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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTO PER AUTORIZZAZIONI A TEMPO DETERMINATO DI MANUFATTI TEMPORANEI E
STAGIONALI
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°
52 del 30/11/2006
- Modificato con delibera n° 14 del 30 marzo 2007
INDICE
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Descrizione interventi
Art. 3 - Procedura
Art. 4 - Esclusioni
Art. 5 - Interventi ricadenti in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004
Art. 6 - Entrata in vigore
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Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelli di facile
asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee e/o stagionali, che
non modificano permanentemente lo stato dei luoghi e che permangono sul
territorio per un periodo limitato nel tempo.
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E’ consentito, a carattere temporaneo, per l'esercizio di attività temporanee
e/o stagionali appartenenti ai settori commerciale, produttivo, sportivo e
ricreativo, quanto segue:
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installazione di strutture precarie e
trasferibili;
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deposito di materiale su aree scoperte,
attrezzature di servizio e simili;
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chiusure stagionali di ambienti aperti tipo
loggiati e simili;
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messa in opera di tende o di coperture
stagionali relative ad esercizi pubblici quali bar, ristoranti ecc.
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L'autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e comunque per un periodo
non superiore a sei mesi, sentito l’eventuale parere dei competenti uffici
comunali, sempreché dette strutture ed attività non rechino pregiudizio
alcuno, né alla circolazione stradale, né alla quiete pubblica ed al decoro e
purché siano previsti, se non già presenti, spazi a parcheggio adeguati al
tipo di struttura.
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Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici può subordinare il rilascio
dell’autorizzazione temporanea alla presentazione, da parte del richiedente,
di opportune garanzie (Convenzione o Atto d'obbligo ed eventuale cauzione o
fideiussione), atte ad assicurare la rimozione del manufatto e la rimessa in
pristino del sito.
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I manufatti temporanei e stagionali, così come sopra descritti, sono ammessi
in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro
esecuzione è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata a titolo
gratuito;
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La mancata rimozione delle opere nei termini stabiliti nell’atto
autorizzativo comporta, da parte dell’Amministrazione Comunale l’incameramento
della garanzia prestata e la rimozione coatta dei manufatti.
Le opere potranno essere mantenute per un periodo di tempo più lungo di quello
stabilito nell’autorizzazione, previa presentazione di apposita istanza
scritta e comunque non superiore a sei mesi oltre a quelli già autorizzati.
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I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni,
mostre, fiere e similari, posti su suolo pubblico, non sono soggetti ad
autorizzazione temporanea, di cui al presente articolo, ma alla sola
autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
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Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le
installazione di manufatti precari di cui alla Legge Regionale n.64/95 e le
costruzioni temporanee a servizio e funzionali a lavori in corso di esecuzione
a seguito di permesso di costruire o denuncia di attività: in questo caso le
costruzioni temporanee sono ammesse per la durata dei lavori.
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Gli interventi autorizzabili ai sensi del presente regolamento dovranno
seguire le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i..
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Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Comunale, del combinato disposto dell’art.
134 T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice
civile, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale,
pubblicazione che avverrà contestualmente alla delibera che lo approva.
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