![]() |
COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia |
REGOLAMENTO
DI CONTABILITA’
Approvato con
deliberazione C.C. n.46 del 27 giugno2002
Art. 1 – Finalita’ e contenuto
Art. 2 – Organizzazione del servizio finanziario
Art. 3 – Parere di regolarità contabile
Art. 4 – Vsto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 5 – Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario
Art. 6 – La formazione dello schema di bilancio previsionale
Art. 7 – La relazione previsionale e programmatica
Art. 8 – Formazione e contenuto dei piani esecutivi di gestione
Art. 9 – Impegno di spesa
Art.10 – Prenotazione di spesa
Art.11 – Liquidazione delle spese
Art.12 – Lavori di somma urgenza
Art.13 – Mandati di pagamento
Art.14 – Accertamento e versamento delle entrate
Art.15 – Fondo di riserva
Art.16 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art.17 – Il controllo di gestione
Art.18 – Affidamento del servizio di tesoreria
Art.19 – Riscossione e registrazione delle entrate
Art.20 – Gestione titoli e valori
Art.21 – Beni comunali
Art.22 – Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
Art.23 – Inventario dei beni immobili patrimoniali
Art.24 – Inventario dei beni mobili
Art.25 – Norme diverse per i beni comunali
Art.26 – Il revisore dei conti
Art.27 – Norma di rinvio
Art.28 – Entrata in vigore
La liquidazione, fondata su una probante documentazione, serve a pagare al creditore la somma nei limiti dell’impegno assunto, dopo aver eseguito i necessari controlli di riscontro di conformità della fornitura alle condizioni e termini pattuiti.
La liquidazione, con le modalità di cui ai commi successivi, è effettuata dal responsabile del servizio o dal titolare del centro di responsabilità che ha provveduto all’ordinazione dei lavori, della fornitura o prestazione di servizi, previo riscontro e corrispondenza della qualità, quantità e prezzi convenuti.
L’atto di liquidazione, nel caso di cui al precedente art.9, può consistere solamente in un “visto di liquidazione” a firma del titolare del centro di responsabilità da apporre sulla documentazione probatoria della spesa, da trasmettere al Ragioniere Capo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
Nel caso di cui al precedente art.10, l’atto di liquidazione corrisponde alla determinazione di impegno definitivo e deve essere corredato di tutti i documenti giustificativi (fatture, note spese, notule etc…..) e, a cura del responsabile del servizio proponente, è trasmesso al servizio finanze e bilancio nel termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione.
Nel caso di acquisti di beni mobili da inventariare, copia della documentazione sarà rimessa, a cura del servizio finanze e bilancio, all’ufficio economato per gli adempimenti di competenza.
In caso di lavori di somma urgenza di cui all’art.147 del D.P.R.554/99, il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Sindaco e al Ragioniere Capo.
Ove non sia possibile la regolarizzazione della spesa con fondi già previsti nel PEG dei servizi tecnici, il Ragioniere Capo, di concerto con l’Assessore al Bilancio, deve predisporre la regolarizzazione della spesa nei termini di cui all’art.191 comma 3 T.U.E.L.267/2000, anche, ove necessario, con apposita variazione di bilancio. Nello stesso termine di cui al citato art.191 comma 3 la Giunta approva la perizia dei lavori.
Il termine di cui all’art.191 comma 3 inizia a decorrere dalla data di trasmissione della perizia e del verbale di somma urgenza al Ragioniere Capo e, comunque, dai dieci giorni successivi alla data del verbale di somma urgenza ove lo stesso non sia trasmesso nei termini di cui al comma 1 al Ragioniere Capo.
Ove la Giunta ritenga di non dover approvare la perizia, delibera in tal senso con provvedimento motivato, individuando comunque le risorse per il pagamento delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati, ai sensi dell’art.147 comma 5 D.P.R.554/99.