COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



REGOLAMENTO DI

POLIZIA MORTUARIA


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 13/3/20003

Modifiche e Integrazioni approvate con:
-         Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 23/5/2003.
-    Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51  del 28/10/2004


INDICE

Art.  1 - Oggetto
Art.  2 - Competenze
Art.  3 - Responsabilità'
Art.  4 - Servizi gratuiti e a pagamento
Art.  5 - Atti a disposizione del pubblico
Art.  6 - Trasporti funebri
Art.  7 - Elenco cimiteri
Art.  8 - Vigilanza, manutenzione e organizzazione dei cimiteri
Art.  9 - Ammissione nel cimitero urbano
Art. 10 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni
Art. 11 - Ammissioni particolari

Art. 12 - Piano regolatore cimiteriale
Art. 13 - Cremazione
Art. 14 - Orario
Art. 15 - Disciplina dell'ingresso
Art. 16 - Divieti specifici

Art. 17 - Riti funebri
Art. 18 - Rimozione materiali ornamentali
Art. 19 - Sepolture ordinarie
Art. 20 - Sepolture private
Art. 21 - Durata delle concessioni

Art. 22 - Modalita' di concessione
Art. 23 - Uso delle sepolture private
Art. 24 - Subentri
Art. 25 - Rinuncia a concessione
Art. 26 - Revoca

Art. 27 - Decadenza
Art. 28 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 29 - Estinzione
Art. 30 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Art. 31 - Imprese di pompe funebri
Art. 32 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Art. 33 – Illuminazione votiva
Art. 34 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Art. 35 - Norma di rinvio
Art. 36 - Entrata in vigore

 

Art.  1 - Oggetto - indice

  1. Il presente regolamento ha per oggetto, nell'ambito della legislazione statale in materia, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, con particolare riferimento alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, nonché sulla loro vigilanza e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 Art.  2 - Competenze - indice

  1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

  2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione previste dal T.U.E.L. 267/2000, compatibilmente con le funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

 Art.  3 - Responsabilità' - indice

  1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per i mezzi e strumenti a disposizione del pubblico  e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art.  4 - Servizi gratuiti e a pagamento - indice

  1. Ai sensi dell'art.1 comma 7 bis del D.L.27 dicembre 2000 n.392, convertito con modificazioni in L.28 febbraio 2001 n.26, nonché della L.30 marzo 2001 n.130, i servizi di cremazione, inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sono a pagamento.

  2. Sono gratuiti i soli servizi di:
    a)
    trasporto delle salme di cui all'art.16 comma 1 lett. b) del D.P.R.10/9/1990 n.285;
    b)
    deposizione delle ossa in ossario comune;

  3. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro, ed esumazione, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

  4. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del “minimo vitale” come disciplinato dal regolamento comunale degli interventi e dei servizi sociali.

  5. In casi di particolare gravità ed urgenza il Sindaco può comunque, con propria disposizione motivata, disporre la gratuità dei servizi di cui al precedente comma 3.

  6. Le tariffe per i servizi e concessioni a pagamento sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei costi di costruzione e gestione degli impianti cimiteriali, ivi comprese le spese per il personale addetto alla custodia e manutenzione dei cimiteri, nonché del personale tenuto agli adempimenti amministrativi in materia.

 Art.  5 - Atti a disposizione del pubblico - indice

  1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizioni di chiunque possa averne interesse,  il registro di cui all'art.52 del D.P.R.10 settembre 1990 n.285.

  2. Sono inoltre a disposizione del pubblico:
    a)
    L'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
    b)
    Copia del presente regolamento;
    c)
    L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
    d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
    e)
    L'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
    f)
      Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli   interessati o per il pubblico, ai sensi della L.7 aprile 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni.

Art.  6 - Trasporti funebri - indice

  1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.10 settembre 1990 n.285.

  2. Il Comune non esercita il diritto di privativa sui trasporti funebri, consentendo che lo stesso sia eseguito da imprese terze.

  3. Il Comune si fa carico delle spese di trasporto funebre nei casi diversi da quelli   previsti dall'art.16 comma 1 lett. a) del D.P.R.285/90. Per servizi o trattamenti speciali si intende almeno uno dei seguenti elementi:
        a) Trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali o di cartelli indicanti il    
            nominativo della salma;
        b) Feretro diverso da quello previsto per la inumazione o per la cremazione;
        c) Sosta durante il percorso di trasporto.

  4. Il trasporto a carico del Comune, garantendo comunque il dovuto decoro, si limita al prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio ed il suo trasferimento al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve, senza soste intermedie.

Art.  7 - Elenco cimiteri - indice

  1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D.27 luglio 1934 n.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
        1)      Cutigliano capoluogo
        2)      Frazione di Pian degli Ontani
        3)      Frazione di Rivoreta
        4)      Frazione di Melo
        5)      Frazione di Pianosinatico

Art.  8 - Vigilanza, manutenzione e organizzazione dei cimiteri - indice

  1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

  2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dal T.U.E.L.267/2000.

  3. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

  4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri possono avere anche aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R.285/90 e secondo le disposizioni del piano regolatore dei cimiteri. Le opere necessarie alla realizzazione delle sepolture private, ad eccezione dei copritomba, lapidi e monumenti funerari, sono eseguite dal Comune e rientrano nel canone di concessione.

Art.  9 - Ammissione nel cimitero urbano - indice

  1. Nel cimitero urbano, salvo sia richiesta diversa destinazione o si ricada nei casi di cui al successivo art.10, sono ricevute e  seppellite, senza distinzione di origine, razza, cittadinanza o religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

  2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata.

  3. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

Art. 10 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni - indice

  1. Nei cimiteri delle frazioni sono, di preferenza, accolte, compatibilmente con la  ricettività dei medesimi, le salme delle persone che avevano, al momento della morte, la propria residenza nei rispettivi territori o che risultino avervi avuto la residenza nei due anni precedenti il decesso.

  2. Vi sono parimenti ricevute le salme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

  3. In relazione alle particolari tradizioni locali ed all’unicità delle parrocchie, in deroga   alle disposizioni generali di cui al presente regolamento, nel cimitero di Rivoreta sono altresì ammessi, secondo i criteri di cui al comma 1, gli abitanti delle località Secchia, Bicchiere di Sopra e di Sotto e Molino di Simone e, nel cimitero di Pianosinatico, gli abitanti della borgata Lamberti, ancorché facenti parte del territorio comunale di Abetone.

Art. 11 - Ammissioni particolari - indice

  1. Su richiesta degli interessati o loro familiari il Sindaco, con proprio provvedimento, può ammettere alla sepoltura nei cimiteri del Comune:
        a)  i nati nel territorio del Comune di Cutigliano;
        b)  coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Comune
             di Cutigliano;
        c)  i coniugi, ancorché non residenti, di coloro che abbiano diritto alla sepoltura ai
             sensi del presente articolo e dei precedenti articoli 9 e 10.

  2. Il Sindaco non può comunque rifiutare la sepoltura nei casi di cui alle lett. a) e c) del precedente comma, ove vi sia comunque disponibilità di posti nei cimiteri comunali.

Art. 12 - Piano regolatore cimiteriale - indice

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

  2. Nella elaborazione del piano il responsabile tecnico dovrà tener conto:
        a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale
            sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare anche in
            base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
        b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni
            annuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di
            nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
        c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica
            funebre;
        d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili
            nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei
            manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
        e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente
            e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
        f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari
           di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

  3. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
        a) campi di inumazione comune;
        b) ossario comune;
        c) cinerario comune.

  4. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
        d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
        e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie
            o collettività;
        f)  tumulazioni individuali (loculi);
        g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale
            (cappelle) o loculi plurimi;
        h) cellette ossario;
        i)  nicchie cinerarie.

  5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.285/90.

  6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 13 - Cremazione - indice

  1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.

  2. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001 n.130 e dalla L.R.31 maggio 2004 n.29, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata; ogni urna deve contenere le ceneri di un0unica salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

  3. Le ceneri conservate nell’urna, a richiesta degli aventi titolo e nel rispetto della volontà del defunto, possono essere:

a)  tumulate in un cimitero;
b)  inumate all’interno di un cimitero;
c)  conservate all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’art.80 comma 3 del D.P.R.285/90, ove  esistenti;
d)  consegnate al soggetto affidatario per la custodia o per la successiva dispersione.

       In mancanza di altre disposizioni le ceneri sono disperse in un cimitero comunale.

  1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere affidate ad uno dei soggetti di cui all’art.2 comma 1 della L.R.29/2004. Sulla base dell’autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell’art.3 comma 1 lett.a) della L.130/2001, la consegna dell’urna all’affidatario è effettuata direttamente dalla struttura che ha provveduto alla cremazione, previa sottoscrizione di un documento nel quale lo stesso affidatario dichiara la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tele documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Una copia di detto documento deve essere consegnata, a cura dell’affidatario, al Comune entro e non oltre tre giorni dalla data dell’affidamento stesso e, comunque, prima della eventuale dispersione delle ceneri.

  2. Le ceneri conservate nelle urne sigillate possono essere conservate presso l’abitazione, non necessariamente coincidente con il luogo di residenza, dell’affidatario, il quale si assumerà la piena responsabilità della conservazione. In tal caso, nel documento di cui al comma precedente o in documento separato debitamente sottoscritto, dovrà essere specificato l’indirizzo preciso dell’affidatario e lo stesso dovrà consentire gli eventuali controlli da parte delle autorità competenti; dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune ogni cambio di indirizzo o, comunque, cambio del luogo di conservazione dell’urna.

  3. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi e con i limiti e modalità indicati dall’art.4 della L.R.29/2004. La dispersione può essere effettuata previa comunicazione scritta al Sindaco e non prima di sette giorni dalla data in cui la comunicazione è stata consegnata al protocollo generale del Comune o, in caso di spedizione, dalla data in cui è stata ricevuta. La comunicazione deve necessariamente contenere:

a)      Nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’affidatario che provvederà alla dispersione;
b)      Nome, cognome e data di morte del defunto;
c)      Luogo nel quale verrà effettuata la dispersione fra quelli indicati dall’art.4 comma 1 della L.R.29/2004.

  1. Il responsabile del servizio comunale competente può vietare la dispersione esclusivamente per violazione di legge o del presente regolamento. Decorso il termine di sette giorni di cui al comma precedente, la dispersione si intende ad ogni effetto autorizzata; le ceneri possono essere disperse anche prima della scadenza del termine dei sette giorni, ma solo a seguito di nulla osta espresso per scritto dal responsabile del servizio comunale competente. Ove la dispersione avvenga, con il consenso dei proprietari, in aree private, non può mai dar luogo ad attività aventi fini di lucro, a nessun titolo.

  2. Presso almeno uno dei cimiteri comunali dovrà essere prevista un’area destinata alla dispersione delle ceneri.

  3. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, sarà realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici, la data di nascita e di morte del defunto. La targa è apposta a spese e cura dell’affidatario in spazi appositamente individuati in ogni cimitero comunale o sulla tomba di famiglia; l’apposizione della targa è obbligatoria. Il cimitero nel quale dovrà essere apposta la targa è scelto dall’affidatario nel rispetto della volontà del defunto.
    Forma, dimensioni e materiali della targa dovranno essere concordati con l’Ufficio Tecnico comunale.

Art. 14 - Orario - indice

  1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

  2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del Servizio comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 15 - Disciplina dell'ingresso - indice

  1. Nei cimiteri, di norma e salvo stati di necessità dovuti a condizioni fisiche, non si può entrare che a piedi.

  2. E' vietato l'ingresso:
    a) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
        comunque in contrasto con la severità dei luoghi;
    b) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di
        carattere commerciale;
    c) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 16 - Divieti specifici - indice

  1. Nel cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
        a)
          Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
        b)
          Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
        c)
          Introdurre oggetti irriverenti;
        d)
          Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
        e)
          Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
        f)
           Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
        g)
          Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
        h)
          Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi od
                 oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari:
        i)
           Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie
                 senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio;
        j)
           Eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei
                 concessionari e del Comune;
        k)
          Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
        l)
           Assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non
                accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal
                 responsabile del Servizio;
        m)
         Qualsiasi attività di tipo commerciale.

  2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente e precedente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 15 ad un massimo di Euro 150.

Art. 17 - Riti funebri - indice

  1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

  2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del Servizio.

Art. 18 - Rimozione materiali ornamentali - indice

  1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba etc…. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

  2. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, ovvero pubblicata all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 19 - Sepolture ordinarie - indice

  1. Per sepolture ordinarie si intendono le inumazioni in campo comune o la deposizione delle ceneri in cinerario comune.

  2. Tali tipi di sepoltura, ad eccezione dei casi di cui al precedente art.4 comma 3, sono soggette al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta comunale, mediante versamento alla Tesoreria comunale, anche a mezzo di bollettino postale, da effettuarsi prima della inumazione.

  3. Gli addetti ai servizi cimiteriali dovranno accertarsi dell'avvenuto pagamento della tariffa. Nel caso la tariffa non risulti pagata, dovranno comunque procedere, dandone informazione nel più breve tempo possibile al competente ufficio comunale per il recupero del dovuto.

Art. 20 - Sepolture private - indice

  1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.12, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.

  2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati  od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle) o loculi plurimi.

  3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

  4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
    a)      Sepolture individuali (loculi, sia interrati che fuori terra, ossari, nicchie per singole
             urne cinerarie)
    b)      Sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie)
    o loculi plurimi.

  5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario  deliberato dalla Giunta comunale.

  6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

  7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

  8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto bilaterale da stipularsi in forma scritta, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

  9. In particolare il contratto di concessione deve indicare:
    a)      la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma
             realizzati o realizzabili;
    b)      la durata, la decorrenza e il canone di concessione;
    c)      le parti contraenti;
    d)      le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
    e)      gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di
             decadenza o di revoca.

Art. 21 - Durata delle concessioni - indice

  1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R.285/90.

  2. La durata delle singole concessioni è specificata nel tariffario deliberato dalla Giunta comunale.

  3. A richiesta degli interessati, per le concessioni di cui al precedente articolo, comma 4 lett. a), è consentito il rinnovo, per una sola volta, per la durata massima prevista dal tariffario, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
    Gli altri tipi di concessione di sepolture private possono essere rinnovate più volte, per uguali periodi, previo pagamento della tariffa al tempo vigente.

Art. 22 - Modalita' di concessione - indice

  1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4 lett. a) del precedente art.20, può concedersi, a richiesta di un familiare che assumerà la qualifica di concessionario,  solo in presenza della salma o ceneri per i loculi o poste individuali, dei  resti o ceneri per gli ossarietti e delle ceneri per le nicchie per urne.

    La concessione può essere effettuata in vita, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, nei seguenti casi:
        a)      A richiedenti di età superiore ai 75 anni;
        b)      Al coniuge o convivente more uxorio superstite del defunto;
        c)      Ai genitori del figlio premorto;
        d)      Ove sia espressamente stabilita la concessione straordinaria in vita con
                 deliberazione del Consiglio comunale.

  2. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lett. b) dell'art.20 è data in ogni tempo secondo la disponibilità e nell'ordine delle richieste pervenute.

  3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il Comune richiede agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

  4. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, anche per rinuncia  degli interessati, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 23 - Uso delle sepolture private - indice

  1. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui all’art.20 comma 4 lett. b), è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
    E’ comunque fatta salva la facoltà del concessionario di utilizzare, per gli aventi diritto, i posti salma in concessione fino alla scadenza della stessa, salvo rinnovo, anche sostituendo le salme ivi deposte. In tal caso sono a completo carico del richiedente le spese di estumulazione e le eventuali necessarie opere murarie.

  2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.93 del D.P.R.285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti  in linea retta, dai parenti in linea collaterale e dagli affini.

  3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto della stipula della concessione.

  4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sottoscritta da conservare agli  atti del competente ufficio comunale.

  5. I casi di convivenza con i titolari della concessione o l'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari saranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

  6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.

  7. Il diritto d’uso delle sepolture private di cui all’art.20 comma 4 lett. a), è riservato ai soggetti di cui al precedente art.22 commi 1 e 2.

  8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che comunque non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Le concessioni possono solo essere retrocesse al Comune alle condizioni di cui al presente regolamento. E’ soggetto alla retrocessione e stipula di nuova concessione anche il cambio della salma all’interno della sepoltura     in concessione, nel caso di sepolture private di cui all’art.20 comma 4 lett. a).

  9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti del contratto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

  10. La manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite od installate, spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

Art. 24 - Subentri - indice

  1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.23, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

  2. L'aggiornamento della intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.23, che assumono la  qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo fra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle eventuali esigenze di comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione sono dovute le sole spese contrattuali.

  3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede, previa diffida ad adempiere ad almeno uno degli interessati, alla dichiarazione della decadenza dalla concessione.

  4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.23, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venticinque anni se a tumulazione, il Comune dichiara la decadenza dalla concessione, sempre che la stessa non venga a scadenza prima di detti termini.

Art. 25 - Rinuncia a concessione - indice

  1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari a

1
-------
2 x N

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione
superiore a sei mesi di residua durata.

  1. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree con costruzione a carico dei privati, salvo i casi di decadenza, quando:
    a)      il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
    b)      il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberato da salme,
             ceneri o resti.

  2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma calcolata ai sensi del comma 1.

  3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dei Servizi Tecnici comunali da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

  4. La rinuncia a concessione di cui al presente articolo non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 26 - Revoca - indice

  1. Salvo quanto previsto dall'art.92 comma 2 del D.P.R.285/90, è facoltà dell'Amministrazione tornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

  2. In tali casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio comunale, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso,  a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

  3. Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, almeno trenta giorni prima, indicando il giorno per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 27 - Decadenza - indice

  1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
    a)    quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti
           per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione,
           esumazione o estumulazione;
    b)    quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
    c)    in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della
           sepoltura;
    d)    quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
    e)    quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli
           aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione
           della sepoltura;
    f)     in ogni altro caso espressamente previsto dal presente regolamento o in caso di
           inadempienza degli obblighi previsti dall'atto di concessione.

  2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e) ed f) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi  titolo, in quanto reperibili.

  3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e al cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

  4. La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, compete al  responsabile del Servizio.

Art. 28 - Provvedimenti conseguenti la decadenza - indice

  1. Pronunciata la decadenza della concessione, il competente ufficio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

  2. Le opere o le aree per le quali è stata pronunciata la decadenza tornano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 29 - Estinzione - indice

  1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R.285/90.

  2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

  3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa informazione agli interessati, rispettivamente in campo, ossario o cinerario comune.

Art. 30 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri - indice

  1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

  2. Il personale è altresì tenuto:
    a)     a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
    b)     a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
    c)     a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

  3. Al personale è vietato:
    a)     eseguire, all'interno dei cimiteri, attività remunerate di qualsiasi tipo per conto di
            privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
    b)     ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del
            pubblico o di ditte;
    c)     segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri,
            anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione
            commerciale;
    d)     esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque
            inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in
            qualsiasi momento;
    e)     trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Art. 31 - Imprese di pompe funebri - indice

  1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
    a)      svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in
             lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
    b)      fornire feretri e relativi accessori;
    c)      occuparsi della salma;
    d)      effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

  2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D.18 giugno 1931 n.773, sono tenute al rispetto della legislazione in materia di commercio qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R.285/90.

  3. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
    a)      accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e
             sistemi che comportino accordi all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
    b)      sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare
             incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
    c)      sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in
             ordine agli onorari o per altro motivo privato;
    d)      esporre, in vista al pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 32 - Efficacia delle disposizioni del regolamento - indice

  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i contratti di concessione già stipulati che restano regolati dalle clausole contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono essere rilasciate concessioni in perpetuo di nessun tipo. Le concessioni in perpetuo eventualmente esistenti si intendono concesse per 99 anni decorrenti dalla data di tumulazione dell’ultima salma a completamento del sepolcro, fatta comunque salva la facoltà di revoca di cui al comma 2 dell’art.92 del D.P.R.285/90.
    Nel periodo di concessione sono riconosciute al titolare le facoltà previste dal comma 1 del precedente art.23.

  3. Restano comunque in perpetuo le concessioni effettuate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove le salme che hanno completato il sepolcro non vengano rimosse e sostituite con altre; in quest’ultimo caso si fa riferimento alla disciplina di cui al precedente comma.

Art. 33 – Illuminazione votiva - indice

  1. Il servizio di illuminazione votiva è svolto con le forme di gestione previste dal T.U.E.L.267/2000.

  2. In caso di gestione diretta da parte del Comune, dovrà essere stipulata apposita convenzione di abbonamento con i singoli utenti, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei criteri fissati dal precedente art.4 comma 6. La convenzione conterrà i reciproci diritti ed obblighi delle parti, nel rispetto del presente articolo.

  3. L’abbonamento avrà durata di un anno solare e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta, dall’una o dall’altra parte, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione.

  4. Il canone di utenza dovrà essere pagato annualmente, in via anticipata, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità precisate nella convenzione. In caso di omesso pagamento nei termini è facoltà del Comune, previa diffida all’utente, di interrompere il servizio, fatta comunque salva la facoltà di procedere alla riscossione coattiva delle somme scadute.

Art. 34 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria - indice

  1. Ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. 267/2000 spetta al responsabile dei Servizi Tecnici comunali l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione.

Art. 35 - Norma di rinvio - indice

  1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, al D.P.R.10 settembre 1990 n.285, alla L.30 marzo 2001 n.130 e loro successive integrazioni e modificazioni.

  2. Si fa inoltre espresso riferimento alla L.9 gennaio 1951 n.204 in ordine all’esenzione dai normali turni di esumazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

Art. 36 - Entrata in vigore - indice

  1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.134 T.U.E.L.267/2000 e  dell’art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.

  2. Da tale data si intendono abrogate e interamente sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

 

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