COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



 

REGOLAMENTO PER AUTORIZZAZIONI A TEMPO DETERMINATO DI MANUFATTI  TEMPORANEI E STAGIONALI

 

 

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 30/11/2006
                                                    - Modificato con delibera n° 14 del 30 marzo 2007

 

INDICE

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Descrizione interventi
Art. 3 - Procedura
Art. 4 - Esclusioni
Art. 5 - Interventi  ricadenti  in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004
Art. 6 - Entrata in vigore

 

Art. 1 - Definizione  - indice

  1. Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelli di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee e/o stagionali, che non modificano permanentemente lo stato dei luoghi e che permangono sul territorio per un periodo limitato nel tempo.

 

Art. 2 - Descrizione interventi  - indice

  1. E’ consentito, a carattere temporaneo, per l'esercizio di attività temporanee e/o stagionali appartenenti ai settori commerciale, produttivo, sportivo e ricreativo, quanto segue:

  1. installazione di strutture precarie e trasferibili;

  2. deposito di materiale su aree scoperte, attrezzature di servizio e simili;

  3. chiusure stagionali di ambienti aperti tipo loggiati e simili;

  4. messa in opera di tende o di coperture stagionali relative ad esercizi pubblici quali bar, ristoranti ecc.

 

Art. 3 - Procedura  - indice

  1. L'autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sentito l’eventuale parere dei competenti uffici comunali, sempreché dette strutture ed attività non rechino pregiudizio alcuno, né alla circolazione stradale, né alla quiete pubblica ed al decoro e purché siano previsti, se non già presenti, spazi a parcheggio adeguati al tipo di struttura.

  2. Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici può subordinare il rilascio dell’autorizzazione temporanea alla presentazione, da parte del richiedente, di opportune garanzie (Convenzione o Atto d'obbligo ed eventuale cauzione o fideiussione), atte ad assicurare la rimozione del manufatto e la rimessa in pristino del sito.

  3. I manufatti temporanei e stagionali, così come sopra descritti, sono ammessi in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro esecuzione è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata a titolo gratuito;

  4. La mancata  rimozione delle opere  nei termini stabiliti nell’atto autorizzativo comporta, da parte dell’Amministrazione Comunale l’incameramento della garanzia prestata e la rimozione coatta dei manufatti.
    Le opere potranno essere mantenute per un periodo di tempo più lungo di quello stabilito nell’autorizzazione, previa presentazione di apposita istanza scritta e comunque non superiore a sei mesi oltre a quelli già autorizzati.

  5. I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, posti su suolo pubblico, non sono soggetti ad autorizzazione temporanea, di cui al presente articolo, ma alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 4 - Esclusioni  - indice

  1. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le installazione di manufatti precari di cui alla Legge Regionale n.64/95 e le costruzioni temporanee a servizio e funzionali a lavori in corso di esecuzione a seguito di permesso di costruire o denuncia di attività: in questo caso le costruzioni temporanee sono ammesse per la durata dei lavori.

 

Art. 5 - Interventi  ricadenti  in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004  - indice

  1. Gli interventi autorizzabili ai sensi del presente regolamento dovranno seguire le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i..

Art. 6 - Entrata in vigore  - indice

  1. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Comunale, del combinato disposto dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla delibera che lo approva.

 

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