e rimuovere le cause di ordine
economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno
sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di
lavoro;
b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle
strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che
assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai
cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale,
provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, ali 'inserimento in
nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei
soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
- Hanno diritto agli interventi disciplinati
dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel
territorio del Comune di Cutigliano che versino nelle condizioni di disagio e
rischio sociale e di emarginazione.
- Gli interventi sono rivolti anche agli
stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Cutigliano,
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- Tutte le persone dimoranti nel territorio
del Comune di Cutigliano hanno comunque diritto agli interventi non
differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e
secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
- Hanno diritto agli interventi e alle
prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i
minori stranieri residenti e non residenti.
- Le persone di passaggio in situazioni di
bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale
ospitalità per non più di tre notti.
Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare.
E' cura del Servizio Sociale Territoriale segnalare al Comune di residenza
l'eventuale situazione di disagio della persona.
- Il cittadino, al fine di soddisfare i propri
bisogni socio-sanitari, di cui all’art.12, può rivolgersi al presidio
socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli uffici comunali
competenti.
- La gestione complessiva dell' attività dei
servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello del ambito
distrettuale omogeneo (ADO). I servizi di assistenza sociale del Comune di
Cutigliano e della Azienda unità sanitaria locale garantiscono, mediante
l'ambito distrettuale omogeneo (ADO), la proposta dei progetti integrati di
intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'
erogazione delle prestazioni.
CAPO II - Disposizioni Generali
- Ai fini della valutazione della situazione
economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo
familiare - così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e
successive modifiche ed integrazioni- i soggetti componenti la famiglia
anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi ( art.4 DPR n.
223/89).
- 1.In base alla facoltà prevista dal D.Lgs
109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso
agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre' al
nucleo. familiare del richiedente vengono considerate anche le persone
obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e
seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in
linea retta, con le modalità di cui all'art.8. Nell'individuazione del diritto
alle prestazioni si tiene pertanto conto non solo della situazione economica
del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare
di:
a) figli
b) nipoti in linea retta
c) genitori
d) fratelli e sorelle
Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'
I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo
esclusivo.
- Per la determinazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente
trovano applicazione le norme dettate in materia dal d.lgs. 31-03-1998 n°109 e
successive modifiche ed integrazioni.
- La situazione economica del nucleo familiare
di appartenenza deve essere attestato dal richiedente utilizzando gli appositi
moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune.
- L’Amministrazione controlla la veridicità
dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.
- L'accesso ai servizi e agli interventi
socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o
delle persone tenute agli alimenti al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.
- Nei casi di comprovata urgenza, su
valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è
erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa
sia a carico del cittadino o dell 'Ente Locale, fatti salvi eventuali
recuperi.
- L'accesso ai servizi e agli interventi
socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari e i tenuti per legge si
trovino sotto la soglia del "minimo vitale", riparametrata per i tenuti
secondo le normative vigenti, così come indicato al successivo art. 10.
Per coloro (beneficiari e tenuti per legge) che si trovano oltre la soglia del
"minimo vitale" per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della
prestazione secondo le seguenti misure:
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia
di accesso e un importo pari alla soglia di accesso aumentata del 10% è
prevista una compartecipazione alla spesa pari al 2%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari
alla soglia di accesso aumentata del 20% è prevista una compartecipazione alla
spesa pari al 10%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari
alla soglia di accesso aumentata del 40% è prevista una compartecipazione alla
spesa pari al 20%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari
alla soglia di accesso aumentata del 60% è prevista una compartecipazione alla
spesa pari al 40%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari
alla soglia di accesso aumentata del 80% è prevista una compartecipazione alla
spesa pari al 60%.
- ISEE compreso fra un importo pari alla soglia di accesso e un importo pari
alla soglia di accesso aumentata del 100% è prevista una compartecipazione
alla spesa pari al 80%.
- Oltre tale importo ISEE il costo totale del servizio o della prestazione
socio assistenziale è a carico dell'utente e/o dei tenuti per legge.
- Gli obbligati a prestare gli alimenti ai
sensi dell' art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 6 ,
sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro
coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi,
un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di
carattere economico avanzate dal richiedente.
- Quando i parenti obbligati agli alimenti,
che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si
astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il
richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei
parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero
di quanto erogato.
- Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti
presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili,
l’utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura,
con il versamento di tutto il reddito come definito dalla dichiarazione ISEE,
decurtato da una franchigia mensile, così calcolata:
- strutture residenziali (R.S.A.) : franchigia pari ad un terzo del minimo
vitale;
- strutture semi residenziali ( centri diurni) : franchigia pari a due terzi
del minimo vitale;
- casa-famiglia: dalla metà a tutto il minimo vitale, sulla base
dell'effettiva partecipazione alla spese di gestione della struttura.
- In caso di affidamenti non temporanei a
strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o
beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di
ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso
anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune può intraprendere
specifici atti esecutivi o conservativi.
Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:
- l'iscrizione ipotecaria nei registri
immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il
credito vantato dal Comune sia superiore all'importo corrispondente a n° 540
giornate di mancato pagamento.
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (
limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza
effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato ( o degli eredi
per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (
o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti
maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.
Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di
contribuzione, adotta le misure necessari, comprese quelle giudiziali, nei
confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
- Per ricoveri in residenze sanitarie
assistenziali (R.S.A.) gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di
invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla
ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione
comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a
quelle spettanti all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto
della nuova situazione economica, salvo la franchigia di cui al comma 6
dell'art.8.
- Per "minimo vitale" si intende la soglia di
natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo
familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e
fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- Il Comune di Cutigliano assume, quale soglia
di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo,
rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annua corrispondente
all’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS, comprese le
maggiorazioni sociali, riferito all’anno in corso.
- Tale soglia è soggetta a revisione annua,
con analogo riferimento INPS deliberata sia in sede di Conferenza dei Sindaci
che nelle singole Giunte Comunali.
- Ai soggetti che appartengono a nuclei
familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto
pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi
nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento
delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
- Per l'uso di cui al comma 2 è prevista la
seguente variazione: in aumento: aggiungendo all' importo del minimo vitale
una quota pari al 25 % del minimo stesso e ciò nei casi di nuclei familiari
composti da anziani, senza parenti tenuti, ultra sessantacinquenni.
- I limiti previsti possono essere superati in
presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente
documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale
professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno
deliberati e per progetti limitati nel tempo.
CAPO III - Gli interventi socio
assistenziali
- Le prestazioni assistenziali decorrono dalla
data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività
rispetto alla data di presentazione della domanda.
- Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata
dell' assistente sociale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del
1 Gennaio dell' anno in corso al momento della proposta.
- Gli interventi di assistenza sociale sono
rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite
prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il
mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante
servizi sostituitivi.
- Gli interventi socio assistenziali devono
garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni
personali.
- Gli interventi devono emergere da progetti
individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali
predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da
proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo
di tutte le risorse presenti nel territorio.
- Gli interventi consistono in:
a) interventi
di sostegno economico
b)
servizi domiciliari e di supporto
c) prestazioni
di assistenza socio-educativa
d)
interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
e) servizi
semi-residenziali
f)
servizi residenziali
- Gli interventi di sostegno economico sono
finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine
di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
- Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali
della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere
carattere:
-continuativo
-temporaneo
-straordinario.
- L'intervento di sostegno economico è
valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all' art. 10.
- L'intervento di sostegno economico può
avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi
socio-assistenziali
- L'intervento di sostegno economico può
essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.
A) Assistenza economica
continuativa
A 1.Possono fruire dell'assistenza economica
continuativa i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni :
- anziani ultrasessantacinquenni, soli od in
coppia
- persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o
con pensione di invalidità
- persone in tutela.
A 2. L'assistenza economica continuativa è erogata
per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni
socio-economiche degli utenti.
A 3. Non sussistono limiti temporali per i
soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari
( ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i
soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti
obbligati per legge.
A 4. In questi casi il servizio sociale
professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.
A 5. Viene in ogni caso fissato in L. 1.500.000
mensili il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi. Il presente
tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli incrementi
ISTAT.
B) Assistenza
economica temporanea
B 1. Possono fruire dell' assistenza economica
temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- nuclei monoparentali e persone sole con figli
minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/ vedovanza/
allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno.
- Nuclei familiari un cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa
di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta
grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio.
- ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o
successivo ad esso.
- tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo
concordato con i servizi competenti.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in
presenza di un progetto di reinserimento sociale.
- giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti
dell' Autorità giudizi aria in presenza di un progetto di autonomia personale.
B
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati
ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale
professionale.
B
3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà
di norma una durata massima di mesi 6 e un tetto massimo di L.700.000 mensili.
Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base degli
incrementi 1STAT.
B 4.
E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea
la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.
C) Assistenza economica
straordinaria per specifiche esigenze
C 1. Possono fruire dell' assistenza economica
straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze
eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse
economiche.
C 2. L'assistenza economica straordinaria viene
erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo
di L. 1.400.000 annuo. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta
Comunale in base degli incrementi ISTAT.
C
3. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire
prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal
Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.
C
4. L' accogli mento delle richieste di cui al comma precedente è possibile
soltanto in presenza delle seguenti condizioni:
-
utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario
Nazionale
- necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni di maggiore
bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione
economica.
C
5. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 4 deve essere ampiamente
motivata dall' Assistente Sociale competente.
- Per assistenza domiciliare si intende un
insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la
cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
- Le prestazioni di assistenza domiciliare
hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo
familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi
socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno,
di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali
coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
- L'assistenza domiciliare è rivolta :
- ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti
o parzialmente autosufficienti
- nuclei familiari con la presenza di bambini, di ragazzi che necessitano
temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale.
- Le prestazioni sono assicurate in forma
diretta e in forma indiretta
- Le prestazioni sono definite all'interno di
un piano individualizzato di intervento, elaborato, a livello dell' ambito
distrettuale omogeneo, col concorso delle valutazioni espresse delle diverse
professionalità, nell' ambito dei momenti organizzativi e con le procedure
previste dalla normativa vigente.
- Le prestazioni, in forma indiretta sono
assicurate per un periodo massimo di mesi 12 , rinnovabili, previa verifica
della situazione socio-economica e sanitaria, fino ad un tetto massimo di L.
1.500.000 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta
Comunale in base degli incrementi ISTAT.
- L'assistenza sociale ed educativa si attua
attraverso la consulenza psico-sociale ed educati va e gli interventi di
sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio,
concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere
situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di
emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse
sociali, educativi, culturali e ricreative.
- Per i bambini, i ragazzi e i giovani
presenti nel territorio le iniziative e i servizi sono i seguenti:
- centri socio-educativi
- sostegno educativo
- centri di aggregazione e tempo libero
- attività estive
- Per gli anziani e gli adulti con handicap il
Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo
settore, organizza:
-
soggiorni estivi climatici
-
attività di socializzazione
- Il funzionamento e l'accesso ai sopracitati
servizi sono disciplinati da appositi regolamenti.
- Per i servizi che comportano una
compartecipazione al costo da parte degli utenti, è previsto l'esonero su
specifica e documentata relazione dell'assistente sociale.
- E' un servizio che, nell'ambito della tutela
dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce
comunque ai bambini e ai ragazzi, che si trovano momentaneamente in una
situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia (L. 184/80
artt. 1,2,4,5,80).
- Al fine di potenziare e sviluppare
l'istituto dell'affidamento familiare e quale supporto per l'attività dei
servizi sociali territoriali, si fa riferimento al Centro Affidi dei Comuni
dell' Area Pistoiese. Svolge le funzioni previste dalla normativa regionale
quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la
loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido,
l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.
- Gli interventi di aiuto personale di cui
all'art. 9, comma 2, della legge 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea
o permanente grave limitazione dell' autonomia personale non superabile con
protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con
l'intervento e/o le prestazioni dell' Azienda U.S.L.
- Gli interventi sono finalizzati a permettere
lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel
proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e
emarginazione.
- Gli interventi sono definiti dal Gruppo
Operativo Multidisciplinare (GOM) distrettuale all'interno di un piano
individualizzato di intervento elaborato dal concorso delle valutazioni di
diverse professionalità.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri
secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
L'intervento economico del Comune viene corrisposto fino ad un tetto massimo
di L. 1.500.000 mensili. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla
Giunta Comunale in base degli incrementi ISTAT.
- Tali interventi sono rivolti a cittadini con
ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale
attività lavorativa.
- Al fine di facilitare e sostenere il
percorso di integrazione sociale di detti cittadini sono attivate apposite
convenzioni tra gli Enti pubblici, privati e del terzo settore.
- L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune
si fanno carico degli oneri relativi secondo le rispettive competenze
terapeutiche ed assistenziali.
- Qualora si attivino inserimenti lavorativi
per i cittadini di cui al comma 1 il Comune di Cutigliano e l'Amministrazione
provinciale, anche in coordinamento con uno o più Comuni dell' Area Pistoiese,
programmano azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo
del lavoro.
- I servizi residenziali sono finalizzati
all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze
assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri
interventi.
- I presidi residenziali rivolti ai bambini,
ai ragazzi e ai giovani sono:
- centro di pronta accoglienza
- casa per la gestante e per la madre con figlio
- casa di accoglienza per l'infanzia
- comunità a dimensione familiare
- casa famiglia
- gruppo appartamento
- I presidi residenziali rivolti agli adulti
con handicap e agli anziani sono:
- residenze sociali assistite/ comunità alloggio/casa famiglia
- comunità alloggio protette
- centri residenziali
- residenze sanitarie assistenziali
- I servizi semi residenziali comprendono
attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per
più giorni alla settimana.
Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell 'utenza, possono
integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di
socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
- I presidi semiresidenziali rivolti ai
bambini, ai ragazzi e ai giovani sono:
- centro diurno
- I presidi semiresidenziali rivolti agli
adulti con handicap e agli anziani sono:
- centri diurni
- centri di aggregazione
- Il funzionamento, le modalità e le procedure
per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
- Per le forme di compartecipazione al costo
dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si
applica quanto definito agli artt. 6 e 8 del presente regolamento.
- I Servizi di ospitalità residenziali e
semiresidenziali, pubblici e privati, per anziani, per disabili e per minori
sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da
parte del Comune nel cui territorio sono ubicati, sulla base delle vigenti
norme statali e regionali, nonché degli appositi regolamenti, ai quali si
rimanda.
- Nell' Azienda unità sanitaria locale sono
istituite, in raccordo con i Comuni, la Commissione tecnica di vigilanza e
controllo sulle strutture di ospitalità per anziani e adulti inabili e la
Commissione di idoneità e vigilanza sui servizi residenziali e
semiresidenziali per minori.
E' compito di dette Commissioni esprimere i pareri tecnici al Comune
competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al
funzionamento e a svolgere attività sistematica e periodica di vigilanza e
controllo.
CAPO IV - Del Procedimento
- L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e
dei servizi deve essere di norma attivato dall'interessato.
- La domanda deve essere presentata al Comune
di Cutigliano presso gli uffici individuati dall'Ente Locale.
- La richiesta di prestazioni
socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli
appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R.
n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello
stabilito sulla base della legislazione all'epoca vigente.
- Il Comune ha facoltà di richiedere ogni
documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso
l'istituto dell’autocertificazione.
- La richiesta può essere integrata con tutte
le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai
fini della valutazione della domanda.
- Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di
essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e
del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
- Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato
del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi
stabiliti per la conclusione del procedimento e dell' esito finale dello
stesso.
- Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al
trattamento dei dati personali.
- La domanda, protocollata il giorno della
presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.
La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi
quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene
archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
- L'assistente sociale, che segue il soggetto
e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a
domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di
intervento e da una conseguente proposta.
- Per gli interventi ad alta integrazione
socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere integrato dalle
valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste
dalle normative nazionali e regionali.
- I provvedimenti definitivi emessi dalle
competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti
organi di giurisdizione amministrativa.
- La pratica, istruita secondo le norme
contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al servizio sovracomunale
per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
- La decisione, da assumere entro e non oltre
i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
A) in caso di accoglimento, l'indicazione delle
prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
B) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
- Il provvedimento relativo alla decisione
assunta è comunicato per scritto agli interessati.
- Contro le decisioni adottate il cittadino
può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione
della decisione.
- Per quanto non esplicitamente disciplinato
dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle
normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
- Il presente Regolamento entra in vigore nel
momento in cui il presente provvedimento diverrà esecutivo ai sensi delle
norme vigenti di legge.
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