COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE
 DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DA OSSERVARE
PER L’ESERCIZIO DELL’ INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE


 

 Approvato con Deliberazione del C.C. n°43 in data 23 maggio 2003

 

 INDICE

 

ART. 1 -  Ambito di applicazione
ART. 2 - Contenuto dell’istanza
ART. 3 - Termine per la risposta degli uffici
ART. 4 - Efficacia delle comunicazioni
ART. 5 - Effetti del parere dell’Ufficio
ART. 6 - Limiti all’emissione di atti impositivi
ART. 7 - Mutamenti di parere dell’Ente

 

ART. 1 -  Ambito di applicazione - indice 

Ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione comunale, per i tributi (imposte e tasse) di propria competenza, richieste di pareri in merito alla corretta interpretazione di norme per le quali si possano ravvisare obiettive condizioni di incertezza. Detta richiesta è indirizzata al Comune di Cutigliano e va spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 2 - Contenuto dell’istanza - indice 

  1. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

a)  i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
b)  l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
c)  la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

  1. Nella richiesta di parere deve essere esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa può essere allegata copia della documentazione, con relativo elenco,  ritenuta utile ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

ART. 3 - Termine per la risposta degli uffici - indice 

Il parere dell’Ufficio destinatario dell’istanza è comunicato, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione si intende effettuata alla data di spedizione.

ART. 4 - Efficacia delle comunicazioni - indice 

L’istanza di cui all’articolo 1, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all’atto della ricezione delle raccomandate da parte del Comune. Le richieste istruttorie da parte del Comune si intendono eseguite al momento della ricezione delle raccomandate da parte del destinatario.

ART. 5 - Effetti del parere dell’Ufficio - indice 

Il parere emesso dall’Ufficio competente, scritto e motivato, vincola l’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora esso non sia inviato al contribuente entro il termine e nei modi di cui all’articolo 3 si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

ART. 6 - Limiti all’emissione di atti impositivi - indice 

  1. Per i comportamenti posti in essere successivamente rispetto alla spedizione dell’ istanza di cui all’ articolo 1, il comune non procede all’emissione di atti impositivi o sanzionatori in difformità della risposta nei confronti dei contribuenti che, a seguito dell’ istanza di cui all’ articolo 1 si siano conformati al parere dell’amministrazione o, in caso di mancata risposta entro i 120 giorni, si siano conformati al comportamento prospettato all’ amministrazione.
  2. Per i comportamenti posti in essere successivamente rispetto alla data di spedizione dell’ istanza di cui all’ articolo 1, ritenuti non corretti da parte dell’amministrazione e dai quali derivi un debito di imposta, il comune procederà al recupero della sola imposta e degli interessi eventualmente maturati, senza l’applicazione di sanzioni. Qualora il contribuente non si uniformi al parere dell’ amministrazione, i comportamenti posti in essere successivamente rispetto alla notifica della stessa saranno ritenuti colpevoli.

ART. 7 - Mutamenti di parere dell’Ente - indice 

  1. I mutamenti di parere dell’Ente su argomenti sottoposti agli uffici competenti con le modalità previste dall’ articolo 1 devono essere portati a conoscenza dei contribuenti interessati con raccomandata con avviso di ricevimento ed hanno efficacia nei loro confronti a decorrere dal periodo di imposta successivo rispetto a quello di ricevimento della raccomandata.
  2. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i mutamenti di parere dovuti a modifiche legislative o regolamentari intervenute successivamente rispetto alla data di notifica della risposta dell’Ente.

 

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