COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



REGOLAMENTO


 PER L’APPLICAZIONE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE


 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI


(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 13/3/2003)


 

INDICE

Articolo   1 - Oggetto del regolamento
Articolo   2 - Responsabile del tributo
Articolo   3 - Autore della violazione
Articolo   4 - Principio di legalità
Articolo   5 - Cause di non punibilita’
Articolo   6 - Criteri di determinazione della sanzione
Articolo   7 - Precisazioni sull’autore mediato
Articolo   8 - Concorso di violazioni e continuazione
Articolo   9 - Ravvedimento
Articolo 10 - Cessione di azienda
Articolo 11 - Trasformazione, fusione e scissione di società
Articolo 12 -
Contestazione delle sanzioni
Articolo 13 - Irrogazione immediata
Articolo 14 - Mancato o tardivo pagamento del tributo
Articolo 15 - Sanzioni accessorie
Articolo 16 - Misure cautelari
Articolo 17 - Riscossione della sanzione
Articolo 18 - Disposizioni transitorie
Articolo 19 - Entrata in vigore
TABELLA 1
TABELLA 2
TABELLA 3
TABELLA 4
TABELLA 5


Articolo  1 - Oggetto del regolamento - indice 

  1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

  2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

 Articolo  2 - Responsabile del tributo - indice 

  1. Il  funzionario responsabile del tributo o comunque il responsabile del servizio preposto al suo accertamento, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
  2. Il responsabile del tributo, come individuato ai sensi del comma precedente, determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Articolo  3 - Autore della violazione - indice  

  1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
  2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.
  3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Articolo  4 - Principio di legalità - indice 

  1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
  2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
  3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
  4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 12 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 13 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

 Articolo 5 - Cause di non punibilita’ - indice 

  1.  Le cause di non punibilità previste dall’art. 6 del D. Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:

-    l’errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall’aggiunta fatta al 1^ comma dell’articolo 6 del D. Lgs. 472/97 dall’articolo 2 lett. b) del Decreto 203/1998;

-    le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto da parte di organi giurisdizionali o da parte della stessa pubblica amministrazione (Ministero delle Finanze, Uffici periferici, altri Enti impositori);

-   l’indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;

-    l’indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra, che l’adduca, dimostri di non aver fatto quanto in suo potere per evitarla;

-   il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l’irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

  1. Qualora sia intervenuta sentenza declatoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.
  2. Non si procede comunque all’irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all’accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell’amministrazione in sede di verifica.

 Articolo 6 - Criteri di determinazione della sanzione - indice

  1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

a)   alla gravità della violazione;

b)   all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;

c)   alla personalità del trasgressore;

d)   alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

  1. La gravità della violazione è desunta:

a)   dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:

1)   minima, nel caso in cui l’ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell’importo dovuto;

2)   pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l’ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell’importo dovuto;

3)   massima, nel caso in cui l’ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 dell’importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

 b)   dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:

1)   nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;

2)   nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) in tutti gli altri casi.

  1. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

a)   richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;

b)   ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

  1. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
  2. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere in  condizioni economico-sociali di grave disagio accertato dal Servizio di assistenza sociale tenendo conto delle disposizioni contenute nella L.R. 53/81 modificata con L.R. 41/93 e previa richiesta documentata del contribuente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto d’ufficio.
  3. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. In caso di versamento diretto con utilizzo di documenti non contenenti gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che lo esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
  4. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti o di mancata restituzione di questionari o di loro incompleta o infedele compilazione e per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione in misura superiore al minimo.
  5. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata della metà  nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 12 (Contestazione delle sanzioni), 13 (Irrogazione immediata), 14 (Mancato o tardivo pagamento del tributo), o 9 (Ravvedimento), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
  6. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al doppio del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (doppio del tributo).

Articolo 7 - Precisazioni sull’autore mediato - indice 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 472/1997, in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al consulente e, quindi, l’eventuale sanzione tributaria permarrà totalmente in capo al contribuente, qualora quest’ultimo abbia delegato le proprie incombenze a un soggetto non affidabile sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo professionale, essendo evidenti le incapacità al riguardo. In tal caso, infatti, la “culpa in eligendo”, addebitabile al contribuente, non consentirebbe allo stesso di traslare le proprie responsabilità, non essendo possibile, in tal caso, configurarsi appieno quell’ipotesi di errore incolpevole, capace di trasferire la responsabilità tributaria dal contribuente al consulente in relazione a quanto prescrive l’articolo 10 del D. Lgs. n. 472/1997. Si ritiene, infatti, che, affinchè il contribuente sia indotto in errore incolpevole dal consulente, occorra che il consulente stesso sia adeguatamente qualificato. La suddetta qualificazione, infatti creando la piena credibilità del contribuente induce il contribuente stesso a fidarsi incondizionatamente dei pareri altamente qualificati del proprio consulente.
    Perchè la sanzione risulti ascrivibile al consulente, occorre che il cliente-contribuente ignori del tutto i rischi insiti nella condotta illecita. Vale a dire, perchè si verifichi il trasferimento di responsabilità dal contribuente al consulente è necessario che il primo ignori completamente i rischi della operazione che considera perfettamente lecita.

Articolo  8 - Concorso di violazioni e continuazione - indice

  1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata del doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.
  2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
  3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.
  4. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

 Articolo 9 - Ravvedimento - indice 

  1. Se la violazione non è stata ancora contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative o di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza si applicano le riduzioni di cui all’articolo 13 comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997. La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all’ultimo giorno utile per il pagamento del tributo.
  2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
  4. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

 Articolo 10 - Cessione di azienda - indice

  1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda  o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
  2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.
  3. Le norme che istituiscono la responsabilità del cessionario d’azienda si applicano alle cessioni effettuate dopo il 1^ aprile 1998, indipendentemente dalla data in cui sono state commesse le violazioni.
  4. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro quaranta giorni  il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.
    Il termine di quaranta giorni previsti decorre dalla data in cui la richiesta perviene all’Ufficio Protocollo del Comune, mentre il termine finale s’identifica col giorno di ritiro del certificato presso l’Ufficio Tributi del Comune, ovvero con quello di spedizione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 11 - Trasformazione, fusione e scissione di società - indice 

  1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 472/1997, le società risultanti da trasformazione, fusione e scissione sono responsabili delle sanzioni irrogate alle società trasformate o fuse, anche per violazioni commesse prima del primo aprile 1998, giacchè trovano applicazione norme generali dell’ordinamento (art. 2504-bis del Codice Civile) preesistenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 472/1997. Le norme, invece, concernenti le società scisse si applicano, in deroga a quanto dispone l’articolo 2504-decies del Codice Civile, alle scissioni che hanno effetto dal primo aprile 1998.
    Il Comune, quindi, può pretendere dalle nuove società trasformate, fuse e scisse il pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse, in quanto le stesse società sono obbligate in solido , anche in eccedenza rispetto al valore del patrimonio netto trasferito o rimasto.

Articolo 12 - Contestazione delle sanzioni - indice

  1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
  2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, ovvero nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
  3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro il termine per la proposizione del ricorso, possono alternativamente:

a)   definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. L’ applicazione della definizione agevolata impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;

b)   produrre al Comune deduzione difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;

c)   proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro  il termine per la proposizione del ricorso dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

 Articolo 13 - Irrogazione immediata - indice 

  1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
  2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile del tributo, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.
  3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine per la proposizione del ricorso del provvedimento.
  4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 14 - Mancato o tardivo pagamento del tributo - indice

  1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
  2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi. (cfr. articolo 9 - Ravvedimento - comma 1 lettera a)
  3. La sanzione può essere  applicata in base al procedimento di cui all'art. 13 (Irrogazione Immediata), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata oppure mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione.
  4. Le sanzioni riguardanti l’omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono essere definite in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.
  5. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Articolo 15 - Sanzioni accessorie - indice

  1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
  2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.
  3. Nei casi di definizione agevolata di cui all’art. 12 c. 3 lett. a) e all’art. 13 c. 3, non può aver luogo l’irrogazione di sanzioni  accessorie.

Articolo 16 - Misure cautelari - indice

  1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
  2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Articolo 17 - Riscossione della sanzione - indice

  1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
  2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a  euro 2,58 in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art. 6 (Criteri di determinazione della sanzione). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.
  4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento

Articolo 18 - Disposizioni transitorie - indice

  1. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.
  2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente comma.

Articolo 19 - Entrata in vigore - indice

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.

ALLEGATO A


 TABELLA 1 - indice

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(articolo 14 D.Lgs. 30/12/1992 n° 504)

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

 Omesso versamento dell’imposta

30% dell’imposta non versata

 Omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia

Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
Con un minimo di 51,00 Euro

Dichiarazione o denuncia infedele

Dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti

Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta o del diritto ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo

Da 51,00 Euro a 258,00 Euro

 
LE MISURE  DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA  VERRANNO ARTICOLATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)

TABELLA 2 - indice

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(articolo 23 D.Lgs. 15/11/1993 n° 507)

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

 Omesso versamento dell’imposta o del diritto

30% dell’imposta o del diritto non versati

Omessa presentazione della dichiarazione

Dal 100% al 200% dell’imposta o diritto dovuti con un minimo di 51,00 Euro

Dichiarazione infedele

Dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti

Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta o del diritto ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo

 Da 51,00 Euro a 258,00 Euro

 
LE MISURE  DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA  VERRANNO ARTICOLATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)

TABELLA 3 - indice

 IMPOSTA COMUNALE PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE
ARTI E PROFESSIONI
(articolo 5 D.L. 02/03/1989 n° 66)

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omesso versamento dell’imposta

30% dell’imposta non versata

 Omessa presentazione della  denuncia

Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
Con un minimo di 51,00 Euro

 Denuncia infedele

Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta

Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta  ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione

 Da 51,00 Euro a 258,00 Euro

 
LE MISURE  DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA  VERRANNO ARTICOLATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)

TABELLA 4 - indice

 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Articolo 76 D. Lgs. 15/11/1993 n° 507)

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione

Dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di 51,00 Euro

Denuncia originaria o di variazione infedele

Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta

Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa  ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’art. 73 comma 3 bis del D. Lgs. N° 507/93 ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione.

Da 51,00 Euro a 258,00 Euro

 
LE MISURE  DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA  VERRANNO ARTICOLATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)

TABELLA 5 - indice

 TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Articolo 53 D. Lgs. 15/11/1993 n° 507)

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omesso versamento della tassa

30% della tassa non versata

Omessa presentazione della denuncia

Dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di 51,00 Euro

Denuncia infedele

Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta

Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa  ma che arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo

Da 51,00 Euro a 258,00 Euro

 
LE MISURE  DI SANZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE TABELLA  VERRANNO ARTICOLATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI) FATTO SALVO COMUNQUE IL LIMITE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE E SARANNO RIDUCIBILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 (RAVVEDIMENTO)

 

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