COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
 

 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 140 del 1996

 

 INDICE

 

INDICE GENERALE

 TITOLO I - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

ART. 1 - Scopo del Regolamento
ART. 2 - Affidamento del servizio - compenso
ART. 3 - Competenze dell'Economo
ART. 4 - Responsabilità dell'Economo
ART. 5 - Anticipazioni all'Economo.
ART. 6 - Attività dell'Economo - Limiti
ART. 7 - Rimborsi delle somme anticipate e rendiconto
ART. 8 -Anticipazioni provvisorie dell'Economo
ART. 9 - Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'Economo

ART.10 -Riscossione di  somme
ART.11 - Registri obbligatori per la tenuta del servizio di  Economato.
ART.12 -Tenuta degli inventari e consegna dei materiali
ART.13 - Acquisto dei nuovi materiali d'uso
ART.14 - Manutenzione dei beni mobili
ART.15 - Controllo del servizio di Economato.
ART.16  - Conto della gestione

ART.17 - Sostituzione dell'Economo
ART.18 - Norme abrogate.
ART.19 - Entrata in vigore del presente regolamento.
ART.20  - Pubblicità del regolamento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI

ART.21 - Attribuzione delle funzioni
ART.22 -  Incassi   e  versamenti  effettuati   direttamente   dall'Agente contabile
ART.23 - Riscossioni   effettuate   senza   l'applicazione   di    marche segnatasse
ART.24 - Registro della contabilità di gestione.
ART.25 - Riconsegna dei bollettari a fine esercizio

TITOLO III - DISCIPLINA DEI SUB-AGENTI CONTABILI E CONSEGNATARI DEI BENI

ART.26 - Attribuzione delle funzioni
ART.27 - Riscossioni effettuate tramite marche segnatasse.
ART.28 - Modalità dei versamenti
ART.29 - Registro della contabilità di gestione
ART.30 - La contabilità dei beni mobili
ART.31 - Contabilità beni immobili

TITOLO I - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

ART. 1 - Scopo del Regolamento - indice 

  1. Con  i1 presente regolamento viene disciplinato il servizio  di economato  ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.  25  Febbraio 1995, n°77.
  2. In  ogni caso dovranno trovare applicazione le norme di cui  al D.P.R. 18 Aprile 1994, n°573 recante:
    Norme    per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore  alla soglia  di  rilievo comunitario con particolare  riguardo  allo speciale regolamento comunale attuativo".

ART. 2 - Affidamento del servizio - compenso - indice 

  1. I1 servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della  Giunta  Comunale, ad un impiegato di  ruolo  coadiuvato, eventualmente,  da altro personale in conformità  della  pianta organica.
  2. Al l'economo  spetta il trattamento economico in relazione  alla qualifica   funzionale   di  inquadramento   e   nella   misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - enti locali.

ART. 3 - Competenze dell'Economo - indice 

  1. Le  competenze dell'Economo sono quelle risultanti dall'Art. 6 del presente regolamento.
  2. In  ordine  al maneggio dei valori l'economo  dovrà  attenersi, scrupolosamente, alle norme fissate con il presente regolamento rifiutandosi   di   eseguire  qualsiasi  operazione   ivi   non riconducibile.
  3. All'  Economo  comunale  fa carico  anche  il  controllo  della gestione dei  sub-agenti contabi1i, nonché dei consegnatari dei beni,  individuati con   deliberazione/determina  della  Giunta Comunale/Sindaco.

ART. 4 - Responsabilità dell'Economo - indice 

  1. L'Economo  nella  sua  qualità di  agente  contabile  ai  sensi dell'ari.58, comma  2, della  legge  8/6/1990,   n°142,   è personalmente    responsabile   delle   somme    ricevute    in anticipazione. Egli  è tenuto  all'osservanza  degli  obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è  responsabile della  regolarità  dei  pagamenti,  da  eseguire   sempre   in applicazione del presente regolamento.
  2. L'economo non può fare, delle somme ricevute in  anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse.

ART. 5 - Anticipazioni all'Economo - indice 

  1. Per  provvedere al pagamento delle somme rientranti"  nella  sua competenza  sarà emesso, in favore dell'economo, all’inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato  di  anticipazione  di £.8.000.000,  (diconsi  lire ottomilioni), sul  relativo  fondo stanziato  in bilancio nel titolo IV - "Spese per  servizi  per conto di terzi" - "Fondi economali".
  2. Eventuali   ulteriori  anticipazioni,  aventi  in   ogni   caso carattere  eccezionale e temporaneo, potranno  essere  disposte con motivata deliberazione.
  3. Con  la  presentazione  del  rendiconto  finale  dell'esercizio finanziario    l'economo    restituirà,    integralmente,    le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi di  incasso che   saranno   emessi  in  corrispondenza   dei   mandati   di anticipazione di cui ai precedenti commi.
  4. L'Economo  è autorizzato dal Sindaco ad aprire un  libretto  di risparmio  fruttifero  intestato  al  Comune  di  Cutigliano Economo  Comunale,  dove saranno depositati i  fondi  avuti  in anticipazione, versando nella Tesoreria Comunale, in  occasione dell'ultimo    rendiconto   dell'esercizio    finanziario    di competenza, i relativi interessi maturati.

ART. 6 - Attività dell'Economo - Limiti - indice 

  1. L'economo  provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui  al vigente  regolamento  di  contabilità,  .alla  acquisizione  dei seguenti beni e servizi, in relazione alla modesta entità della ,spesa,. dando corso ai pagamenti, ed eclusivamente sulla scorta  di appositi "BUONI DI PAGAMENTO":

a)    acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria  e materiale  di consumo, occorrenti per il funzionamento  degli uffici e dei servizi comunali;

b)    acquisti  e  forniture  comunque necessario  per  il  normale funzionamento di tutti i servizi comunali;

c)    piccole manutenzioni e riparazioni di mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà comunale, al  fine di  assicurarne la buona conservazione e l'efficienza per  il normale svolgimento dei servizi d'istituto;

d)    acquisto  pubblicazioni,  periodici  ed  abbonamenti - per   i servizi" comunali;

e)    posta, telegrafo, carta e valori bollati e marche segnatasse;

f)    giorna1i, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico - amministrativo,  inserzioni sui   giornali  previsti  dalla  legge  e  dai   regolamenti, abbonamenti ;

g)   Tassa  di proprietà per gli automezzi e  relative  revisioni, imposte, tasse, diritti erariali diversi;

h)    spese  per  la stipulazione di contratti,  visure  catastali, registrazioni e simili;

i)     anticipi  per  missioni" ad amministratori e  dipendenti,  nei limiti di cui all'art.5, comma 8, del D.P.R. 29 Agosto  1988, n°395;

j)     Rimborso  spese per acquisto carburante e piccoli  interventi di straordinaria manutenzione per gli automezzi comunali

k)    spese  diverse  e minute anche  per  cerimonie,  ricevimenti, onoranze, ecc.;

l)     erogazione di sussidi e contributi" str'aordi nari urgenti,  nel rispetto  del  regolamento di cui all'art.12  della  legge  7 Agosto 1990, n°241 .

  1. Nessun  buono  di pagamento potrà essere emesso in  assenza  di disponibilità :

a)   del fondo economale di cui al precedente art.5;

b)   dell'intervento  o  capitolo di bilancio su cui  deve  essere imputata la          spesa.

  1. I pagamenti  di  cui al precedente  comma  1)  possono  essere eseguiti  quando  i singoli importi non superino  la  somma  di £.600.000  con esclusione di quelli relativi alle lettere f)g)h.

ART. 7 - Rimborsi delle somme anticipate e rendiconto - indice 

  1. Ogni trimestre e comunque ogni qualvolta si renda necessario in relazione  alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà  cura dell'economo presentare il rendiconto delle spese effettuate  e richiedere  il  rimborso delle somme anticipate,  rimborso  che sarà  disposto con apposita determinazione o deliberazione  del competente organo
  2. Alla detta deliberazione dovranno essere allegati:

a)   Il   "buono  di  pagamento"  di  cui  al  precedente  art.6, debitamente quietanziate;

b)   tutta  la  documentazione  che  si  riferisce  al   pagamento effettuato.

ART. 8 -Anticipazioni provvisorie dell'Economo - indice 

  1. L'Economo  potrà dare corso ad anticipazioni  provvisorie di somme nei seguenti casi :

a)   per   missioni  fuori  sede,  degli  amministratori   e   dei dipendenti,    a   richiesta   dell'interessato,   pari    al settantacinque   per   cento  del   trattamento   complessivo spettante per la missione, come previsto dall'ari.5, comma 8, del D.P.R. 23 Agosto 1988, n°395;

b)   per  fare  fronte  ad  urgenti  esigenze  quando  non  riesca possibi1 e,senza grave danno per i servizi, provvedere con  le normali procedure.

  1. Per  le  anticipazioni provvisorie di cui al  comma  precedente dovranno  essere  osservate le procedure di cui  al  successivo art.9.

ART. 9 - Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'Economo - indice 

  1. Per  le anticipazioni provvisorie di cui al  precedente  art.8, l'economo dovrà attenersi alla seguente procedura:

a)   le  anticipazioni  dovranno essere  fatte  esclusivamente  in esecuzione   di   apposite  "autorizzazioni"  a   firma   del responsabile dell'ufficio di ragioneria;

b)   sarà  cura dell'economo richiedere, per le somme  anticipate, i1 pronto rendiconto;

c)   per le somme effettivamente pagate sarà emesso corrispondente buono di pagamento a norma del precedente art.6;

d)   al  buono  di  pagamento di cui alla  precedente  lettera  e) dovranno essere allegate:

1) l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);

2) tutta la documentazione di spesa.

ART.10 -Riscossione di  somme - indice 

  1. L'economo  è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni" ad  esso affidate.
  2. Per le dette riscossioni dovranno essere tenuti":

a)    un registro delle riscossioni effettuate;

b)    un bollettario delle quietanze rilasciate.

ART.11 - Registri obbligatori per la tenuta del servizio di  Economato - indice 

  1. Per  la  regolare tenuta del servizio di  economato,  l'economo dovrà   tenere,  sempre  aggiornati,  i  seguenti  registri o bollettari :

a)   Registri dei pagamenti e dei rimborsi;

b)   Registro di  carico e scarico dei bollettari;

c)   Bollettario dei buoni di pagamento;

d)   Bollettario delle anticipazioni provvisorie;

e)   Bollettario dei buoni delle forniture;

f)   Registro  generale  delle  riscossioni  e  dei  versamenti   in Tesoreria ;

g)  Bollettario delle quietanze rilasciate.

  1. Tutti  i  registri ed i bollettari dovranno essere  numerati  e vidimati, prima dell'uso, a cura del Responsabile  dell'Ufficio di   Ragioneria.   Dovranno,   altresì,   essere   regolarmente registrati nel registro di carico e scarico dei bollettari.
  2. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere diligentemente conservati  dall'Economo  per  poi  documentare  il  rendiconto annuale di cui al successivo art.16.

ART.12 -Tenuta degli inventari e consegna dei materiali - indice 

  1. L'Economo  è  consegnatario  dei  mobili,  impianti,  arredi  e suppellettili,  macchine  da ufficio, oggetti  di  cancelleria, stampati,  eco.,  degli uffici e di tutti gli altri  servizi  a cui, comunque, provvede l'Ente.
  2. L'economo  sovrintende a tutti gli  eventuali  sub-consegnatari del mobilio e dei materiali vari.
  3. Per  la  corretta tenuta degli inventari dovrà  tenere,  sempre aggiornati, tutti i registri previsti dai "Regolamento comunale di contabilità".

ART.13 - Acquisto dei nuovi materiali d'uso - indice 

  1. Qualunque  mobile, oggetto o suppellettile di cui  all'articolo precedente, di nuova acquisizione, deve essere assunto in  carico dall'economo,  e,  debitamente numerato, deve  da  questi  essere annotato nell'inventario relativo.
  2. I  mobili  e  gli oggetti destinati agli Uffici  o  ai  servizi saranno  affidati,  a mezzo di speciale verbale di  consegna,  ai rispettivi Capi Uffici", Capi Servizio o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-consegnatari.
  3. I  verbali di consegna saranno controfirmati  dal  Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.
  4. I  sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti  degli oggetti avuti in consegna senza preventiva autorizzazione scritta del 1'economo.
  5. Ad  ogni cambiamento del sub-consegnatario deve  procedersi,  a cura  dell'economo,  alla  verifica della  consistenza  dei  beni consegnati"   ed   al   conseguente  passaggio   al   nuovo   sub-consegnatario,  mediante apposito verbale  firmato  dall'economo, dal sub-consegnatario cessante e da quello rientrante.

ART.14 - Manutenzione dei beni mobili - indice 

  1. L'Economo nella sua qualità di responsabile dei beni mobili  ha l'obbligo di curare, previa comunicazione dei sub-consegnatar'i , la  buona  manutenzione  di tutti i beni che  ha  in  consegna, provvedendo a segnalare all'Organo Esecutivo tutti quei lavori, spese o provvedimenti che ritenga necessari o opportuni per buona conservazione dei beni stessi.

ART.15 - Controllo del servizio di Economato - indice 

  1. I1  controllo del servizio di economato spetta al  Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.
  2. I1 servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie  e straordinarie di cassa.
  3. All'uopo  l'economo dovrà tepore aggiornata in ogni momento  la situazione di cassa con la relativa documentazione.

ART.16  - Conto della gestione - indice 

  1. Entro  il  termine di due mesi  dalla finanziario,  l'economo  comunale deve propria gestione. Al conto, redatto su essere   allegata   la  documentazione dall'art.75 del D.lgs 25 Febbraio 1995, chiusura  dell'esercizio rendere il  conto  delta modello ufficiale, dovrà esattamente   indicata n°77 .

ART.17 - Sostituzione dell'Economo - indice 

  1. In caso di sua assenza 1'Economo sarà sostituito, con tutti gli obblighi  e  le responsabilità e i diritti da  altro  impiegato comunale nominato  con ordinanza del Sindaco.In tale evenienza l'Economo dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori al   subentrante,  presente  il  Ragioniere  o  il Segretario Comunale.
  2. I1  subentrante  non  deve  assumere  le  sue  funzioni   senza preventiva verifica e presa di consegna del contante e di  ogni altra consistenza.
  3. Delle operazioni di consegna deve redigersi regolare verbale in triplice copia firmata da tutti gli intervenuti.

ART.18 - Norme abrogate - indice  - indice 

  1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono  abrogate tutte 1e norme con esso contrastanti.

ART.19 - Entrata in vigore del presente regolamento - indice 

  1. Il  presente regolamento entrerà in vigore dopo  l'espletamento del  controllo  da  parte dei competente  organo  regionale  di controllo   (Co.Re.Co.)  e  la  sua  pubblicazione   all'albo pretorio  comunale  per  15  giorni  consecutivi"  munito  degli estremi" della deliberazione di approvazione e del provvedi" mento di"   esame  da  parte  del  Co.Re.Co.,  con  la   contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri  luoghi consueti, di  apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART.20  - Pubblicità del regolamento - indice 

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'ari.22 della legge 7  Agosto 1990, n°2k'\, sarà tenuta a disposizione del  pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI

ART.21 - Attribuzione delle funzioni - indice 

  1. Le funzioni di agente contabile interno con maneggio di  denaro o  con  incarico  della  gestione  dei  beni  sono   esercitate esclusivamente   dai   dipendenti  che   sono   designati   con deliberazione  della Giunta comunale su proposta  avanzata  dal Segretario.
  2. Quando nella proposta ne viene motivata la necessità, la Giunta designa,  in base alla stessa, anche il  sostituto  dell'Agente contabile   che  solo  in  caso  di  assenza  del  titolare   e limitatamente  alla durata della stessa, adempie alle  funzioni attribuite al titolare, assicurando la continuità del servizio.
  3. Con   la  stessa  delibera  saranno  altresì  individuati   gli eventuali  sub agenti incaricati della riscossione  di  piccole somme  (stampati  - fotocopie - etc.), al  fine  di  consentire rapidità e snellimento dei rapporti con l'utenza.
  4. E'  vietato a chiunque non sia stato formalmente  designato  ad esercitare  le funzioni di Agente contabile di inserirsi  nella gestione dei fondi e dei beni dell'Ente.

ART.22 -  Incassi   e  versamenti  effettuati   direttamente   dall'Agente contabile - indice 

  1. Gli Agenti contabili interni possono effettuare  esclusivamente le riscossioni delle somme di pertinenza dell'Ente per le quali sono  autorizzati  con  la  delibera  della  Giunta   comunale, relative  ad  attività  e  servizi  di  competenza   dell'unità organizzativa alla quale sono addetti.
  2. Non possono effettuare nessun atto di disposizione delle  somme riscosse, pagamenti, anticipazioni di cassa a soggetti  interni ed  esterni  all'Ente e prelevamenti personali  o  destinati  a dipendenti  od  Amministratori dell'Ente, qualsiasi ne  sia  la motivazione.
  3. Le  somme direttamente riscosse sono interamente versate  dagli Agenti contabili al Tesoriere comunale, nella gestione di cassa dell'Ente, quando il loro importo raggiunge la cifra massima di £.200.000.  Nel  caso  che tale limite  non  sia  raggiunto  il versamento a11a Tesoreria comunale viene effettuato ogni  mese, e  comunque,  entro il 10° giorno del mese successivo.  Con  la stessa delibera di Giunta possono essere tuttavia fissati,  per i casi particolari, termini temporali diversi.

ART.23 - Riscossioni   effettuate   senza   l'applicazione   di    marche segnatasse - indice 

  1. Il  Servizio Finanziario provvede altresì a dotare  gli  Agenti contabili interessati alla riscossione senza l'applicazione  di marche  segnatasse  di  appositi  bollettari,   preventivamente numerati in sistema progressivo.
  2. La  presa  in  carico  dei boli ettari  da  parte  degli  Agenti contabili  è  effettuata  con  le stesse  modalità  di  cui  al successivo  Titolo  III, Art.27 commi 3) e 4)  e  dovrà  anche essere  indicato  il numero di ciascun  bollettario  nonché  il numero della prima e dell'ultima bolletta.
  3. Le  bollette,  a madre e figlia, numerate anch'esse  in  ordine progressivo   per  bollettario  dovranno  recare  le   seguenti indicazioni:

- data della riscossione;

- cognome e nome della persona che effettua il versamento;

- causale della riscossione;

- importo in cifre e lettere;

- firma dell'Agente contabile.

  1. Le  copie  delle  bollette  medesime  (figlio)  resteranno   in dotazione  all'Agente  contabile a  corredo  e  giustificazione della propria contabilità.

ART.24 - Registro della contabilità di gestione - indice 

  1. Ogni   riscossione  effettuata  con  le  modalità  di  cui   al precedente  Art.23  dovrà  essere quotidianamente  annotata  su apposito registro contenente:

a) il numero progressivo dell'operazione (per anno);

b) la data dell'operazione;

e) la causale dell'operazione;

d) il cognome e nome del debitore;

e) l'eventuale numero della ricevuta rilasciata;

f) l'importo ;

g) il totale progressivo;

h) la data, il numero e l'importo della  quietanza  rilasciata

dal Tesoriere (per i versamenti).

  1. La  tenuta  del  registro  di cui  al  comma  precedente  potrà avvenire anche mediante l'uso di strumenti informatici.

ART.25 - Riconsegna dei bollettari a fine esercizio - indice 

  1. Gli  incaricati   della   riscossione   hanno   l'obbligo   di riconsegnare,  entro  il 5 gennaio,  al  Servizio  Finanziario, tutti  i  bollettari  di  riscossione  usati  od  in  corso  di utilizzazione. Sull'ultima bolletta emessa dovrà essere apposta 1a dicitura "ultima riscossione dell'esercizio ....... Bolletta n°   .........."  e  riportato  il  totale  delle   riscossioni risultanti.

TITOLO III - DISCIPLINA DEI SUB-AGENTI CONTABILI E CONSEGNATARI DEI BENI

ART.26 - Attribuzione delle funzioni - indice 

  1. Le  funzioni" di" sub-agente contabile interno   sono  esercitate esclusivamente  dal  dipendenti  che  sono  designati  con   le modalità di cui" al Titolo II art.21 commi 2) e 3) del presente regolamento.

ART.27 - Riscossioni effettuate tramite marche segnatasse - indice 

  1. L'Economo Comunale provvede a dotare gli uffici e i servizi del Comune interessati:

a) delle marche segnatasse dei diritti di segreteria;

b) delle marche segnatasse dei diritti di Stato Civile;

e) delle marche segnatasse dei diritti per il  rilascio  delle carte di identità.

  1. Il  sistema  predetto  potrà essere esteso  ad  altre  analoghe riscossioni con ordinanza del Sindaco.
  2. Le  marche  segnatasse  sono  poste  in  carico  ai  sub-agenti contabili degli uffici e servizi utilizzatori, senza esborso di denaro, previa compilazione di apposito verbale di consegna  da parte  dell'Economo  vistato  del  Responsabile  del   Servizio Finanziario. Detto verbale è compilato in originale e copia del quale  l'originale  è conservato dall'Economo e  la  copia  dal sub - agente contabile a corredo della propria contabilità.
  3. L'Economo assume il carico complessivo delle marche  segnatasse dei  diritti, provvedendo per il loro deposito e  conservazione conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti.

ART.28 - Modalità dei versamenti - indice 

  1. I  Sub-agenti contabili sono tenuti al versamento  delle  somme riscosse  con  cadenza  quindicinale.Le  suddette  somme   sono versate a favore dell'Economo il quale provvedere entro il  10° giorno  del mese successivo al loro versamento nella  Tesoreria Comunale.

ART.29 - Registro della contabilità di gestione - indice 

  1. Ogni riscossione  effettuata   dovrà  essere   quotidianamente annotata su apposito registro contenente;

a) il numero progressivo dell'operazione (per anno);

b) la data dell'operazione;

e) la causale dell'operazione;

d) il cognome e nome del debitore;

e) l'eventuale numero della ricevuta rilasciata;

f) l'importo ;

g) il totale progressivo;

h) la data, il numero e l'importo della quietanza rilasciata dall'Economo (per i versamenti).

  1. La  tenuta  del  registro  di cui  al  comma  precedente  potrà avvenire anche mediante l'uso di strumenti informatici.

ART.30 - La contabilità dei beni mobili - indice 

  1. Il consegnatario preposto alla contabilità dei beni mobili  del Comune è l'Economo Comunale, che provvede a compilare  apposito elenco  indicante i beni mobili in dotazione a  ciascuna  unità organizzativa  a  mezzo di speciale verbale di  consegna.  Sono depositari  responsabili verso il predetto   e  nei  confronti del  Comune,  i Funzionari responsabili dei vari  uffici  e/o servizi, per i beni mobili che sono depositati nei   locali dei loro   uffici,  servizi,  impianti,  depositi  dagli  stessi dipendenti o utilizzati.
  2. I1   Responsabile   dell'unità  organizzativa   provvederà   ad affiggere il sopracitato elenco nei propri locali e  comunicare tutte le movimentazioni dei beni mobili relativi, all'Economo, mensilmente  e comunque non o1tre il 10° giorno  successivo  per assicurare  l'aggiornamento del 1'inventario generale  dei  beni mobili, dopo la revisione generale dello stesso effettuata  nel termine  di cui all'art. 116 del D.Lgs. n° 77/95, con tutte  le variazioni  che in ogni esercizio si verificano  per  acquisti, alienazioni, trasferimenti, trasformazioni, distruzioni.
  3. Per  i beni di proprietà comunale assegnati in  dotazione,  per obbligo di legge, ad uffici, scuole e servizi dipendenti  dallo Stato  o  da altro Ente pubblico, le  funzioni  di  depositario competono  al  Dirigente  od al  Funzionario  responsabile  del servizio al quale sono posti in carico;

a)  i mobili e arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, con 1e modalità di cui al precedente comma 1);

b)  le attrezzature di servizio quali, per le  scuole,  banchi, lavagne, cattedre, sedie, materiale e strumenti didattici, mediante un estratto dell'inventario generale effettuato per quantità totale di ciascuna tipologia di materiali assegnati in  dotazione,  riservando  al Responsabile  la  facoltà  di disporre  la destinazione, sempre all'interno  della  stessa sede, in relazione alle necessità didattiche o dei servizi. I  depositari  di cui al presente comma hanno  l'obbligo  di tenere  un  estratto dell'inventario che comprende,  con  le modalità sopra previste, tutti i beni di proprietà  comunale in  dotazione  all'ufficio  o  sede  di  servizio  cui  sono preposti.

4.  L'Economo  provvede alla tenuta di un registro contabile  delle variazioni   che  si verificano  nel  corso  dell'anno   nelle dotazioni di beni mobili disponendo le variazioni agli estratti dei  consegnatari  e,  entro 1a  fine  dell'esercizio,  procede all'aggiornamento generale dell'inventario.

5.   L'Economo può procedere a periodici controlli per verificare la puntualità  ed  esattezza delle variazioni segnalate  dai  vari deposi tari.  Del  risultato  di tali  controlli,  informerà  i1 Sindaco,   il  competente  Assessore,  il  Segretario   ed   il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART.31 - Contabilità beni immobili - indice 

1.   Il consegnatario   dei   beni   immobili   individuato    con delibera/determina di Giunta Comunale/Sindaco, dovrà comunicare all'Economo le modifiche intervenute nel patrimonio immobiliare dell'Ente entro il 10 Gennaio dell'anno successivo a quello  di riferimento.

 

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