COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



 

REGOLAMENTO  COMUNALE
 DI  POLIZIA  URBANA


 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 115 del 24 Novembre 2000


 

 

INDICE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.  1 - Disciplina della Polizia Urbana

Art.  2 -  Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
Art.  3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente  Regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO
Art.  4 - Inquinamento atmosferico

Art.  5 -  Occupazione di Suolo Pubblico
Art.  6 -  Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Art.  7 - Scarico di rottami e detriti
Art.  8 -  Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'Area Pubblica
Art.  9 -  Istallazione di tende solari
Art.  10 - Istallazione di vetrine
Art.  11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
Art.  12 -  Commercio su aree pubbliche
Art.  13 -  Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
Art.  14 - Istallazione di chioschi ed edicole
Art.  15 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
Art.  16 - Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI
Art.  17 - Disposizioni di carattere generale

Art.  18 - Obblighi dei concessionari di aree pubbliche
Art.  19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
Art.  20 -  Pulizia di portici, dei cortili e delle scale
Art.  21 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
Art.  22 - Trasporto di materiale di facile dispersione
Art.  23 - Ingombro della neve
Art.  24 - Scarico neve dai tetti
Art.  25 - Scarico e trasporto neve
Art.  26 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
Art.  27 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
Art.  28 - Pulizia delle vetrine e tende
Art.  29 -  Disposizioni riguardanti gli animali
Art.  30 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI
Art.  31 - Manutenzione degli edifici

Art.  32 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
Art.  33 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Art.  34 - Ornamento esterno ai fabbricati
Art.  35 - Depositi in proprietà privata
Art.  36 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Art.  37 - Spolveramento di panni e tappeti
Art.  38 - Bestie macellate e trasporto carne
Art.  39 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
Art.  40 - Viali e giardini pubblici
Art.  41 - Vasche e fontane
Art.  42 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità
Art.  43 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V - QUIETE PUBBLICA
Art.  44 - Inquinamento acustico

Art.  45 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie
Art.  46 - Impianto di macchinari
Art.  47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Art.  48 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
Art.  49 - Rumori nei locali pubblici e privati
Art.  50 - Uso di strumenti sonori
Art.  51 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Art.  52 - Detenzione di cani o animali nelle abitazioni
Art.  53 - Suono delle campane
Art.  54 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
Art.  55 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
Art.  56 - Carovane di nomadi

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art.  57 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Art.  58 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
Art.  59 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art.  60 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
Art.  61 - Fucine e forni
Art.  62 - Uso di fiamma libera
Art.  63 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art.  64 - Animali pericolosi – Cani
Art.  65 - Strumenti da taglio
Art.  66 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Art.  67 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
Art.  68 - Scalpellamento di vie e piazze
Art.  69 - Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
Art.  70 - Manutenzione di aree di pubblico transito
Art.  71 - Segnalazione e riparazione di opere di costruzione
Art.  72 - Materiale di demolizione
Art.  73 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art.  74 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Art.  75 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
Art.  76 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII - DISPOSIZIONI   PER   GLI   ESERCIZI   COMMERCIALI   IN SEDE FISSA
Art.  77 - Norma Generale

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE  PUBBLICHE
Art.  78 - Norma Generale

CAPO IX -  DISPOSIZIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI
Art.  79 - Norma Generale

CAPO X -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO
Art.  80 - Norma Generale

CAPO XI -  DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art.  81 - Esercizio di mestieri girovaghi

Art.  82 - Esercizio di guide pubbliche
Art.  83 - Lustrascarpe e venditori di giornali
Art.  84 - Baracche per pubblici spettacoli
Art.  85 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO XII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI
Art.  86 - Cortei funebri

Art.  87 - Processioni – Manifestazioni

CAPO XIII -  SANZIONI
Art.  88 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art.  89 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio
Art.  90 - Sequestro confisca e custodia di cose
Art.  91 - Sospensione delle licenze
Art.  92 - Esecuzione  lavori d'ufficio

CAPO XIV
Art.  93 - Entrata in vigore

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 - Disciplina della Polizia Urbana  - indice

 

La Polizia Urbana è la disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs. 267/2000.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina , garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

         Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e i luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Art.  2 -  Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana  - indice

Al servizio di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

       Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici e in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art.  3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente
Regolamento  - indice

         Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per scritto e accordate:

a) personalmente al titolare
b) senza pregiudizio di terzi
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle o occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insidacabile i benefici concessi.
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

         Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta libera.

 

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

Art.  4 - Inquinamento atmosferico  - indice

La vigilanza sull'inquinamento atmoferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202,216,218,227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonchè dal regolamento comunale d'igiene.

Art.  5 -  Occupazione di Suolo Pubblico  - indice

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'occupazione e per l'applicazione della relativa tassa.

Art.  6 -  Modalità per il carico e lo scarico delle merci  - indice

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

         Le operazione di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

         In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

         In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.  7 - Scarico di rottami e detriti  - indice

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi tipo e specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

        Qualsiasi trasporto attraverso le vie dei Centri Abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

          I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno 500 metri da Centri Abitati.

Art.  8 -  Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'Area Pubblica  - indice

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree  soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi e pubblici esercizi soltanto a favore degli stessi.

            Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

            I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

            L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, l'apposito regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico ne disciplina comunque la collocazione.

            I tavoli e le sedie da esporre davanti ai negozi e pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art.  9 -  Istallazione di Tende Solari  - indice

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio Comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere in linea con le norme del C.d.S. anche per la sua larghezza.

Per quelle dei piani superiori, come pure per gli altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare i limiti previsti dalle norme urbanistiche e Regolamenti vigenti in materia.

         Per tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale.

         Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal competente Ufficio Comunale.  In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

         Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

         Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse è sempre necessario comunque il parere preventivo dell'Ufficio Urbanistica.

Art.  10 - Istallazione di Vetrine  - indice

L'istallazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale ed in linea con le norme urbanistiche.

        In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la collocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art.  11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi  - indice

Le occupazioni del suolo pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale purchè in linea con le Leggi vigenti in materia.

Art.  12 -  Commercio su aree pubbliche  - indice

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 dalla Legge Regionale 3 Marzo 1999, n. 9 , dal piano comunale triennale per il commercio su aree pubbliche e del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art.  13 -  Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche  - indice

Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità Comunale.

            Ad istallazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art.  14 - Istallazione di chioschi ed edicole  - indice

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per istallare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia Municipale.

         In ogni caso l'istallazione, potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione

Art.  15 - Divieto di giochi sul suolo pubblico  - indice

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

       E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli, l'Amministrazione Comunale può con specifica ordinanza autorizzare l'uso di pattini o consimili in aree pubbliche definite, a ciò destinate.

         E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che qualsiasi altro strumento.

Art.  16 - Collocamento di condutture  - indice

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonchè di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

        Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

         Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente a sue spese a semplice richiesta dei competenti uffici Comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio per riparazione del suolo pubblico e degli edifici pubblici.

         Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le istallazioni eseguite.

        Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione o riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

         I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che,  al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in ci si darà principio al lavoro.

         Sono fatti salvi i diritti di terzi.

         Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il servizio di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

         Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

         L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione in tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

 

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.  17 - Disposizioni di carattere generale  - indice

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art.  18 - Obblighi dei concessionari di aree pubbliche  - indice

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art.  19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi  - indice

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura, alla fine di ogni mercato, fiera, manifestazioni di qualsiasi tipo, i venditori avranno l'obbligo di ripulire il suolo da ogni rifiuto o residuo.

Art.  20 -  Pulizia di portici, dei cortili e delle scale  - indice

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art.  21 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe  - indice

E' proibito ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

        Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto del marciapiede antistante al suo esercizio.

Art.  22 - Trasporto di materiale di facile dispersione  - indice

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

          Per sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

          Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro  che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art.  23 - Ingombro della neve  - indice

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena si cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

          E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Art.  24 - Scarico neve dai tetti  - indice

Per misure di pubblica incolumità , il Sindaco ordina lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi etc., prescrivendone il trasporto in determinati luoghi. Dette operazioni devono compiersi nei modi e nei termini prescritti dall'Autorità Comunale.

         Gli obblighi di ci sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.  25 - Scarico e Trasporto neve  - indice

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito  preventivamente l'autorizzazione dell'Autorità Comunale e dovranno, in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tal fine dall'Autorità stessa.

Art.  26 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche  - indice

E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

         Sono altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.  27 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche  - indice

E' proibito lavorare sulle porte delle case o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva o specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

Art.  28 - Pulizia delle vetrine e tende  - indice

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 09.30 del mattino, potranno essere autorizzate preventivamente e su richiesta dei diretti interessati le occupazioni di suolo pubblico per la pulizia delle tende aggettanti su suolo pubblico.

Art.  29 -  Disposizioni riguardanti gli animali  - indice

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

         E' vietato foraggiare degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali.

        E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscano i limiti le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

        Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art.  30 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti  - indice

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

         E' altresì vietata la pubblicità a mano o con la collocazione su vetrine, autoveicoli e motoveicoli di ciclostilati - manifesti - fogli e qualsiasi altro oggetto simile. Deroghe saranno espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale per manifestazioni, sindacali, culturali e sportive.

         Per il volantinaggio di carattere politico è sufficiente la comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima al Sindaco purchè si svolga nel rispetto della distanza da altra manifestazione prevista dalla disciplina della propaganda elettorale e comunque non inferiore a 100 mt.

 

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.  31 - Manutenzione degli edifici  - indice

I proprietari dei caseggiati devono mantenere i buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonchè gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale.

         E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

         I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

        Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio e del Centro Storico.

         E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

         L'Autorità Comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

         I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art.  32 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni  - indice

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla società dei luoghi.

       Per la pubblicità nelle vendite straordinarie delle merci è consentito, previa autorizzazione, applicare alle vetrine manifesti, scritti e locandine per una dimensione massima di cm. 50 X 70 e non più di n. 1 (uno) per ogni vetrina.

         Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

          Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art.  33 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative  - indice

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

        L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art.  34 - Ornamento esterno ai fabbricati  - indice

Gli oggetti di ornamento ( come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole etc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

        Nell'innaffiare i vasi dei fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art.  35 - Depositi in proprietà privata  - indice

        Nelle proprietà private dei centri abitato esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insidacabile dell'Autorità Comunale, noccia all'estetica ed al decoro dei centri stessi.

Art.  36 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni  - indice

            La lavatura della biancheria, dei panni  e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

            E' vietato sciorinare distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art.  37 - Spolveramento di panni e tappeti  - indice

E'vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni,  tappeti od altri oggetti simili.

         Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08.00 sino alle ore 09.00 del mattino.

        E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

Art.  38 - Bestie macellate e trasporto carne  - indice

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e regolamenti in materia igienico - sanitaria e veterinaria è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed  altre parti di animale.

            Il trasporto di carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario della A.S.L. competente per territorio ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art.  39 - Pattumiere e recipienti con rifiuti  - indice

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

         E' solo consentito di depositare nei contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art.  40 - Viali e giardini pubblici  - indice

          Nei viali, piazze, giardini e parchi pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani che devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola; inoltre è fatto obbligo ai proprietari di munirsi di apposito sacchetto o contenitore con paletta per rimuovere eventuali escrementi del proprio cane.
b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua o rigagnoli
c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie.
d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti.
e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici.
f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità.
g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

       Fatti salvi i divieti e le limitazioni imposte dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo danno a persone e cose.

        Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dei centri abitati.

Art.  41 - Vasche e fontane  - indice

            E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, carte, materiale di plastica, vetro e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, nè attingerla con tubi o con altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti indumenti e simili.

            E' vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art.  42 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità  - indice

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze , sotto i portici, sulle soglie ed edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

        E' del pari divieto, in qualsiasi circostanza salire arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

        E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere gadgets, pulire parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, marciapiedi e piazze di tutto il territorio comunale ad eccezione delle iniziative delle Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che potranno essere preventivamente autorizzate su specifica richiesta dall'Autorità Comunale.

         Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art.  43 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico  - indice

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa facilmente o liberamente introdurre.

         La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

         La recinzione deve realizzarsi previo accordi con gli Uffici Comunali competenti e fatte salve le eventuali autorizzazioni del caso.

        E' comunque assolutamente vietato, sia nei centri abitati e lungo le pubbliche vie, di effettuare recinzioni con filo di ferro, filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti

 

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Art.  44 - Inquinamento acustico  - indice

Fatte salve la disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art.  45 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie  - indice

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

        Chi esercita un' arte, mestiere od industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

         Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino dal 1° luglio al 15 settembre.

          Comunque,  nella vicinanza di ospedali, scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici etc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività  qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

         Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

         I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perchè le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

          Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria, e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

          Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitino arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le relative modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

          Le norme limitatrici di cui innanzi valgano anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività  che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art.  46 - Impianto di macchinari  - indice

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per scritto dell'Autorità Comunale e dall' A.R.PA.T. territorialmente competente.

        Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da istallarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

        La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica i scal 1:1000 comprendente una zona entro un raggio non inferiore a 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire  esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

        Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d'ingombro.

          Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

         La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento.
b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso.
c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

         Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propangandatosi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

        Le macchine egli apparecchi dovranno essere montati resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

        Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

        Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate  e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

        Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà essere comunque evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e delle finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Art.  47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti  - indice

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

         Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario la sospensione dell'attività inquisita.

Art.  48 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni  - indice

Nelle abitazioni, potranno essere utilizzati apparecchi che producano rumore e vibrazioni di limitata entità e tali da non  arrecare disturbo al vicinato.

          L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

         E' vietato ai conducenti dei veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nelle zone urbane, il relativo funzionamento,accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art.  49 - Rumori nei locali pubblici e privati  - indice

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi e comunque si applicano le norme del regolamento comunale relativo alla zonizzazione.

Art.  50 - Uso di strumenti sonori  - indice

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro, viene fatto salvo l'uso delle sirene per i mezzi di soccorso e di emergenza.

        In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

         Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art.  51 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie  - indice

           Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonchè le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art.  52 - Detenzione di cani o animali nelle abitazioni  - indice

E' vietata, nei centri abitati nel Comune, previsti dalla perimetrazione del CdS la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o latrimenti, la quiete pubblica.

        Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e , se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

          Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art.  53 - Suono delle campane  - indice

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

          Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art.  54 - Sale da ballo, cinema e ritrovi  - indice

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo o prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art.  55 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili  - indice

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 08.00 e fino alle ore 13.00.
         b) al pomeriggio dopo le ore 16.00 e non oltre le ore 20.00.

          Il suono degli apparecchi dovrà, però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art.  56 - Carovane di nomadi  - indice

La sosta di carovane di nomadi non sono consentite su tutto il territorio comunale.

 

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.  57 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili  - indice

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonchè depositi di gas, di petroli liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

       Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo caucciù, gomme, plastiche e derivati.

        La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico Comunale e  per loro competenza del Comando Prov.le dei VV.FF., non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure il caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per  l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art.  58 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili  - indice

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

         Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 lt. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

         Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

         Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art.  59 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici  - indice

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano i diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia o simili.

         I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

         Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

        Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas di uso domestico potranno, dove possibile ed in conformità con il Regolamento Edilizio, essere istallate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno.
b) le tubazioni fisse in metallo dovranno essere realizzate come previsto dalla vigente normativa.
c) per evitare la fuoriuscita di gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

         Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il            " certificato di prevenzione incendi".

Art.  60 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati  - indice

           E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circostanti da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

       E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati con esclusione della legna da ardere.

Art.  61 - Fucine e forni  - indice

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

        Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

       I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi analogo esercizio od uso, con alimentazione a legna, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno in argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

       La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art.  62 - Uso di fiamma libera  - indice

            E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art.  63 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali  - indice

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o qualunque arma.

         Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Ufficiali di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

        E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo il pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art.  64 - Animali pericolosi – Cani  - indice

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni altro pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

         I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere al guinzaglio, e regolarmente tatuati.

         Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

E' vietata la cattura di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata dalle Autorità competenti od a queste comunicato.

E' vietato detenere cani a catena di lunghezza inferiore a metri 6 che non scorra su un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi agevolmente e senza pericoli per la sua incolumità. Tali animali debbono poter raggiungere il contenitore dell'acqua e il proprio riparo.Quest'ultimo deve essere costruito in modo tale da consentire la protezione dalle intemperie e di consentire al cane di potersi girare all'interno dello stesso e deve essere di altezza non inferiore a quella del cane ivi ricoverato.

Potrà l'Autorità Sanitaria Locale, su proposta del personale tecnico, derogare al limite di sei metri sulla lunghezza della catena e dell'alloggio di questa ad un cavo aereo, tenuto del contesto abitativo, della taglia del cane e della temporaneità di tale situazione.

Per i cani non tenuti a catena e ricoverati in spazzi recintati separati dall'abitazione del proprietario devono avere a disposizione un riparo che offra le stesse garanzie di cui al comma precedente, nonché uno spazio di movimento non inferiore a 8 mq.

Gli spazi coperti del cane tenuto a catena ed i recinti di cui sopra devono essere convenientemente puliti almeno due volte la settimana.

E' fatto obbligo ai proprietari di cani l'iscrizione all'anagrafe canina e del tatuaggio.

I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare, entro cinque giorni, la nascita di cucciolate, al Servizio Veterinario dell'U.S.L.

Art.  65 - Strumenti da taglio  - indice

E'vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art.  66 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi  - indice

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

         Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art.  67 - Trasporto di acqua gassata e di seltz  - indice

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art.  68 - Scalpellamento di vie e piazze  - indice

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire  che le schegge offendano i passanti.

          Le stesse acutele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art.  69 - Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici  - indice

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

         E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai canali di gronda su suolo pubblico.

         L'Amministrazione può prescrivere lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra.

        In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art.  70 - Manutenzione di aree di pubblico transito  - indice

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul  pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

          Uguale obbligo è fatto obbligo agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art.  71 - Segnalazione e riparazione di opere di costruzione  - indice

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizione impartite con la concessione edilizia rilasciata.

         Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi.

         I ponteggi di servizio di cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

          Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall' Ispettorato del lavoro.

Art.  72 - Materiale di demolizione  - indice

E' proibito gettare  sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art.  73 - Insegne, persiane, vetrate di finestre  - indice

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o di altro idoneo mezzo.

Art.  74 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili  - indice

I pozzi le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art.  75 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi  - indice

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati  e di qualsiasi ufficio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

       Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calare del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica, dovrà provvedersi che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art.  76 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio  - indice

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

1) di fumare nelle vetture;
2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate.
4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle mansioni;
6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte delle vetture;
7) occupare più di un posto o ingombrare i passeggeri, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
8) sputare all'interno delle vetture;
9) portare oggetti, che per natura, forma, forma o volume, possono riuscire molesti o pericolosi, o che possono imbrattare i viaggiatori;
10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per glia altri;
11) cantare, suonare,  schiamazzare ed in altro modo disturbare;
12) portare cani o animali;
13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina;

                                               

                                               

            Il personale di servizio sugli autobus deve:

1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

            Per quanto non compreso nel presente articolo e per le norme particolari si rimanda ai regolamenti Comunali che disciplinano la materia.

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI   PER   GLI   ESERCIZI   COMMERCIALI   IN SEDE FISSA

Art.  77 - Norma Generale  - indice

Per quanto concerne l'attività dell'esercizio del commercio in sede fissa si rimanda al D.lgs 114/98, alla Legge Regionale 28/99, al Regolamento Regionale n° 4/99 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ad apposito regolamento Comunale che disciplina l'attività ed alle norme urbanistiche emanate dal Comune.

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE  PUBBLICHE

Art.  78 - Norma Generale  - indice

Per quanto concerne l'attività dell'esercizio del commercio su aree pubbliche si rimanda al D.Lgs 114/98, alla Legge Regionale n. 9/99, nonchè al piano Comunale triennale per il commercio su aree pubbliche ed al regolamento Comunale che disciplina l'attività commerciale su aree pubbliche.

 

CAPO IX -  DISPOSIZIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI

Art.  79 - Norma Generale  - indice

Per quanto concerne i pubblici esercizi si rimanda al R.D. 773/31( T.U.L.P.S.), alla legge 287/91, al D.M. 564/92, al regolamento Comunale di Polizia Amministrativa previsto dal D.P.R. 616/77 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme sulla prevenzione incendi ed agibilità dei locali.

 

CAPO X -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO

Art.  80 - Norma Generale  - indice

Per quanto concerne l'attività agrituristica si rimanda alla normativa nazionale, nonchè alle disposizioni emanate dalla Regione Toscana ed alle norme emanate dall'Amministrazione Comunale.

 

CAPO XI -  DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.  81 - Esercizio di mestieri girovaghi  - indice

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dell'Autorità Comunale.

       E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositi destinati o individualmente assegnati.

         A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei