 |
COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
|
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
Approvato con delibera C.C.
n.10 del 23/3/2005
- modificato con delibera C.C. n.10 del 02/4/2008
INDICE
PARTE I - PROCEDURE DI
RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Concessioni / autorizzazioni
Art. 3 - Domanda per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Art. 4 - Depositi cauzionali
Art. 5 - Rilascio della concessione / autorizzazione
Art. 6 - Obblighi del concessionario
Art. 7 - Revoca, modifica e sospensione della concessione / autorizzazione
Art. 8 - Decadenza della concessione / autorizzazione
Art. 9 - Rinnovo della concessione / autorizzazione
Art. 10 - Occupazioni d’ urgenza
Art. 11 - Occupazioni abusive
PARTE II - DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
Art. 12 - Oggetto del canone
Art. 13 - Esenzioni
Art. 14 - Soggetti attivi e passivi del canone
Art. 15 - Durata delle occupazioni
Art. 16 - Suddivisione del territorio comunale
Art. 17 - Entità dell’ occupazione
Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 19 - Determinazione delle tariffe
Art. 20 - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della
relativa superficie
Art. 21 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni
realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 22 - Agevolazioni e maggiorazioni
Art. 23 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 24 - Sanzioni
Art. 25 - Accertamenti, riscossione coattiva
Art. 26 - Rimborsi
Art. 27 - Contenzioso
Art. 28 - Uffici Responsabili
Art. 29 - Disciplina transitoria
Art. 30 - Entrata in vigore del presente Regolamento
PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
- Il presente regolamento,
adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, disciplina
le occupazioni di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti nel successivo
comma 2), ed istituisce il canone di concessione per l’ occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
- Con l’ espressione “ suolo
pubblico”, “ spazio pubblico” ed “area pubblica” si intendono i luoghi, il
suolo , soprasuolo e sottosuolo di proprietà pubblica appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati
anche attrezzati, quelli in regime di concessione amministrativa a favore del
Comune per la durata della concessione stessa e quelli di proprietà privata
sui quali si sia costituita servitù di pubblico passaggio nei modi e nei
termini di legge.
- Per “ occupazione” si
intende la sottrazione, anche senza titolo, delle aree e degli spazi pubblici
all’ uso della collettività, alla quale sono per natura destinati, per il
vantaggio specifico di singoli soggetti. L’ occupazione comprende sia la
superficie sia gli spazi sovrastanti e sottostanti al suolo.
- E’ fatto divieto di
occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ed esso sovrastante o sottostante
senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal
competente ufficio del Comune su richiesta dell’ interessato, eccettuati i
casi di occupazione occasionale o previsti espressamente nel presente
regolamento.
- Le concessioni e le
autorizzazioni del diritto di occupazione sono altresì subordinate alle
disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali di polizia urbana, dei
mercati, di igiene e di edilizia nonché alle norme del Codice della Strada e
alle altre eventuali disposizioni legislative e regolamentari che riguardino
la materia.
- L’ autorizzazione è
prevista per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo. La
concessione è prevista per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e
sottosuolo, con o senza impianti od opere. Sono permanenti le occupazioni di
carattere stabile, realizzate a seguito del rilascio di atto di concessione,
avendo, comunque, durata non inferiore all’ anno. Sono temporanee, invece, le
occupazioni concesse con atti di durata inferiore all’ anno.
- Chiunque intenda occupare,
nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche di cui all’ art. 2, deve
preventivamente presentare la domanda diretta al competente ufficio comunale
volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di
concessione/autorizzazione. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta
eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’ art. 16 del D.P.R. 26
ottobre 1972, nr. 642 e successive modificazioni, deve contenere:
a) nel
caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l’ indicazione delle
generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; nel caso di
diverso richiedente, la denominazione o ragione sociale, al sede legale e
amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale
rappresentante o dell’ amministratore anche di fatto;
b) l’
individuazione specifica dell’ area, della strada o degli spazi pubblici
sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della
richiesta;
c) l’
entità ( espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell’ occupazione
oggetto del provvedimento amministrativo;
d) l’
uso particolare al quale si intende assoggettare l’ area o lo spazio pubblico;
e) la
descrizione particolareggiata dell’ opera da eseguire, se l’ occupazione
consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’
impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni
contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse
opportuno richiedere per la specifica occupazione;
g) la
sottoscrizione da parte del richiedente.
- Il richiedente è comunque
tenuto a produrre tutti gli ulteriori documenti richiesti anche
successivamente dal competente Ufficio Comunale ed a fornire tutti i dati
ritenuti necessari ai fini dell’ esame della domanda.
- Quando lo stesso suolo è
richiesto da più persone la concessione / autorizzazione è rilasciata, al
primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in
presenza degli interessati. Si considerano contemporanee le richieste ricevute
al protocollo generale dell’ ente nella stessa giornata.
- L’ Ufficio Tributi
comunale predisporrà apposito modello di domanda, mettendolo a disposizione
degli interessati sia presso l’ ufficio, sia sul sito internet comunale, alla
voce “ servizi “. Le domande devono essere redatte conformemente al modello
predisposto.
- Nel caso di occupazioni
comportanti da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in
pristino dei luoghi al termine della concessione o della autorizzazione o da
cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in
particolari circostanze che motivatamente lo giustifichino il Comune impone
il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, a titolo
cautelativo a e garanzia dell’ eventuale risarcimento, ovvero la
predisposizione di idonea garanzia bancaria o assicurativa a mezzo di
fedejussione escutibile a semplice richiesta.
- L’ ufficio comunale
competente accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’
emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’ atto di concessione o
autorizzazione ad occupare il suolo pubblico previa l’ acquisizione dei
pareri degli altri uffici comunali interessati.
- Ove la domanda risulti
incompleta negli elementi di riferimento dell’ occupazione richiesta o in
quelli relativi al richiedente ovvero carente di documentazione, il
responsabile formula all’ interessato apposita richiesta di integrazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- L’ integrazione o la
regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il
termine fissato con la comunicazione stessa. Il termine è di carattere
perentorio.
- Il Responsabile del
procedimento, termina l’ istruttoria entro i termini stabiliti dal regolamento
comunale in materia di procedimento amministrativo. Comunque il termine
massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda. Nel caso in cui siano necessari altre
autorizzazioni o pareri di altri enti, il termine predetto decorre dalla data
in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali
autorizzazioni.
- In base ai risultati
dell’ istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la
concessione/autorizzazione , dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
al richiedente con provvedimento motivato in caso di provvedimento negativo.
- Il provvedimento di
concessione/autorizzazione rilasciato in carta legale, deve contenere, oltre
alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del
suolo o dello spazio pubblico:
-
la misura esatta (
espressa in metri quadrati o lineari) dell’ occupazione;
-
la durata dell’
occupazione e dell’ uso specifico cui la stessa è destinata;
-
gli adempimenti e gli
obblighi del concessionario;
-
le condizioni di carattere tecnico
e amministrativo alle quali è subordinata la concessione / autorizzazione;
-
a nota analitica di determinazione del canone di
concessione;
- L’ autorizzazione /
concessione comunale all’ occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica
da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla stessa,
dovendo procurarsi, sempre a sua cura, e sotto la propria responsabilità,
tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- Qualora la concessione
comporti la stipulazione di un apposito contratto, tutte le spese relative
sono a carico del concessionario.
- La consegna dell’ atto di
concessione/autorizzazione avviene a seguito di dimostrazione, fornita dal
soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella
misura stabilita.
- L’ autorizzazione /
concessione comunale s’ intenderà sempre rilasciata fatti salvi e
impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l’
utente.
- Non è richiesto il nuovo
atto di concessione / autorizzazione nei casi di subingresso nella titolarità
per le occupazioni di spazio pubblico, fermo restando l’ obbligo della
comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone. In caso di
subentro nell’ occupazione in corso d’ anno , non si dà luogo a duplicazione
d’ imposizione.
- E’ fatto obbligo del
concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento
di concessione / autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree
e degli spazi dati in uso particolare. Durante l’ esecuzione dei lavori
annessi all’ occupazione autorizzata, il concessionario deve osservare le
norme tecniche previste in materia delle leggi, dai regolamenti e dagli usi e
consuetudini locali.
- E’ fatto, altresì, obbligo
del concessionario, ove l’ occupazione comporti la costruzione di manufatti,
di rimettere in pristino l’ assetto dell’ area a proprie spese nel caso in cui
dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture
preesistenti sull’ area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o
materiali di risulta della costruzione.
- Il concessionario deve
mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
- Quando l’ occupazione,
anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi
del Nuovo Codice della Strada ( D.L. 30/4/92 nr. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni) è fatta salva l’ osservanza delle prescrizioni
dettate dal Codice stesso e dal Relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione ( D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni) e in ogni caso l’ obbligatorietà per l’ occupante di non creare
situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei
pedoni.
- Resta a carico del
concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono
essere arrecati e contestati da terzi del provvedimento di autorizzazione /
concessione.
- Il concessionario, a
richiesta del personale incaricato dall’ amministrazione comunale, è obbligato
ad esibire il provvedimento di autorizzazione / concessione di occupazione
rilasciato.
- Il concessionario è
obbligato a versare il canone alle scadenze fissate.
- La concessione o l’
autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere, con atto
motivato, revocata sospesa o modificata per comprovati motivi di pubblico
interesse.
- La revoca non dà diritto
al pagamento di alcuna indennità, se non restituzione del canone già pagato
per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
- Il Comune può altresì
sospendere temporaneamente l’ utilizzo dell’ area sottoposta a concessione,
senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
a) in
occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri Enti Pubblici
Territoriali o per motivi di ordine pubblico o pubblico interesse o di comizi
pubblici;
b) per
altre cause di forza maggiore (come ad esempio: incendi, frane, nevicate,
terremoti ).
- La decadenza della
concessione / autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
a) violazione
delle disposizioni concernenti l’ utilizzazione del suolo e dello spazio
pubblico connesso ( abuso o uso diverso da quello per il quale è stata
rilasciata la concessione / autorizzazione);
b) violazione
degli obblighi previsti dall’ atto di concessione / autorizzazione;
c) mancato
o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente
regolamento;
d) La
mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo,
nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione
permanente e nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
- La decadenza non comporta
restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello
ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- La decadenza di cui alla
lettera a) del comma 1 opera ipso iure per il solo spirare del termine
fissato. La decadenza di cui alle lettere a), b), e c) fatta salva l’
applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 25, opera previa diffida
al concessionario da comunicarsi preventivamente a mezzo raccomandata A.R.
- I provvedimenti di
concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni
temporanee possono essere prorogate.
- La domanda di rinnovo deve
essere inoltrata, con le stesse modalità previste dall’ art. 3 del presente
regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni
permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
- Nella domanda vanno
indicati gli stessi estremi della concessione/autorizzazione che si intende
rinnovare.
- Il procedimento attivato
con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall’ art. 5 del
presente regolamento.
- Il mancato pagamento del
canone per l’ occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al
rinnovo.
- Nel caso in cui avvenga il
trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un’
attività ai quali è collegata un’ occupazione di spazi ed aree pubbliche o di
aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell’
ipotesi che intenda mantenere l’ occupazione già esistente dovrà produrre
apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di
concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.
- Il subentrante
relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento
del canone per l’ anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare
dell’ atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. Il subentrante
delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla
data di subingresso stesso nell’ eventualità che il precedente titolare non
abbia già provveduto al versamento per l’ intero periodo in corso.
- La disdetta volontaria,
non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del
canone versato.
- L’ occupazione in caso di
emergenza che non permetta indugi può essere effettuata anche in assenza della
prescritta autorizzazione, la quale dovrà comunque essere rilasciata a
sanatoria, fermo restando l’ obbligo di comunicazione immediata da parte dell’
occupante in modo da permettere al Comune di accertare le condizioni di
urgenza e di indicare eventuali prescrizioni.
- Sono abusive le
occupazioni realizzate senza la concessione o l’ autorizzazione comunale.
- Sono, altresì, considerate
abusive:
a) le
occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell’ atto
di concessione;
b) le
occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione,
senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di
estinzione della medesima.
- In caso di occupazione
abusiva, l’ occupante, previa constatazione della relativa violazione e
conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione
dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino
del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di
fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d’
ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. L’ ingiunzione
di adempiere e l’ avviso di inizio dei lavori di ufficio devono essere
notificati ai sensi di legge.
- Resta comunque a carico
dell’ occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia
arrecati a terzi a causa della occupazione.
- Per le occupazioni abusive
risultanti da verbale di constatazione redatto dal competente pubblico
ufficio, equiparate a quelle connesse, è applicata una sanzione pecuniaria
amministrativa pari al 2 volte l’ ammontare del canone dovuto, ferme restando
quelle stabilite dall’ art. 20, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 30 aprile
1992 nr. 285.
- Ai fini dell’ applicazione
delle sanzioni di cui al precedente comma, l’ abuso nella occupazione deve
risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora
dal verbale non risulti la decorrenza dell’ occupazione abusiva, questa si
presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell’ anno in cui è stata
accertata.
PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
/ AUTORIZZAZIONE
- Sono soggette al canone di
concessione / autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del
presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche
senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche
attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del
Comune nonché quelle realizzate su aree in regime di concessione
amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa.
- Sono parimenti soggette al
canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee
degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1),
effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e
gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia
costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
- Il canone di concessione (
COSAP) ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
- Il canone non è
applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:
a) occupazioni
con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile nonché
per le tende solari poste a copertura dei balconi;
b) occupazioni
di qualsiasi natura effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro
consorzi e da Enti religiosi per l’ esercizio di culti ammessi nello Stato;
c) occupazioni
da chiunque realizzate per finalità specifiche di beneficenza, assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
d) occupazioni
con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste
delle bandiere;
e) occupazioni
da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione; nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei
posteggi ad esse assegnati;
f) occupazioni
per commercio ambulate itinerante per soste fino a 60 minuti, occupazioni
occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti
di polizia locale ( o, se non previste da tale regolamento, non superiore a 60
minuti) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo
necessario al carico e allo scarico delle merci;
g) occupazioni
con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’
atto della concessione o successivamente, devoluzione gratuita al Comune al
termine della concessione medesima;
h) occupazioni
di aree cimiteriali;
i) gli
accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap e comunque sia
tutte le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
j) occupazioni
di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di
riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti,
di durata non superiore a sei ore;
k) occupazioni
occasionali con fiori, piante ornamentali e panchine purchè facilmente movibili;
l) occupazioni
per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde ( es. potatura di alberi)
con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
m) occupazioni
sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in
occasione di festività o ricorrenze civile o religiose;
n) occupazioni
permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree
pubbliche a ciò destinate;
o) occupazione
del sottosuolo stradale con allacciamenti fognari e con condutture di acqua
potabile o di irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo
realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
p) occupazioni
realizzate nell’ ambito delle manifestazioni turistiche organizzate o
patrocinate dal Comune, a condizione che esse vengano realizzate da
associazioni, comitati, enti non aventi scopo di lucro;
q) occupazioni
in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purchè la superficie
non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali
sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità o pubblico
interesse ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
r) occupazioni
per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di
convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie ( es.
parcheggi, mercati coperti, impianti pubblicitari etc.);
s) occupazioni
effettuate da parte di ditte appaltatrici per l’ esecuzione di lavori pubblici
per conto dell’ Amministrazione Comunale.
- Il canone di cui al
presente regolamento è dovuto al Comune dal titolare dell’ atto di
concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall’ occupante di fatto, anche
abusivo, in relazione all’ entità dell’ area o dello spazio pubblico occupato,
risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di
constatazione della violazione o del fatto materiale.
- In caso di uso comune, è
soggetto passivo ciascuno dei titolari dell’ occupazione.
- Sono comunque considerati
validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purchè il
canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.
- Le occupazioni di suolo
pubblico sono permanenti e temporanee.
- Sono permanenti le
occupazioni, di carattere stabile, effettuate con o senza manufatti, la cui
durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’ anno
e, comunque, non è superiore a 29 anni.
- Sono temporanee le
occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’
atto di autorizzazione, è inferiore all’ anno.
- Ai fini dell’ applicazione
del canone sono considerate temporanee:
a) le
occupazioni di aree destinate dal Comune all’ esercizio del commercio su aree
pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della
settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
b) le
occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo di tempo
superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’
anno.
- La tariffa base per la
determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto
all’ importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il
territorio comunale è suddiviso in 2 categorie: fanno parte della I categoria
le aree delimitate come centri abitati ai sensi del vigente Codice della
Strada; fanno parte della II categoria le rimanenti aree.
- Nel caso in cui l’
occupazione ricada su spazio comprendente strade classificate in differenti
categorie, ai fini dell’ applicazione del canone si fa riferimento alla
tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- Il canone si determina
applicando la tariffa all’ effettiva occupazione espressa in metri quadrati o
in metri lineari con arrotondamento della cifra contenente decimali all’ unità
superiore ( ad esempio 1,37 mq. = 2 mq.). Non si fa comunque luogo alla
tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di
riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- I criteri per la
determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli
elementi di seguito indicati:
a) classificazione
delle strade in ordine di importanza;
b) entità
dell’ occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata
dell’ occupazione;
- Le tariffe relative alle
varie tipologie di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale,
- Le misure della
tariffa di riferimento, qualunque sia la categoria di riferimento dell’
occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere
inferiori a € 0,13 a mq.
- Le occupazioni di aree
pubbliche sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe
stabilite dalla Giunta Comunale.
- Le tariffe potranno essere
aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale
contestualmente all’ approvazione del bilancio di previsione e rivalutate
annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente.
- L’ omesso o ritardato
aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’ applicazione delle tariffe già
in vigore.
1)
Passi carrabili
Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’
applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti generalmente
da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei
marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare
l’ accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono
direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno
luogo all’ applicazione del canone.
Il pagamento del canone da diritto, previo
pagamento dei relativi costi, al cartello recante il divieto di sosta e gli
estremi della concessione rilasciata dal Comune. Ancorché non rientrino nella
definizione di passo carrabile soggetta obbligatoriamente a canone, tutti i
passi comunque carrabili possono essere volontariamente assoggettati al canone
con conseguente apposizione del cartello rilasciato dal Comune. E’ fatto divieto
di utilizzare cartelli di divieto di sosta o che segnalano “passi carrabili”, se
non con il cartello ufficiale rilasciato dal Comune.
Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il
passo carrabile, può essere avanzata richiesta all’ amministrazione di
abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell’ assetto stradale sono
a carico del richiedente.
Non sono soggetti al canone i passi carrabili per
i quali, nelle annualità precedenti all’ applicazione dello stesso, sia avvenuta
l’ affrancazione della TOSAP.
La superficie dei passi carrabili da tassare si
determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell’
edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro
convenzionale.
2)
Occupazioni del sottosuolo e del
soprasuolo in genere
Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il
suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla
proiezione al suolo delle stesse. Per le occupazioni di spazi pubblici con
cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del
canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall’
atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.
3)
Occupazioni con impianti per la
distribuzione dei carburanti.
Per le occupazioni con impianti per la
distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione
del canone è quella corrispondente all’ intera area di esercizio dell’ attività
risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le
occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi
sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
4)
Occupazioni nei mercati settimanali.
Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è
regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è
quella risultante dall’ atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori
commerciali.
5)
Spettacoli viaggianti.
Per le occupazioni con attività dello spettacolo
viaggiante o nell’ esercizio di mestieri girovaghi, la superficie del canone
computabile ai fini del canone è calcolata nella misura del:
6)
Occupazioni con impalcature e
cantieri per l’ esercizio dell’ attività edilizia.
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc.
finalizzate all’ esercizio dell’ attività edilizia, la superficie computabile
per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo
orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante
dall’ atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far
riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
7)
Superfici eccedenti i 1000 mq.
Per le occupazioni sia temporanee che permanenti
con superfici eccedenti i 1000 mq. le stesse sono calcolate in ragione del 10%.
- Per le occupazioni
permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e
condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e
manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione,
cabine ecc e per quelle realizzate nell’ esercizio di attività strumentali ai
servizi medesimi, la misura complessiva del canone annuo è determinata con
tariffa che viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale
contestualmente all’ approvazione del bilancio da applicare ad ogni utenza,
fermo restando che in ogni caso la misura del canone annuo non può essere
inferiore a € 516,46.
- Il numero degli utenti è
quello che risulta al 31 dicembre dell’ anno precedente.
- E’ in facoltà del Comune
di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle
utenze in atto e di effettuare controlli nel territorio comunale.
- Il canone di cui al comma
1) è aggiornato annualmente in base all’ indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell’ anno precedente.
- Nella considerazione che
spetta alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe e delle aliquote,
sulla base di criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, la Giunta
Comunale unitamente alla deliberazione annuale con cui fissa le tariffe,
elencherà anche le agevolazioni e maggiorazioni tenendo conto in particolare
dei seguenti criteri generali:
a)
Canone permanente:
b)
Canone temporaneo
-
occupazioni di spazi ed aree
pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo anche con tende fisse oretrattili,
-
occupazioni realizzate
da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto,
-
occupazioni realizzate per l’ esercizio dell’
attività edilizia,
-
occupazioni
poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante,
-
per le occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive,
-
in rapporto ai giorni di occupazione,
-
occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti,
- Le agevolazioni non sono
fra loro cumulabili. Ove sussistano più casi di agevolazione, si applica
quello per cui l’ agevolazione è più vantaggiosa per il richiedente.
- Per le occupazioni
permanenti il versamento della tassa dovuta per l’ intero anno di rilascio
della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
rilascio dell’ atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’
anno di rilascio medesimo. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della
concessione il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile, se tale
data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno
feriale successivo. Il canone deve essere versato in autoliquidazione dal
concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale
richiesta del Comune.
- Il pagamento può essere
effettuato mediante:
-
versamento diretto alla tesoreria comunale,
-
su conto corrente postale intestato al Comune –
servizio tesoreria.
- Per le occupazioni
temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di
cui al comma 2), al momento del rilascio dell’ atto di autorizzazione e
comunque non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le
occupazioni temporanee in occasione di fiere o mercati non connesse ad alcun
previo atto, il pagamento della tassa può essere effettuato, contestualmente
all’ occupazione, mediante versamento diretto al personale incaricato , il
quale rilascia ricevuta da apposito bollettario.
- Il canone non è dovuto per
importi fino a € 1,00.
- Per importi superiori a €
253,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che
temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2),
in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e
31 ottobre.
- Per l’ omesso pagamento
del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del
restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una
penalità del 20%.
- Qualora le violazioni di
cui sopra rappresentino anche violazioni delle disposizioni del codice della
strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista
dal predetto codice.
- Alle occupazioni
considerate abusive ai sensi dell’ art. 11 si applica la sanzione
amministrativa in misura pari a due volte l’ ammontare del canone che sarebbe
dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali
agevolazioni e esenzioni di quest’ ultima.
- Sull’ ammontare del canone
dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi
legali da computarsi a partire da:
-
per
gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato,
-
per le
occupazioni abusive permanenti dal giorno dell’ accertamento dell’ illecito,
-
per le
occupazioni abusive temporanee dal giorni dal quale si presumono effettuate
ai sensi dell’ art. 11 del presente regolamento.
- La sanzione irrogata è
ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro
60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere.
- Per ogni altra violazione
al presente regolamento non espressamente prevista dal presente articolo o
disciplinata da altra normativa, si applica, ai sensi dell’ art. 7 bis
T.U.E.L. 261/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 300. Per
l’ applicazione della sanzione si segue il procedimento di cui alla Legge
689/81.
- Il funzionario
responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in
possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede
alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata
comunicazione all’ interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità
e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
- Il Funzionario
Responsabile provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica,
anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di
appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
- La riscossione coattiva
del canone è effettuata, ai sensi dell’ art. 52 comma 6 del decreto
Legislativo 15/12/1997 nr. 446, mediante ingiunzione fiscale.
- Gli interessati possono
richiedere, con apposita istanza le somme o le maggiori somme versate e non
dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui
è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Sulle somme dovute e su
quelle da rimborsare al contribuente si applicano gli interessi legali dalla
data della richiesta.
- Le controversie
riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le
occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’
articolo 5 della legge 1034/1971.
- Le controversie
concernenti l’ applicazione del canone di concessione restano riservate all’
Autorità Giudiziaria Ordinaria.
- Il funzionario preposto
all’ ufficio competente all’ applicazione del canone provvede all’ esercizio
dell’ attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i
relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la
notifica.
- E’ facoltà del funzionario
responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti anche di altre
strutture organizzative in relazione alle proprie specifiche competenze.
- Nel caso di gestione in
concessione le attribuzioni di cui al comma 1) spettano al concessionario.
- Il Comando della Polizia
Municipale vigila sull’ applicazione del presente regolamento sul territorio
comunale, segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità
agli atti di concessione.
- Il servizio Responsabile
della gestione del presente regolamento e di ogni adempimento ad esso connesso
è il Servizio Finanze e Bilancio.
- Le concessioni e le
autorizzazione per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento con
validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del
presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone
risultante dall’ applicazione della nuova disciplina.
- E’ data facoltà al
Funzionario Responsabile di richiedere , per l’ eventuale aggiornamento degli
atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.
- Il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2005. Della stessa data, ricorrendone i
presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal
Regolamento medesimo.
- Per quanto non disposto
dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti
vigenti.
- E’ abrogata ogni altra
norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle
del presente Regolamento ed in particolare:
 |
-
Torna indietro |