COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



REGOLAMENTO COMUNALE


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


I.C.I.



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 30 marzo 2007
- modificato con delibera C.C. n° 11 del 02/04/2008


INDICE

Articolo    1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Articolo    2 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Articolo    3 – Fabbricato parzialmente costruito
Articolo    4 – Area di pertinenza del fabbricato
Articolo    5 –  Pertinenze
Articolo    6 – Aree edificabili
Articolo    7 – Fabbricati inagibili o inabitabili
Articolo    8 – Aliquote e detrazioni
Articolo    9 – Estensione delle agevolazioni
Articolo  10 – Modalità di versamento
Articolo  11 – Dichiarazione
Articolo  12 – Accertamento
Articolo  13 – Notificazione
Articolo  14 – Versamento e riscossione
Articolo  15 – Sanzioni
Articolo  16 – Interessi
Articolo  17 – Rimborsi e compensazioni
Articolo  18 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Articolo  19 – Incentivi per il personale addetto
Articolo  20 - Entrata in vigore

 

Articolo  1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento - indice

  1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

    Articolo  2 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali - indice

  3. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell’art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l’esenzione dall’ICI, prevista dall’art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale, a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917; il requisito del possesso, fermo restando quello dell’utilizzazione, non è richiesto per i fabbricati utilizzati per attività assistenziali e sanitarie da parte di Enti pubblici.

    Articolo  3 – Fabbricato parzialmente costruito - indice

  4. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati, a decorrere dalla domanda di accatastamento o, se anteriore, dalla data di inizio dell’utilizzazione (facendo riferimento alle date di allacciamento delle utenze domestiche come energia elettrica, gas, acqua, ecc. oppure dalla data di richiesta dell’abitabilità);
  5. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo  4 – Area di pertinenza del fabbricato - indice

  1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 504/1992, s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
  2. L’area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria; in tal caso l’imposizione parte dal giorno del rilascio della concessione edilizia o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori se antecedente.

Articolo  5 –  Pertinenze - indice

  1. Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 – C6 – C7 destinate e utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato. L’ aliquota prevista per le abitazioni principali è applicabile al numero massimo di 1 unità immobiliare appartenente ad ognuna delle categorie sopra specificate.
  2. Per le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2007, per usufruire dell’ agevolazione di cui al precedente comma,   il contribuente deve presentare,  a pena di decadenza,  apposita comunicazione  entro il termine previsto per la denuncia di cui all’articolo 11 comma 1 del presente regolamento. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d’uso  o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili, da comunicare nei termini sopradetti.
  3. Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, è consentito detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze così come individuate al comma 1.
  4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità  immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Articolo  6 – Aree edificabili - indice

  1. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale, determina, sulla base di quanto proposto dal Responsabile dei Servizi Tecnici, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
  2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente determinati.
  3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
  4. Qualora il contribuente abbia pagato l’I.C.I. su aree divenute inedificabili, lo stesso può presentare istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile. Il funzionario responsabile dispone il rimborso a condizione che non siano stati rilasciati permessi edilizi per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate.
  5. L’inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune ovvero da vincoli imposti da Leggi Nazionali e/o Regionali.
  6. L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta qualora sia oggettivamente accertata l’impossibilità di sfruttare la capacità edificatoria anche in relazione ai terreni confinanti, sulla base di idonea documentazione tecnica da produrre a cura della proprietà del terreno, da sottoporsi alla verifica dell’Ufficio Tecnico comunale.
  7. Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si considerano aree edificabili, i fabbricati o le parti di essi collabenti, diroccati o fatiscenti, non suscettibili di attribuzione di rendita catastale, sempreché sia possibile, in base alla normativa urbanistico – edilizia vigente, il recupero, la ristrutturazione o il risanamento conservativo degli stessi. 
  8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n° 504/1992.

Articolo  7 – Fabbricati inagibili o inabitabili - indice

  1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) , d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
  3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
  4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a)  mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;

b)  da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 /2000, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

  1. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Articolo  8 – Aliquote e detrazioni - indice

  1. Il Consiglio comunale  delibera le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale e per le fattispecie a questa assimilate, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se successiva rispetto all’inizio dell’esercizio, purché adottata entro il termine di cui sopra, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
  2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l’anno precedente.

Articolo  9 – Estensione delle agevolazioni - indice

  1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa e cioè:

    a)  abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, risulti avere la residenza anagrafica;

    b)  unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, nella quale il socio assegnatario risulti avere la residenza anagrafica;

    c)  alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;

    d)  unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.

Ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n° 504/1992:

a)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ai soli fini della sola aliquota ridotta, con esclusione della detrazione di imposta, sono equiparati all’ abitazione principale:

a)  l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;

b)  l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa e cioè:

a)  abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, risulti avere la residenza anagrafica;

b)  unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, nella quale il socio assegnatario risulti avere la residenza anagrafica;

c)  alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;

d)  unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n° 504/1992:

a)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)  l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;

c)  l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica.

  1. Per gli immobili concessi in uso dai comproprietari a soggetti qualificabili come possessori ai fini ICI, e dove questi acquisiscono la residenza anagrafica, la detrazione spetta unicamente ed interamente a coloro che risiedono nell’immobile fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Rimane, comunque, l’applicazione dell’aliquota stabilita per l’abitazione principale per tutti i comproprietari dell’immobile.
  2. Al fine di poter godere delle agevolazioni del presente articolo il soggetto interessato deve attestare, a pena di decadenza, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che ne permettono il beneficio utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal comune , da presentarsi entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione. Tale adempimento si ritiene valido anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non ne attesterà la cessazione entro il termine suddetto.

Articolo  10 – Modalità di versamento - indice

  1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Quando il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
  3. La norma del comma 2 precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
  4. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:

a)  i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario o Comune non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

b)  i versamenti effettuati a Concessionario competente, correttamente intestati al comune competente, e da questo accreditati ad altro Comune. 

c)  i versamenti effettuati prima del termine fissato dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

d)  i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente  tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

  1. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15.
  2. Il Comune, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di riscossione, prevede il pagamento dell’imposta, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria comunale , nonché il pagamento tramite sistema bancario o nelle altre modalità rese obbligatorie da norme statali.

Articolo  11 – Dichiarazione - indice

  1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI, la stessa deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo rispetto al quale si sono verificate le modifiche sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale.
  2. Per gli immobili siti nel comune di Cutigliano compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, entro 90 giorni dalla data della nomina del curatore o del commissario liquidatore deve essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.
  3. Per gli immobili compresi nelle procedure  concorsuali di concordato preventivo e di amministrazione controllata il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli adempimenti in materia di ICI.
  4. Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare il possessore degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di ICI fino alla data del decreto di trasferimento.

Articolo  12 – Accertamento - indice

  1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
  2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
  3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative  tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
  4. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dell’imposta, possono essere utilizzate anche disgiuntamente le forme di gestione previste dall’articolo 52 comma 5 del D. Lgs. n. 446/1997.
  5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e  documenti;  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
  6. Il Comune, per la propria azione impositrice, si può avvalere dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218.
  7. Per gli importi dovuti da parte del  contribuente a seguito dell’attività di accertamento, il contribuente medesimo, entro 60 giorni dalla notifica, può presentare istanza di rateizzazione all’Ufficio competente beneficiando, qualora ricorra il caso, delle riduzioni previste per la definizione agevolata, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. N. 472/1997. La rateizzazione è concessa solo per importi complessivi superiori a Euro 516,46 e per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta; periodi inferiori possono essere concordati tra il richiedente e l’Ufficio competente. L’importo minimo per ogni singola rata ammonta a Euro 103,29. La rateizzazione viene concessa previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni d dalla scadenza della rata non assolta.

Articolo  13 – Notificazione - indice

  1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale,  con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
  2. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile  dell’Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo  14 – Versamento e riscossione - indice

  1. Il Comune, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di riscossione, prevede il pagamento dell’imposta, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria comunale , nonché il pagamento tramite sistema bancario o nelle altre modalità rese obbligatorie da norme statali.
  2. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta.
  3. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
  4. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all’articolo 11, comma 2, del presente regolamento  il versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale  deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.

Articolo  15 – Sanzioni - indice

  1. Per l’applicazione delle sanzioni si rimanda ad apposito regolamento.

Articolo  16 – Interessi - indice

  1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
  2. Per i rapporti di imposta pendenti alla data del 1 gennaio 2007, si applica il tasso di interesse nella misura del 2,5%.

Articolo  17 – Rimborsi e compensazioni - indice

  1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
  2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
  3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad annualità diverse.

Articolo  18 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi - indice

  1. In base a quanto disposto dall’articolo 6 comma 5 del D.L. 31.05.1994 n. 330, convertito con modificazioni dalla Legge n. 473 del 27.07.1994, non si fa luogo al versamento se l’importo annuo dell’imposta comunale sugli immobili  da versare per ogni contribuente è inferiore a Euro 2,00. Se l’importo è uguale o superiore a Euro 2,00 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
  2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria, lo stesso non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
  3. Il limite di esenzione di cui al comma 2, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
  4. Non si procede al rimborso di somme  inferiori all’ importo di € 10,00 per periodo d’imposta, compresi interessi.

Articolo  19 – Incentivi per il personale addetto - indice

  1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e  quant’altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

Articolo  20 - Entrata in vigore - indice

  1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007.

 

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