COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



 

REGOLAMENTOPER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

 DI CUI ALL’ART.18 L.11/2/1994 N.109

 

Approvato con deliberazione G.M. n.131 del 03 ottobre 2002


 

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
ART. 2 - Affidamento degli incarichi di progettazione
ART. 3 - Ammontare dell’incentivo
ART. 4 - Onere assicurativo
ART. 5 - Spese escluse dagli incentivi
ART. 6 - Divieto di cumulo con retribuzione per lavoro straordinario e spese
ART. 7 - Liquidazione degli incentivi
ART. 8 - Disposizione transitoria
ART. 9 - Norma di rinvio
ART.10 - Entrata in vigore


 

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali  - indice

  1. Il presente regolamento individua e definisce i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l’erogazione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall’art.18 della L.109/94 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL.
  2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma precedente vengono erogati al personale che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici ovvero di atti di pianificazione comunque denominati. Per “atto di pianificazione comunque denominato” si intende qualunque atto di pianificazione territoriale, ivi comprese le pianificazioni di carattere commerciale, ambientale, del traffico etc….
  3. Il personale che ha diritto all’incentivo è, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell’ente, purché il rapporto con l’Amministrazione abbia le caratteristiche di rapporto di lavoro dipendente.
  4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
  5. Il fondo, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa la redazione di eventuali perizie di variante o suppletive.

ART. 2 - Affidamento degli incarichi di progettazione  - indice

  1. In sede di pianificazione dell’attività annuale, sono individuati i progetti o i piani da affidare al personale comunale.
  2. Il conferimento degli incarichi di progettazione o pianificazione è riservato alla Giunta comunale, in analogia a quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti per le progettazioni da affidare a professionisti esterni che non derivino da procedure di gara, così come compete alla Giunta la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la funzione di responsabile del procedimento, ad eccezione dei casi di cui all’art.7 comma 4 del D.P.R.554/1999.

ART. 3 - Ammontare dell’incentivo  - indice

  1. L’incentivo, anche in relazione alla possibilità di incremento di cui all’art.1 comma 3 del D.M.2/11/1999 n.555, viene fissato nel limite massimo dell’1,5% dell’importo posto a base di gara o del 30% della tariffa professionale per le attività di pianificazione.
  2. La ripartizione è operata dal responsabile del servizio attuatore dell’intervento secondo le seguenti misure:

a)  Per l’attività di progettazione, fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:

                  Nel caso siano incaricati per ognuna delle funzioni di cui al secondo punto
                  della  precedente lett. a) più dipendenti, l’importo destinato alla retribuzione
                  delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in
                  via congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità professionale, con
                  le seguenti percentuali indicative:

b) Per l’attività di pianificazione, fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:

ART. 4 - Onere assicurativo  - indice

  1. A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente regolamento, l’Amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi di quanto disposto dall’art.17 della L.109/94, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all’art.30 comma 5 della citata legge.

ART. 5 - Spese escluse dagli incentivi  - indice

  1. Sono escluse dall’incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell’Ente.

ART. 6 - Divieto di cumulo con retribuzione per lavoro straordinario e spese  - indice

  1. Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio, avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell’ente, con divieto tuttavia di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario. A tal fine i dipendenti incaricati renderanno apposita e formale attestazione, prima della liquidazione delle competenze loro dovute in dipendenza degli incarichi, che non hanno chiesto o percepito emolumenti per lavoro straordinario ascrivibili al predetto titolo.
  2. Le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l’effettuazione di missioni strettamente necessarie allo svolgimento dell’incarico stesso.

ART.7  - Liquidazione degli incentivi  - indice

  1. La ripartizione degli incentivi è effettuata dal responsabile del servizio competente, previa verifica della bozza di ripartizione con le rappresentanze sindacali, in due fasi:

a)  Per le progettazioni:

c)  Per gli atti di pianificazione:

  1. La determinazione di liquidazione degli incentivi deve essere redatta entro trenta giorni decorrenti dai termini di cui sopra.

ART. 8 - Disposizione transitoria  - indice

  1. Gli incarichi di progettazione conferiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e riferentisi a progetti per cui alla data dell’1 gennaio 2002 non sia ancora intervenuto il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, saranno liquidati applicando i coefficienti indicati nei precedenti articoli.

ART. 9 - Norma di rinvio  - indice

  1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi, regolamentari o contrattuali a carattere nazionale o regionale.
  2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova superiore normativa.

ART.10 - Entrata in vigore  - indice

  1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell’art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.

 

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