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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 30 marzo 2007
- modificato con delibera C.C. n° 11 del 02/04/2008
INDICE
Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del
Regolamento
Articolo 2 - Immobili
utilizzati da Enti non commerciali
Articolo 3 – Fabbricato
parzialmente costruito
Articolo 4 – Area di
pertinenza del fabbricato
Articolo 5 – Pertinenze
Articolo 6 – Aree
edificabili
Articolo 7 – Fabbricati
inagibili o inabitabili
Articolo 8 – Aliquote e
detrazioni
Articolo 9 – Estensione
delle agevolazioni
Articolo 10 – Modalità di versamento
Articolo 11 – Dichiarazione
Articolo 12 – Accertamento
Articolo 13 – Notificazione
Articolo 14 – Versamento e
riscossione
Articolo 15 – Sanzioni
Articolo 16 – Interessi
Articolo 17 – Rimborsi e
compensazioni
Articolo 18 – Limiti di esenzione
per versamenti e rimborsi
Articolo 19 – Incentivi per il
personale addetto
Articolo 20 - Entrata in vigore
- Il presente regolamento, adottato
nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n° 504, e successive modificazioni.
- Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- Ai sensi del comma 1 lettera c),
dell’art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l’esenzione dall’ICI,
prevista dall’art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/92, concernente gli
immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i
fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall’Ente non commerciale, a titolo di proprietà, di diritto reale
di godimento, o in qualità di locatario finanziario, secondo quanto previsto
dall’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917; il requisito del possesso, fermo
restando quello dell’utilizzazione, non è richiesto per i fabbricati
utilizzati per attività assistenziali e sanitarie da parte di Enti pubblici.
- I fabbricati parzialmente
costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati, a decorrere dalla
domanda di accatastamento o, se anteriore, dalla data di inizio
dell’utilizzazione (facendo riferimento alle date di allacciamento delle
utenze domestiche come energia elettrica, gas, acqua, ecc. oppure dalla data
di richiesta dell’abitabilità);
- Conseguentemente, la superficie dell’area
sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta
in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del
fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già
costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
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Per area costituente pertinenza di fabbricato ai
sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 504/1992,
s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto
fabbricato.
-
L’area di cui al comma 1, anche se considerata
edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi,
costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva
utilizzazione edificatoria; in tal caso l’imposizione parte dal giorno del
rilascio della concessione edilizia o dalla data di utilizzazione ai fini
edificatori se antecedente.
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Sono considerate pertinenze a norma delle
disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 –
C6 – C7 destinate e utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se
non appartengono allo stesso fabbricato. L’ aliquota prevista per le
abitazioni principali è applicabile al numero massimo di 1 unità immobiliare
appartenente ad ognuna delle categorie sopra specificate.
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Per le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2007,
per usufruire dell’ agevolazione di cui al precedente comma, il contribuente
deve presentare, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il
termine previsto per la denuncia di cui all’articolo 11 comma 1 del presente
regolamento. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche
d’uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro
diverso assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili, da comunicare nei
termini sopradetti.
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Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista
per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per
tale abitazione, è consentito detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le
relative pertinenze così come individuate al comma 1.
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Resta fermo che l'abitazione principale e le sue
pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni
altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la
determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri
previsti nello stesso decreto legislativo.
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Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di
contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale, determina, sulla
base di quanto proposto dal Responsabile dei Servizi Tecnici, periodicamente e
per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio del Comune.
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Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 504/1992, non si fa luogo ad
accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le
predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non
inferiori a quelli periodicamente determinati.
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Qualora il contribuente abbia dichiarato il
valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe
dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente
articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza
d’imposta versata a tale titolo.
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Qualora il contribuente abbia pagato l’I.C.I. su
aree divenute inedificabili, lo stesso può presentare istanza di rimborso, a
pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta
inedificabile. Il funzionario responsabile dispone il rimborso a condizione
che non siano stati rilasciati permessi edilizi per interventi di qualsiasi
natura sulle aree interessate.
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L’inedificabilità delle aree predette deve
risultare da atti amministrativi del Comune ovvero da vincoli imposti da Leggi
Nazionali e/o Regionali.
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L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta
qualora sia oggettivamente accertata l’impossibilità di sfruttare la capacità
edificatoria anche in relazione ai terreni confinanti, sulla base di idonea
documentazione tecnica da produrre a cura della proprietà del terreno, da
sottoporsi alla verifica dell’Ufficio Tecnico comunale.
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Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili si considerano aree edificabili, i fabbricati o le parti di
essi collabenti, diroccati o fatiscenti, non suscettibili di attribuzione di
rendita catastale, sempreché sia possibile, in base alla normativa urbanistico
– edilizia vigente, il recupero, la ristrutturazione o il risanamento
conservativo degli stessi.
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Le norme dei commi precedenti si applicano anche
alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di
fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del
decreto legislativo n° 504/1992.
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L'imposta è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
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L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente
e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ,
d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento
edilizio comunale.
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Se il fabbricato è costituito da più unità
immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la
riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
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Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può
essere accertato:
a) mediante
perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del
contribuente;
b) da
parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 /2000,
e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di
tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista
esterno.
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In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1
ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da
altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità
ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
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Il Consiglio comunale delibera le aliquote e la
detrazione per l’abitazione principale e per le fattispecie a questa
assimilate, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se successiva rispetto
all’inizio dell’esercizio, purché adottata entro il termine di cui sopra, ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
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In caso di mancata approvazione entro il termine
di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti
l’anno precedente.
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In aggiunta alle fattispecie di abitazione
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa e cioè:
a) abitazione nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di
godimento o in qualità di locatario finanziario, risulti avere la residenza
anagrafica;
b) unità immobiliare, appartenente a
cooperativa edilizia a proprietà indivisa, nella quale il socio assegnatario
risulti avere la residenza anagrafica;
c) alloggio regolarmente assegnato
dall’Istituto Autonomo Case Popolari;
d) unità immobiliare posseduta nel
territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino
italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.
Ai fini dell’aliquota ridotta e della
detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa
dall’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n° 504/1992:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
Ai soli fini della sola aliquota ridotta,
con esclusione della detrazione di imposta, sono equiparati all’ abitazione
principale:
a) l’abitazione concessa dal possessore
in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli)
ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) a condizione che vi
stabiliscano la loro residenza anagrafica;
b) l’abitazione locata con contratto
registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica.
In aggiunta alle fattispecie di abitazione
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa e cioè:
a) abitazione
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, risulti
avere la residenza anagrafica;
b) unità
immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, nella
quale il socio assegnatario risulti avere la residenza anagrafica;
c) alloggio
regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;
d) unità
immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non
risulti locata;
ai fini dell’aliquota ridotta e della
detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa
dall’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n° 504/1992:
a) l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione
concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea
retta (genitori e figli) ed al 2° grado in linea collaterale (fratelli e
sorelle) a condizione che vi stabiliscano la loro residenza anagrafica;
c) l’abitazione
locata con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza
anagrafica.
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Per gli immobili concessi in uso dai
comproprietari a soggetti qualificabili come possessori ai fini ICI, e dove
questi acquisiscono la residenza anagrafica, la detrazione spetta unicamente
ed interamente a coloro che risiedono nell’immobile fino a concorrenza
dell’imposta dovuta. Rimane, comunque, l’applicazione dell’aliquota stabilita
per l’abitazione principale per tutti i comproprietari dell’immobile.
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Al fine di poter godere delle agevolazioni del
presente articolo il soggetto interessato deve attestare, a pena di decadenza,
la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che ne permettono il
beneficio utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal comune , da
presentarsi entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al
verificarsi della condizione. Tale adempimento si ritiene valido anche per gli
anni successivi sino a quando il contribuente non ne attesterà la cessazione
entro il termine suddetto.
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I soggetti passivi devono effettuare i
versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero
per eccesso se superiore a detto importo.
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L'imposta, di norma, è versata autonomamente da
ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano
regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
(anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma
versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
Quando il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come
se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare
proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti
diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni,
verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di
possesso.
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La norma del comma 2 precedente, si applica
anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta
pregressi.
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Si considerano validi e, pertanto, non
sanzionabili:
a) i
versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario o Comune non competente,
purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
b) i
versamenti effettuati a Concessionario competente, correttamente intestati al
comune competente, e da questo accreditati ad altro Comune.
c) i
versamenti effettuati prima del termine fissato dall’articolo 10 del D. Lgs. N.
504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) i
versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri
o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del
decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà
del defunto.
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Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il
possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di
30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i
successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si
è protratto per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15.
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Il Comune, in sostituzione del pagamento del
tributo tramite il Concessionario del Servizio di riscossione, prevede il
pagamento dell’imposta, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento,
mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla
Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria comunale , nonché il
pagamento tramite sistema bancario o nelle altre modalità rese obbligatorie da
norme statali.
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Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente
di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI, la stessa
deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo rispetto al
quale si sono verificate le modifiche sugli appositi modelli approvati con
decreto ministeriale.
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Per gli immobili siti nel comune di Cutigliano
compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, entro 90
giorni dalla data della nomina del curatore o del commissario liquidatore deve
essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l’avvio
della procedura.
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Per gli immobili compresi nelle procedure
concorsuali di concordato preventivo e di amministrazione controllata il
possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli adempimenti
in materia di ICI.
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Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata
per espropriazione immobiliare il possessore degli stessi rimane obbligato ai
fini degli adempimenti in materia di ICI fino alla data del decreto di
trasferimento.
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Il Comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all’accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
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Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere
notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati.
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Entro lo stesso termine di cui al comma
precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del
18 dicembre 1997.
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Oltre alla gestione diretta, per le fasi di
accertamento e riscossione dell’imposta, possono essere utilizzate anche
disgiuntamente le forme di gestione previste dall’articolo 52 comma 5 del D.
Lgs. n. 446/1997.
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Ai fini dell’esercizio dell’attività di
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli
compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con
esenzione di spese e diritti.
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Il Comune, per la propria azione impositrice, si
può avvalere dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente,
sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218.
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Per gli importi dovuti da parte del
contribuente a seguito dell’attività di accertamento, il contribuente
medesimo, entro 60 giorni dalla notifica, può presentare istanza di
rateizzazione all’Ufficio competente beneficiando, qualora ricorra il caso,
delle riduzioni previste per la definizione agevolata, ai sensi dell’art. 17
D. Lgs. N. 472/1997. La rateizzazione è concessa solo per importi complessivi
superiori a Euro 516,46 e per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di
presentazione della richiesta; periodi inferiori possono essere concordati tra
il richiedente e l’Ufficio competente. L’importo minimo per ogni singola rata
ammonta a Euro 103,29. La rateizzazione viene concessa previa applicazione a
partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato
pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni d dalla scadenza
della rata non assolta.
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La comunicazione degli avvisi e degli atti, che
per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata
anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata
postale con ricevuta di ritorno.
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Se il contribuente accertato è presente di
persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere
eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della
persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
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Per la notifica degli atti di accertamento e per
quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639
il responsabile dell’Ufficio competente può, con provvedimento formale,
nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
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Il Comune, in sostituzione del pagamento del
tributo tramite il Concessionario del Servizio di riscossione, prevede il
pagamento dell’imposta, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento,
mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla
Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria comunale , nonché il
pagamento tramite sistema bancario o nelle altre modalità rese obbligatorie da
norme statali.
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Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può
riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più
annualità di imposta.
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Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni
dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione
coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D.
n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere
notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
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Per gli immobili compresi nelle procedure di cui
all’articolo 11, comma 2, del presente regolamento il versamento dell’imposta
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale deve essere
effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
dell’immobile.
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Per l’applicazione delle sanzioni si rimanda ad
apposito regolamento.
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Gli interessi a debito e a credito sono
computati nella misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio
dell’anno di imposizione.
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Per i rapporti di imposta pendenti alla data del
1 gennaio 2007, si applica il tasso di interesse nella misura del 2,5%.
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Il contribuente può richiedere il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via
giudiziale il diritto alla restituzione.
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Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi
dal giorno del versamento non dovuto.
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Il funzionario responsabile, a seguito di
specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle
somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad annualità diverse.
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In base a quanto disposto dall’articolo 6 comma
5 del D.L. 31.05.1994 n. 330, convertito con modificazioni dalla Legge n. 473
del 27.07.1994, non si fa luogo al versamento se l’importo annuo dell’imposta
comunale sugli immobili da versare per ogni contribuente è inferiore a Euro
2,00. Se l’importo è uguale o superiore a Euro 2,00 il versamento deve essere
effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
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In considerazione delle attività istruttorie e
di accertamento che l’Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla
riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del
tributo o della sanzione tributaria, lo stesso non è dovuto qualora
l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €
10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui
all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l’importo complessivamente
dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
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Il limite di esenzione di cui al comma 2, si
intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul
tributo.
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Non si procede al rimborso di somme inferiori
all’ importo di € 10,00 per periodo d’imposta, compresi interessi.
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Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p),
del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al
personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di
particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente
superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la
contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro previsto nel
contratto collettivo di lavoro.
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Il presente regolamento entra in vigore dal 1
gennaio 2007.
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