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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTOPER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
DI CUI ALL’ART.18 L.11/2/1994 N.109
Approvato con deliberazione G.M. n.131 del 03
ottobre 2002
INDICE
ART. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
ART. 2 - Affidamento degli incarichi di progettazione
ART. 3 - Ammontare dell’incentivo
ART. 4 - Onere assicurativo
ART. 5 - Spese escluse dagli incentivi
ART. 6 - Divieto di cumulo con retribuzione per lavoro straordinario e spese
ART. 7 - Liquidazione degli incentivi
ART. 8 - Disposizione transitoria
ART. 9 - Norma di rinvio
ART.10 - Entrata in vigore
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Il presente regolamento individua e definisce i
criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l’erogazione al
personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall’art.18
della L.109/94 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto
previsto dal vigente CCNL.
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Gli incentivi di progettazione di cui al comma
precedente vengono erogati al personale che ha direttamente partecipato alla
redazione di progetti di opere o lavori pubblici ovvero di atti di
pianificazione comunque denominati. Per “atto di pianificazione comunque
denominato” si intende qualunque atto di pianificazione territoriale, ivi
comprese le pianificazioni di carattere commerciale, ambientale, del traffico
etc….
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Il personale che ha diritto all’incentivo è,
indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti,
sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica
collocazione nella struttura organizzativa dell’ente, purché il rapporto con
l’Amministrazione abbia le caratteristiche di rapporto di lavoro dipendente.
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Per progettista si intende il dipendente
incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di
pianificazione.
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Il fondo, per quanto attiene alla sola
progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e,
comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa la redazione di
eventuali perizie di variante o suppletive.
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In sede di pianificazione dell’attività annuale,
sono individuati i progetti o i piani da affidare al personale comunale.
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Il conferimento degli incarichi di progettazione
o pianificazione è riservato alla Giunta comunale, in analogia a quanto
previsto dal vigente regolamento dei contratti per le progettazioni da
affidare a professionisti esterni che non derivino da procedure di gara, così
come compete alla Giunta la nomina del responsabile unico del procedimento e
del direttore dei lavori. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei
lavori possono coincidere con la funzione di responsabile del procedimento, ad
eccezione dei casi di cui all’art.7 comma 4 del D.P.R.554/1999.
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L’incentivo, anche in relazione alla possibilità
di incremento di cui all’art.1 comma 3 del D.M.2/11/1999 n.555, viene fissato
nel limite massimo dell’1,5% dell’importo posto a base di gara o del 30% della
tariffa professionale per le attività di pianificazione.
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La ripartizione è operata dal responsabile del
servizio attuatore dell’intervento secondo le seguenti misure:
a) Per
l’attività di progettazione, fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:
- Per il responsabile unico del
procedimento, minimo 5%
- Tecnici che hanno redatto il progetto,
il piano di sicurezza o sono stati incaricati della direzione dei lavori o
del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o del collaudo,
minimo 70%
- Collaboratori, intendendosi per essi
tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del
progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto, minimo
20%
- Altri dipendenti, anche amministrativi,
che hanno collaborato o contribuito all’iter progettuale, ivi compreso il
procedimento di gara, pur non sottoscrivendo alcun elaborato, minimo 5%.
Nel caso siano incaricati per ognuna delle funzioni di cui al
secondo punto
della precedente lett. a) più dipendenti, l’importo destinato alla
retribuzione
delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli
incaricati in
via congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità
professionale, con
le seguenti percentuali indicative:
- Progettazione preliminare 5%
- Progettazione definitiva 20%
- Progettazione esecutiva 20%
- Piano di sicurezza e coordinamento 15%
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 15%
- Direzione dei lavori 20%
- Collaudo 5%
b)
Per
l’attività di pianificazione, fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:
- Per
l’incaricato o gli incaricati dell’attività di pianificazione, intendendosi per
essi i firmatari dell’atto di pianificazione, minimo 70%
- Per
il personale che abbia comunque collaborato con gli incaricati, massimo 30%
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A favore dei dipendenti incaricati della
progettazione ai sensi del presente regolamento, l’Amministrazione stipulerà a
proprio carico, ai sensi di quanto disposto dall’art.17 della L.109/94, idonea
polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui
all’art.30 comma 5 della citata legge.
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Sono escluse dall’incentivazione disciplinata
dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, sondaggi, studi ed
indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di
natura non corrente, che sono a carico dell’Ente.
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Gli incarichi di cui al presente regolamento
potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di
fuori del normale orario di servizio, avvalendosi delle attrezzature e mezzi
dell’ente, con divieto tuttavia di cumulo del compenso con retribuzione per
lavoro straordinario. A tal fine i dipendenti incaricati renderanno apposita e
formale attestazione, prima della liquidazione delle competenze loro dovute in
dipendenza degli incarichi, che non hanno chiesto o percepito emolumenti per
lavoro straordinario ascrivibili al predetto titolo.
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Le spese necessarie per la produzione dei
progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per
quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda
l’effettuazione di missioni strettamente necessarie allo svolgimento
dell’incarico stesso.
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La ripartizione degli incentivi è effettuata dal
responsabile del servizio competente, previa verifica della bozza di
ripartizione con le rappresentanze sindacali, in due fasi:
a)
Per
le progettazioni:
- 55%
dell’importo complessivo ad avvenuta aggiudicazione dell’opera o del lavoro;
- 45%
a saldo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del
collaudo.
c)
Per
gli atti di pianificazione:
- 55%
alla consegna degli elaborati;
- 45%
a saldo all’approvazione definitiva dell’atto di pianificazione.
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La determinazione di liquidazione degli
incentivi deve essere redatta entro trenta giorni decorrenti dai termini di
cui sopra.
- Gli
incarichi di progettazione conferiti prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento e riferentisi a progetti per cui alla data dell’1 gennaio 2002 non
sia ancora intervenuto il collaudo o il certificato di regolare esecuzione,
saranno liquidati applicando i coefficienti indicati nei precedenti articoli.
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Le norme del presente regolamento si intendono
modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in
provvedimenti legislativi, regolamentari o contrattuali a carattere nazionale
o regionale.
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In tali evenienze, in attesa della formale
modificazione del presente regolamento, si applica la nuova superiore
normativa.
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Il presente regolamento, ai sensi del combinato
disposto dell’art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell’art.10 delle disposizioni
preliminari al codice civile, entra in vigore dopo il quindicesimo giorno
dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione
che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.
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