 |
COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
|
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN
MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
(Approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 13/3/2003)
INDICE
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 -
Responsabile del tributo
Articolo 3 -
Autore della violazione
Articolo 4 -
Principio di legalità
Articolo 5 -
Cause di non
punibilita’
Articolo 6 -
Criteri di
determinazione della sanzione
Articolo 7 -
Precisazioni
sull’autore mediato
Articolo 8 -
Concorso di violazioni
e continuazione
Articolo 9 -
Ravvedimento
Articolo 10 -
Cessione di azienda
Articolo 11 - Trasformazione, fusione e scissione di società
Articolo 12 -
Contestazione delle sanzioni
Articolo 13 -
Irrogazione immediata
Articolo 14 -
Mancato o tardivo pagamento del
tributo
Articolo 15 -
Sanzioni accessorie
Articolo 16 -
Misure cautelari
Articolo 17 -
Riscossione della sanzione
Articolo 18 -
Disposizioni transitorie
Articolo 19 -
Entrata in vigore
TABELLA 1
TABELLA 2
TABELLA 3
TABELLA 4
TABELLA 5
-
Il presente regolamento definisce gli indirizzi
ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le
violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base
alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti
legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni,
ed alle altre disposizioni di legge vigenti.
-
Per quanto non espressamente indicato nel
presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18
dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni, e dei
provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle
sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente
regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e
la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto
dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- Il funzionario responsabile del tributo o
comunque il responsabile del servizio preposto al suo accertamento, è
competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure
inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
- Il responsabile del tributo, come
individuato ai sensi del comma precedente, determina l'entità della sanzione
da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed
ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle
disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.
- La sanzione è riferibile alla persona fisica
che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
- Le violazioni riferite da disposizioni
vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone
fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.
- L'individuazione dell'autore della
violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano
altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti
obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.
- Nessuno può essere assoggettato a sanzioni
se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della
violazione.
- Salvo diversa previsione di legge, nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata
irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è
ammessa ripetizione di quanto pagato.
- Se la legge in vigore al momento in cui è
stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di
entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento
di irrogazione sia divenuto definitivo.
- Nell'applicazione del precedente terzo comma
occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi
compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il
procedimento previsto dall'art. 12 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art.
13 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di
definizione agevolata.
- Le cause di non punibilità previste
dall’art. 6 del D. Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere
vagliate con ogni cura tenendo presente che:
- l’errore di fatto non è scusabile in presenza
di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall’aggiunta fatta al
1^ comma dell’articolo 6 del D. Lgs. 472/97 dall’articolo 2 lett. b) del Decreto
203/1998;
- le obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il
contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno
opposto da parte di organi giurisdizionali o da parte della stessa pubblica
amministrazione (Ministero delle Finanze, Uffici periferici, altri Enti
impositori);
- l’indeterminatezza delle richieste di
chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto
del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non
immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della
scuola media inferiore;
- l’indeterminatezza dei modelli per la
dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle
eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra, che l’adduca,
dimostri di non aver fatto quanto in suo potere per evitarla;
- il mancato pagamento del tributo per fatto
denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l’irrogazione
della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del
contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna
nei confronti del terzo stesso.
- Qualora sia intervenuta sentenza declatoria
di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere
per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi
della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre
mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con
contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in
giudicato la sentenza civile di condanna.
- Non si procede comunque all’irrogazione di
sanzioni connesse alla liquidazione e all’accertamento del maggiore tributo
dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti
errori dell’amministrazione in sede di verifica.
- Nella determinazione della sanzione si ha
riguardo:
a) alla gravità della violazione;
b) all'opera svolta dal trasgressore per
eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
c) alla personalità del trasgressore;
d) alle condizioni economiche e sociali del
trasgressore.
- La gravità della violazione è desunta:
a) dall'entità del tributo dovuto e non versato.
La sanzione è applicata nella misura:
1) minima, nel caso in cui l’ammontare del
tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell’importo dovuto;
2) pari alla media dei limiti minimo e massimo
della sanzione, nel caso in cui l’ammontare del tributo non versato sia
superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell’importo dovuto;
3) massima, nel caso in cui l’ammontare del
tributo non versato sia superiore a 2/3 dell’importo dovuto, ovvero non sia
stato versato alcun importo.
b) dalla condotta dell'agente desunta da
elementi di fatto. La sanzione è applicata:
1) nella misura massima ove il trasgressore
abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione
ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio
comunale;
2) nella misura determinata in conformità a
quanto previsto dalla precedente lettera a) in tutti gli altri casi.
- L'opera svolta dal trasgressore per
eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in
relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:
a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune
in merito alle disposizioni violate;
b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare
od attenuare le conseguenze della violazione commessa.
Nel caso in cui tali attività siano poste in
essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai
sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, fatto salvo,
comunque, il limite minimo previsto dalla legge.
- La personalità del trasgressore è desunta
anche dai suoi precedenti fiscali.
- La sanzione è applicata nella misura minima
ai trasgressori che risultano essere in condizioni economico-sociali di grave
disagio accertato dal Servizio di assistenza sociale tenendo conto delle
disposizioni contenute nella L.R. 53/81 modificata con L.R. 41/93 e previa
richiesta documentata del contribuente, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione dell’atto d’ufficio.
- Non sono punibili le violazioni che non
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono
sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del
tributo. In caso di versamento diretto con utilizzo di documenti non
contenenti gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che lo
esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione nella
misura minima prevista dalla legge.
- In caso di mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti richiesti o di mancata restituzione di questionari o di
loro incompleta o infedele compilazione e per ogni inadempimento a fronte di
richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione in
misura superiore al minimo.
- La sanzione determinata in conformità ai
precedenti commi è aumentata della metà nei confronti di chi, nei tre anni
precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai
sensi degli articoli 12 (Contestazione delle sanzioni), 13 (Irrogazione
immediata), 14 (Mancato o tardivo pagamento del tributo), o 9 (Ravvedimento),
o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della
stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di
disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei
motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di
sostanziale identità.
- Qualora concorrano eccezionali circostanze
che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la
violazione si riferisce e la sanzione medesima, circostanze per le quali
quest'ultima risulti superiore al doppio del tributo dovuto, la sanzione è
ridotta a tale misura (doppio del tributo).
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo
10 del D. Lgs. n. 472/1997, in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere
ascritta al consulente e, quindi, l’eventuale sanzione tributaria permarrà
totalmente in capo al contribuente, qualora quest’ultimo abbia delegato le
proprie incombenze a un soggetto non affidabile sia sotto il profilo morale
sia sotto il profilo professionale, essendo evidenti le incapacità al
riguardo. In tal caso, infatti, la “culpa in eligendo”, addebitabile al
contribuente, non consentirebbe allo stesso di traslare le proprie
responsabilità, non essendo possibile, in tal caso, configurarsi appieno
quell’ipotesi di errore incolpevole, capace di trasferire la responsabilità
tributaria dal contribuente al consulente in relazione a quanto prescrive
l’articolo 10 del D. Lgs. n. 472/1997. Si ritiene, infatti, che, affinchè il
contribuente sia indotto in errore incolpevole dal consulente, occorra che il
consulente stesso sia adeguatamente qualificato. La suddetta qualificazione,
infatti creando la piena credibilità del contribuente induce il contribuente
stesso a fidarsi incondizionatamente dei pareri altamente qualificati del
proprio consulente.
Perchè la sanzione risulti ascrivibile al consulente, occorre che il
cliente-contribuente ignori del tutto i rischi insiti nella condotta illecita.
Vale a dire, perchè si verifichi il trasferimento di responsabilità dal
contribuente al consulente è necessario che il primo ignori completamente i
rischi della operazione che considera perfettamente lecita.
- E’ punito con la sanzione che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave, aumentata del doppio chi, con una
sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi
locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse
violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
dovuto.
- Alla sanzione prevista dal comma precedente
soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione
dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
- Se le violazioni riguardano periodi
d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di
cui al primo comma è aumentata della metà.
- Nei casi previsti dal presente articolo la
sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo
delle sanzioni previste per le singole violazioni.
- Se la violazione non è stata ancora
contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche,
invio di questionari o altre attività amministrative o di accertamento delle
quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza si applicano le riduzioni di cui all’articolo 13 comma 1 del D. Lgs.
n. 472/1997. La data alla quale si deve far risalire la commissione della
violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all’ultimo giorno
utile per il pagamento del tributo.
- Il pagamento della sanzione ridotta deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
- Le singole leggi ed atti aventi forza di
legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente
articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
- Il cessionario è responsabile in solido,
fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i
limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in
cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già
irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
- L'obbligazione del cessionario è limitata al
debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i
tributi di sua competenza.
- Le norme che istituiscono la responsabilità
del cessionario d’azienda si applicano alle cessioni effettuate dopo il 1^
aprile 1998, indipendentemente dalla data in cui sono state commesse le
violazioni.
- Il cessionario può richiedere al Comune un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a
rilasciare entro quaranta giorni il certificato che, se negativo, ha pieno
effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo
certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.
Il termine di quaranta giorni previsti decorre dalla data in cui la richiesta
perviene all’Ufficio Protocollo del Comune, mentre il termine finale
s’identifica col giorno di ritiro del certificato presso l’Ufficio Tributi del
Comune, ovvero con quello di spedizione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo
15 del D. Lgs. n. 472/1997, le società risultanti da trasformazione, fusione e
scissione sono responsabili delle sanzioni irrogate alle società trasformate o
fuse, anche per violazioni commesse prima del primo aprile 1998, giacchè
trovano applicazione norme generali dell’ordinamento (art. 2504-bis del Codice
Civile) preesistenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 472/1997. Le norme,
invece, concernenti le società scisse si applicano, in deroga a quanto dispone
l’articolo 2504-decies del Codice Civile, alle scissioni che hanno effetto dal
primo aprile 1998.
Il Comune, quindi, può pretendere dalle nuove società trasformate, fuse e
scisse il pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse, in quanto
le stesse società sono obbligate in solido , anche in eccedenza rispetto al
valore del patrimonio netto trasferito o rimasto.
- Il Comune notifica atto di contestazione
delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che
ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità,
nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se
la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal
trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- L'atto di contestazione deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, ovvero nel maggior
termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione è
stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti
obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
- Il trasgressore ed i soggetti obbligati in
solido, entro il termine per la proposizione del ricorso, possono
alternativamente:
a) definire la controversia con il pagamento di
un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a
un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo. L’ applicazione della definizione agevolata impedisce
l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
b) produrre al Comune deduzione difensive. Il
Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate
modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non
siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro
presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in
relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
c) proporre ricorso alla competente commissione
tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro
giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472.
Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti
obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere
precedenti entro il termine per la proposizione del ricorso dell'atto di
contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.
- Le sanzioni collegate al tributo al quale si
riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con
l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- Il procedimento di cui al primo comma è
attivato dal responsabile del tributo, limitatamente alle sanzioni collegate
all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di
funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere
all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o
tardivo versamento del tributo.
- Il trasgressore ed i soggetti obbligati in
solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di
un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore
a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative
a ciascun tributo, entro il termine per la proposizione del ricorso del
provvedimento.
- Contro il provvedimento di cui al primo
comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- Per la violazione consistente nel mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica
la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
- La sanzione di cui al primo comma è ridotta
ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla
data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali
l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il
pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi. (cfr. articolo 9
- Ravvedimento - comma 1 lettera a)
- La sanzione può essere applicata in base al
procedimento di cui all'art. 13 (Irrogazione Immediata), fatta eccezione per
quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata oppure
mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione.
- Le sanzioni riguardanti l’omesso o ritardato
pagamento dei tributi non possono essere definite in modo agevolato con il
pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.
- La sanzione prevista nel presente articolo
non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad
ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- Le sanzioni accessorie, indicate
nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate
solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun
tributo.
- Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i
casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti
temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e
massimi della sanzione principale.
- Nei casi di definizione agevolata di cui
all’art. 12 c. 3 lett. a) e all’art. 13 c. 3, non può aver luogo l’irrogazione
di sanzioni accessorie.
- In base all'atto di contestazione od al
provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando
ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con
istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale,
l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in
solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al
sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
- Il Comune deve notificare l'istanza di cui
al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le
quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e
documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle
commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale
territorialmente competente in ragione della sede del Comune.
- Per la riscossione della sanzione si
applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si
riferisce.
- Non è dovuto il pagamento di sanzioni di
importo inferiore a euro 2,58 in applicazione dell'articolo 17, comma 88,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Il Comune può eccezionalmente consentire il
pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su
richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate
indicate dal quinto comma dell'art. 6 (Criteri di determinazione della
sanzione). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore
decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro
30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni
momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.
- Il diritto alla riscossione della sanzione
irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino
alla definizione del procedimento
- Gli indirizzi ed i criteri indicati nel
presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di
legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.
- Il Comune, nell'esercizio della potestà
regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla
loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e
potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri
stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché
la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente
comma.
- Il presente Regolamento entra in vigore il
primo gennaio 1999.
ALLEGATO A
TABELLA 1
- indice
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(articolo 14 D.Lgs. 30/12/1992 n° 504)
|
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
Dichiarazione o denuncia infedele |
|
|
Errori od omissioni presenti nella
dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
dell’imposta o del diritto ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo |
|
LE MISURE DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO ARTICOLATE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO
COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(articolo 23 D.Lgs. 15/11/1993 n° 507)
|
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
Dichiarazione infedele |
|
|
Errori od omissioni presenti nella
dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
dell’imposta o del diritto ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo |
|
LE MISURE DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO ARTICOLATE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO
COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)
IMPOSTA COMUNALE PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE
ARTI E PROFESSIONI
(articolo 5 D.L. 02/03/1989 n° 66)
|
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
Denuncia infedele |
|
|
Errori od omissioni presenti nella denuncia
che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta
ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
Mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni
dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione |
|
LE MISURE DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO ARTICOLATE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO
COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Articolo 76 D. Lgs. 15/11/1993 n° 507)
|
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
Errori od omissioni presenti nella denuncia
che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa ma
che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui
all’art. 73 comma 3 bis del D. Lgs. N° 507/93 ovvero mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro incompleta o
infedele compilazione. |
|
LE MISURE DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO ARTICOLATE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO
COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Articolo 53 D. Lgs. 15/11/1993 n° 507)
|
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Errori od omissioni presenti nella denuncia
che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa ma
che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo |
|
LE MISURE DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO ARTICOLATE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO
COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)
 |
-
Torna indietro |