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COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia |
PROCEDIMENTO INERENTE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO
REGOLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21.3.2000 N. 39 E DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA DPGR 8.8.2003 N. 48/R
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°
7 del 12 marzo 2004
Art. 1 - Modalità di presentazione dell’istanza e delle varianti in corso
d’opera
Art. 2 - Responsabile del Procedimento
Art. 3 - Modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi
Art. 4 - Termini di validità degli atti
Art. 5 - Norme di rinvio
In
ottemperanza all’art. 71 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R.
8.8.2003 n° 48R), le pratiche di cui al capo III titolo III di detto Regolamento
concernenti l’autorizzazione
(
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142k.) e la
dichiarazione (
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149k.) ai fini del vincolo
idrogeologico per interventi a carattere urbanistico – edilizio devono essere
presentate al Comune di Cutigliano tenendo presente le disposizioni del
regolamento stesso, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione
corredato dai seguenti documenti prodotti in duplice copia:
Relazione geotecnica e geologica di fattibilità redatta da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 11/03/1988 (laddove la redazione della stessa sia prevista e disciplinata dalla vigente normativa in materia);
Relazione redatta da tecnico abilitato (dottore forestale, agronomo, geologo ecc.) che asseveri la conformità delle previste opere alle prescrizioni di cui alla Legge Regionale 39 del 21.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento Forestale D.P.G.R. 48/r del 8.8.2003;
planimetria catastale con indicato il perimetro dell’intervento;
documentazione fotografica dell’area di intervento (in originale o con fotocopie a colori);
elaborati progettuali.
Responsabile del procedimento ai fini del vincolo idrogeologico è individuato nel Responsabile del procedimento ai fini urbanistici.
La completezza formale della richiesta o della dichiarazione è verificata dal Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione, qualora la stessa risulti incompleta o non conforme alle norme di riferimento, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all’interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.
Il rilascio dell’autorizzazione ai fini idrogeologici viene effettuata entro 45 giorni dall’acquisizione della domanda completa di tutti i documenti previsti.
I termini di validità dell’autorizzazione e della dichiarazione sono gli stessi del titolo abilitativo ai fini urbanistici (denuncia di inizio attività o concessione) alle stesse inerenti.
Gli interventi soggetti a dichiarazione non possono essere iniziati fino a che non siano trascorsi 20 giorni dalla presentazione dell’istanza o della documentazione integrativa richiesta, senza interruzione da parte del Comune.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale Toscana n. 39 del 21.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento Forestale della Toscana emanato con D.P.G.R. n° 48/r del 08.08.2003.