COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 


 

PROCEDIMENTO INERENTE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

REGOLAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21.3.2000 N. 39 E DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA DPGR 8.8.2003 N. 48/R

 

 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 12 marzo 2004
 

INDICE

Art. 1 - Modalità di presentazione dell’istanza e delle varianti in corso d’opera
Art. 2 - Responsabile del Procedimento
Art. 3 - Modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi
Art. 4 - Termini di validità degli atti
Art. 5 - Norme di rinvio

 

Art. 1 - Modalità di presentazione dell’istanza e delle varianti in corso d’opera  - indice

  1. In ottemperanza all’art. 71 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 8.8.2003 n° 48R), le pratiche di cui al capo III titolo III di detto Regolamento concernenti l’autorizzazione ( .rtf 142k.) e la dichiarazione ( .rtf 149k.) ai fini del vincolo idrogeologico per interventi a carattere urbanistico – edilizio devono essere presentate al Comune di Cutigliano tenendo presente le disposizioni del regolamento stesso, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione corredato dai seguenti documenti prodotti in duplice copia:

Art. 2 - Responsabile del Procedimento  - indice

  1. Responsabile del procedimento ai fini del vincolo idrogeologico è individuato nel Responsabile del procedimento ai fini urbanistici.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi  - indice

  1. La completezza formale della richiesta o della dichiarazione è verificata dal Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione, qualora la stessa risulti incompleta o non conforme alle norme di riferimento, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all’interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.

  2. Il rilascio dell’autorizzazione ai fini idrogeologici viene effettuata entro 45 giorni dall’acquisizione della domanda completa di tutti i documenti previsti.

Art. 4 - Termini di validità degli atti  - indice

  1. I termini di validità dell’autorizzazione e della dichiarazione sono gli stessi del titolo abilitativo ai fini urbanistici (denuncia di inizio attività o concessione) alle stesse inerenti.

  2. Gli interventi soggetti a dichiarazione non possono essere iniziati fino a che non siano trascorsi 20 giorni dalla presentazione dell’istanza o della documentazione integrativa richiesta, senza interruzione da parte del Comune.

Art. 5 - Norme di rinvio  - indice

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale Toscana n. 39 del 21.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento Forestale della Toscana emanato con D.P.G.R. n° 48/r del 08.08.2003.

 

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