COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 

 

Approvato con delibera C.C. n°49 del 25 maggio 1998
- modificato con
delibera C.C. n°6/2000

 

INDICE

ART.1 - Finalità
ART.2 - Elezione del consiglio comunale dei ragazzi
ART.3 - Funzioni del consiglio comunale dei ragazzi
ART.4 - Il Sindaco dei Ragazzi
ART.5 - Competenze del Sindaco dei Ragazzi
ART.6 - Competenza della Giunta Comunale dei Ragazzi
ART.7 - Durata

 

ART.1 - Finalità  - indice

  1. Il presente atto ha per fine la partecipazione alla vita politica democratica dei ragazzi di Cutigliano, ed il loro coinvolgimento anche negli aspetti pratici dell’esercizio della funzione politica.

ART.2 - Elezione del consiglio comunale dei ragazzi  - indice

  1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei ragazzi di Cutigliano, determina l’indirizzo della programmazione nelle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate. Esso è composto da 6 ragazzi eletti dagli alunni delle scuole medie e da 3 ragazzi eletti dagli alunni della 4° e 5° elementare. Ogni alunno della scuola media ed ogni alunno della 4° e 5° elementare indicherà in modo anonimo e segreto il nome e cognome dell’alunno scelto per la carica di consigliere (gli alunni della scuola media eleggeranno solo alunni della scuola media, gli alunni della 4° e 5° classe della scuola elementare eleggeranno solo alunni della 4° e 5° della scuola elementare). I 6 alunni delle scuole medie ed i 3 alunni delle elementari che riportino il maggior numero di voti assumeranno la carica di consigliere comunale dei ragazzi. Le schede delle votazioni saranno depositate in apposito locale del Comune, alla presenza di almeno un dipendente comunale. Gli alunni della classe 4° e 5° elementare e gli alunni della scuola media di Cutigliano sono elettori e candidati.

 

ART.3 - Funzioni del consiglio comunale dei ragazzi  - indice

 

  1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell’art.34 della legge 08-06-1990 n142, così come Sostituito dall’art.16 della legge 25-03-1993, n°81, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla prima seduta, elegge il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a maggioranza relativa.

  2. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

  1. Nel bilancio di, previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi, sia per le spese correnti sia per gli investimenti

  2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita funzioni consultive, propositive e di       controllo:

a)esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del Comune ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione;

b. esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di cui al comma 2, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, dovranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali;

c. vigila sull’attività degli uffici comunali nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza;

  1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi che si tengono nell’aula consiliare del Comune, sono pubbliche, ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

  2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti (con l’eccezione stabilita al precedente comma 1).

  3. La funzione di Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono svolte dal Segretario  Comunale o da un suo delegato.

ART.4 - Il Sindaco dei Ragazzi  - indice

  1. Il Sindaco dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale di sua qualità indossa un tricolore.

  2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Ragazzi non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

ART.5 - Competenze del Sindaco dei Ragazzi  - indice

  1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi ad ogni effetto.

  2. Spetta al Sindaco dei Ragazzi:

a)  nominare la Giunta Comunale dei Ragazzi (scegliendola tra alunni della 4° e 5° elementare e/o tra alunni della media), composta da 3 unità (Sindaco incluso);

b) convocare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Giunta Comunale dei Ragazzi, fissando 1’ O.d.G., determinando l’a data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l’esercizio effettivo delle loro funzioni (il Consiglio Comunale è presieduto dal relativo presidente, la Giunta dal Sindaco);

c)  esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;

d)  assumere le iniziative attinenti alla verifica sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e alla Giunta Comunale dei Ragazzi;

   e)  curare i rapporti con i Sindaci e i Consigli dei Ragazzi di altri Enti Locali;

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ragazzi è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco del Comune, o almeno un quinto dei consiglieri comunali.

  2. Il Sindaco dei Ragazzi si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Comunale.

  3. Il Sindaco dei Ragazzi cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta Comunale dei Ragazzi, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione.

  4. Il Sindaco dei Ragazzi riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi o a quelle della Giunta Comunale dei Ragazzi, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.

ART.6 - Competenza della Giunta Comunale dei Ragazzi  - indice

  1. La Giunta Comunale dei Ragazzi collabora con il Sindaco dei Ragazzi ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

  2. Alla Giunta Comunale dei Ragazzi spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e per l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvate.

  3. La Giunta Comunale dei Ragazzi compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Ragazzi e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Ragazzi. Le sue deliberazioni, ove non contrastanti con norme di diritto e compatibili con gli stanziamenti di bilancio appositamente assegnati, saranno recepite da deliberazioni della Giunta Comunale;

  4. La Giunta Comunale dei Ragazzi svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

  5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Ragazzi riferisce al Consiglio Comunale dei Ragazzi sulla propria attività.

ART.7 - Durata  - indice

      Gli organi sopra citati durano in carica per due anni scolastici (settembre - giugno).

Qualora nel secondo anno scolastico, uno o più consiglieri non facciano più parte delle    scuole di Cutigliano, essi sono sostituiti dai candidati che seguono per il numero dei voti riportati. Qualora si verifichi l’impossibilità di sostituire più della metà dei consiglieri assegnati, il Consiglio è sciolto, e dovranno essere indette nuove elezioni.

 

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