COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 


 

R E G O L A M E N T O
D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E
 

 Approvato con deliberazione C.C. n. 4  del 27 gennaio 2006

 

INDICE

TITOLO I - Norme generali

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1 – Il consiglio comunale.
ART. 2 - Materia del regolamento.
ART. 3 – Diffusione.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 4 - Divieto di mandato imperativo. Responsabilità' personale.
ART. 5 - Conferimento di incarichi speciali
ART. 6 - Indennita' di presenza, missioni e rimborso spese.
ART. 7 - Astensione obbligatoria.
ART. 8 - Esenzione da responsabilità
ART. 9 – Dimissioni
ART.10 - Partecipazione alle sedute.
ART.11 - Nomine ed incarichi
ART.12 - Funzioni rappresentative.
ART.13 - Diritto alla consultazione di atti

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI
ART.14 – Costituzione.
ART.15 - Conferenza dei capigruppo.
ART.16 - Funzionamento dei gruppi

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ART.17 - Costituzione di commissioni consiliari
ART.18 - Commissioni consultive permanenti
ART.19 - Commissioni speciali o consulte.
ART.20 - Disposizioni  comuni  alle  commissioni  consultive permanenti ed alle commissioni speciali o consultive
ART.21 - Commissioni di indagine.
ART.22 – Commissione consiliare di verifica delle linee programmatiche di governo.
ART.23 - Sostituzione dei componenti

TITOLO II - Norme per la convocazione del consiglio.

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE.
ART.24 – Competenza.
ART.25 - Notifica ai consiglieri
ART.26 - Termini per la notifica.
ART.27 - Convocazione d'urgenza.

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO.
ART.28 - Norme di compilazione.
ART.29 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.

TITOLO III - Le adunanze consiliari

CAPO I - LA SEDE.
ART.30 - La sede delle riunioni

CAPO II - IL PRESIDENTE.
ART.31 - Presidenza nelle sedute.
ART.32 - Poteri del sindaco quale presidente del consiglio.
ART.33 - Cessazione dalla carica.

CAPO III - GLI SCRUTATORI
ART.34 - Nomina ed attribuzioni

CAPO IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI
ART.35 - Sedute di prima convocazione.
ART.36 - Numero legale.
ART.37 - Sedute di seconda convocazione.

CAPO V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.
ART.38 - Sedute pubbliche.
ART.39 - Sedute segrete.
ART.40 - Adunanze "aperte".

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE.
ART.41 - Comportamento dei consiglieri
ART.42 - Norme generali per gli interventi
ART.43 - Tumulti in aula.
ART.44 - Comportamento del pubblico.
ART.45 - Ammissione di funzionari in aula.

CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.
ART.46 – Comunicazioni. Ordine dei lavori
ART.47 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.
ART.48 - Norme per la discussione generale.
ART.49 - Gli emendamenti
ART.50 - Questione pregiudiziale o sospensiva.
ART.51 - Richiami all'ordine del giorno.
ART.52 - Fatto personale.
ART.53 - Chiusura della discussione. dichiarazioni di voto.

CAPO VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE.
ART.54 - Ora di chiusura delle sedute.
ART.55 - Rinvio della seduta ad altro giorno.
ART.56 - Termine della seduta.

CAPO IX - INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI
ART.57 - Diritto di presentazione.
ART.58 - Contenuto della interrogazione.
ART.59 - Discussione delle interrogazioni
ART.60 - Gli ordini del giorno.
ART.61 - Le mozioni
ART.62 - Le risoluzioni
ART.63 - La mozione d'ordine.

CAPO X - LE VOTAZIONI
ART.64 - Forme di votazione.
ART.65 - Votazione in forma palese.
ART.66 - Votazione per appello nominale.
ART.67 - Ordine delle votazioni
ART.68 - Votazioni segrete.
ART.69 - Esito delle votazioni
ART.70 - Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO IV - Deliberazioni del consiglio comunale.

CAPO I - NORME GENERALI
ART.71 - Competenze deliberative del consiglio.
ART.72 - Approvazione delle deliberazioni
ART.73 - Revoca, modifica, nullità'

TITOLO V - Verbali delle adunanze.

CAPO I - NORME GENERALI
ART.74 – Redazione.

ART.75 – Contenuto.
ART.76 - Firma dei verbali

CAPO II - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE.
ART.77 - Deposito, rettifiche ed approvazione.
ART.78 - Entrata in vigore.


TITOLO I - Norme generali

 CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – Il consiglio comunale - indice

  1. Il Consiglio Comunale esplica la propria autonomia funzionale ed organizzativa attraverso il presente regolamento per il suo funzionamento.

  2. Al fine di assicurare il funzionamento del Consiglio, il bilancio comunale dovrà prevedere apposito capitolo per le spese inerenti il funzionamento dello stesso.

  3. Le spese saranno impegnate con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla base delle indicazioni o di atti di indirizzo del Sindaco.

  4. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, avvalendosi delle strutture sottostanti, assicura l’assistenza necessaria al Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, quale ufficio di presidenza, per tutti gli adempimenti di competenza. 

ART. 2 - Materia del regolamento - indice

  1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

  2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco.

ART. 3 – Diffusione - indice

  1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

  2. Copia del regolamento e dello Statuto deve essere consegnata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della prima adunanza consiliare.

 

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 4 - Divieto di mandato imperativo. Responsabilità' personale - indice

  1. Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se é dato, esso non é vincolante.

  2. Ciascun Consigliere Comunale é responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

  3. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

ART. 5 - Conferimento di incarichi speciali - indice

  1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

  2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi Comunali.

  3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ART. 6 - Indennita' di presenza, missioni e rimborso spese - indice

  1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire il gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni, nella misura fissata dalla legge, oltre al rimborso delle spese di cui all’art.84 comma 3 T.U.E.L. 267/2000.

  2. Ai sensi dell’art.84 comma 4 del T.U.E.L.267/2000 ai Consiglieri e, in genere, a tutti gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i parametri delle vigenti disposizioni di legge.

  3. La liquidazione del rimborso spese per le missioni è effettuata dal Responsabile del Servizio Affari Generali, previa presentazione della seguente documentazione:

-   autorizzazione del Sindaco ad eseguire la missione;

-  documentazione fiscalmente probante relativa alle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute. Nel caso di viaggio effettuato con mezzo proprio, spetterà all’amministratore il rimborso chilometrico.

  1. Nel caso la spesa sia particolarmente rilevante e sempreché la missione sia stata preventivamente autorizzata dal Sindaco, gli amministratori possono richiedere       all’economo comunale l’anticipo di un importo pari al presunto ammontare della spesa da sostenere. Al termine della missione gli amministratori presenteranno la documentazione giustificativa della spesa, sulla base della quale si procederà alla rendicontazione definitiva e agli eventuali conguagli.

  2. Per amministratori, ai fini di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo, si intendono quelli elencati dal comma 2 dell’art.77 T.U.E.L.267/2000.

  3. Nel solo caso di missioni di durata pari o superiore ai tre giorni, è data facoltà all’amministratore di optare per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ovvero per il rimborso delle spese di viaggio e per l’indennità di missione di cui alla legge 18 dicembre 1983 n.836, come richiamata dall’art.84 comma 1 T.U.E.L.267/2000.

ART. 7 - Astensione obbligatoria - indice

  1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni pro­fessionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque sog­getti a vigilanza.

  2. Hanno l’obbligo di astenersi dalle votazioni sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

  3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

  4. I Consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che da atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 8 - Esenzione da responsabilita' - indice

  1. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto costatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contra­rio, espresso per evitare atti dai quali è deri­vato danno al Comune. L’astensione esenta da responsabilità solo ove non risulti determinante per la validità della votazione.

ART. 9 – Dimissioni - indice

  1. Ai sensi dell’art.38 comma 8 T.U.E.L.267/2000, le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Sindaco o al Consiglio, devono essere rese in forma scritta e presentate al protocollo personalmente dal consigliere dimissionario ovvero, se non presentate personalmente, devono essere autenticate ed inoltrate per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni; ai fini del computo dei giorni non si considera il giorno di presentazione.

  2. Le dimissioni devono essere presentate all’ufficio protocollo e devono essere immediatamente assunte a protocollo nell’ordine temporale di presentazione. L’originale delle dimissioni sarà trattenuto dall’ufficio per il successivo inoltro al Sindaco, mentre una copia protocollata e vistata dall’addetto al protocollo sarà immediatamente rilasciata al presentatore quale ricevuta.

  3. Le dimissioni presentate in modi o forme diverse da quanto disposto dai precedenti commi sono irricevibili e devono essere restituite immediatamente al presentatore se presente, ovvero al mittente con nota di accompagnamento motivata, a firma del responsabile del servizio da cui dipende il protocollo.

  4. Le dimissioni presentate e ricevute a protocollo nei modi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.

  5. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento a protocollo delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari , con deliberazioni separate e seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art.141 T.U.E.L.267/2000.

  6. Perché si concreti la fattispecie di scioglimento del Consiglio di cui all’art.141 comma 1 lett. b) n.3 del T.U.E.L.267/2000, le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco, devono essere presentate al protocollo personalmente o a mezzo delega ai sensi del precedente comma 1, da tutti i consiglieri dimissionari, contestualmente o contemporaneamente, intendendosi per:

-   contestualmente: le dimissioni presentate con un unico atto sottoscritto da tutti i consiglieri dimissionari, che dovranno comunque essere tutti presenti al momento della presentazione a protocollo; il responsabile del servizio competente o il titolare di Unità Operativa da cui dipende il protocollo, dovrà personalmente accertarsi della contemporanea presenza di tutti i consiglieri firmatari ed attestarne la presenza mediante annotazione a protocollo. Ove manchi anche uno solo dei firmatari, l’atto non può essere ricevuto a protocollo;

-   contemporaneamente: le dimissioni presentate con atti che, ancorché separati, siano caratterizzati da un ricevimento a protocollo nello stesso giorno, con una stretta sequenza numerica e senza soluzione di continuità. Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di ricevimento a protocollo di più atti di dimissioni, una volta ricevuto l’ultimo atto della sequenza, l’addetto al protocollo chiede ad alta ed intelligibile voce se vi sono altri consiglieri che intendono presentare le dimissioni. Ove non vi siano presenti annota a protocollo l’interruzione nella ricezione delle dimissioni. Solo le dimissioni presentate prima della annotazione di chiusura potranno essere considerate “contemporanee” ai fini dell’art.1412 T.U.E.L.267/2000.

ART.10 - Partecipazione alle sedute - indice

  1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

  2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giu­stificazione può essere fornita anche mediante una motivata comu­nicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

  3. Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione. Il Sindaco ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

  4. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

  5. I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.

  6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART.11 - Nomine ed incarichi - indice

  1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso. Ove si tratti di designare un rappresentante del Comune, anche se Consigliere, e non del Consiglio, alla nomina provvede il Sindaco ai sensi dell’art.50 comma 8 T.U.E.L.267/2000, sentiti comunque i capogruppo consiliari ove sia prevista la rappresentanza della minoranza consiliare.

  2. Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

  3. Nel caso invece che non sia prevista espressamente la forma dell’elezione,  la nomina può avvenire per designazione dei Gruppi Consiliari. In tal caso compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere o rappresentante designato.

  4. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.

  5. Per gli incarichi in società partecipate dal Comune si fa riferimento a quanto previsto dall’art.44 del vigente Statuto comunale.

ART.12 - Funzioni rappresentative - indice

  1. La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.

  2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

  3. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

  4. La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi Gruppo, convocata dal Sindaco.

ART.13 - Diritto alla consultazione di atti - indice

  1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei due giorni non festivi precedenti, durante l'ora­rio di apertura della Casa comunale.

  2. Qualora si voglia procedere alla modifica dello Statuto in vigore, all’approvazione di nuovo Statuto o all’adozione di nuovi regolamenti, di ciò deve essere data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, rispettivamente almeno trenta e quindici giorni prima dell’adunanza nella quale l’argomento verrà trattato, depositando contestualmente in Segreteria le relative proposte. Nel caso di modifiche statutarie è comunque sempre obbligatoria la convocazione della Conferenza dei Capi Gruppo ai sensi dell’art.16 comma 5 dello Statuto. Nel caso di nuovi regolamenti, fermi restando i termini di comunicazione e deposito di cui sopra, è facoltà del Sindaco convocare o meno la Conferenza dei Capi Gruppo.

  3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

  4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti Consiliari.

  5. Ai sensi dei principi di cui alla L.241/90, del regolamento comunale sull’accesso agli atti amministrativi e dell’art.43 comma 2 del T.U.E.L.267/2000 ai Consiglieri è riconosciuto il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, ivi compreso il rilascio di copie di atti e documenti, senza alcuna spesa a loro carico.

  6. A tal fine il Consigliere, ove intenda visionare documenti, può richiederlo anche verbalmente all’ufficio di riferimento mentre, ove richieda il rilascio di copie, la richiesta deve essere presentata in forma scritta, anche su appositi moduli predisposti dai servizi di segreteria. Le richieste di accesso devono essere evase nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine di trenta giorni ove non ostino cause di forza maggiore.

  7. In nessun caso il Consigliere ha l’obbligo di motivare la richiesta di accesso, né gli uffici hanno titolo per richiedere la motivazione, dato che l’accesso è di per sé motivato dall’espletamento del mandato di Consigliere. Al Consigliere non può altresì essere opposta, a motivazione del diniego, l’eventuale riservatezza o tutela della privacy di terzi, dato che lo stesso è comunque tenuto, ai sensi di legge, al mantenimento del segreto ed ai limiti nel trattamento dei dati personali nei casi previsti dalla legge.

  8. Il diritto di accesso del Consigliere ricomprende tutti quegli atti che, ancorché non strettamente riferiti alla competenza del Consiglio comunale, siano inerenti alle potenziali esplicazioni del munus di cui ciascun Consigliere è investito e, pertanto, si estende anche agli atti di natura gestionale propri della burocrazia comunale.

  9. Al fine di contemperare l’esigenza di tutela del diritto di accesso dei Consiglieri con quella del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, le richieste di accesso non possono essere generiche o indeterminate o tali da comportare adempimenti particolarmente gravosi da parte degli uffici. In particolare gli uffici non possono essere chiamati, con richieste di accesso, a svolgere attività di ricerca, di indagine o di ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti.

  10. Le richieste di accesso devono essere sempre sorrette dall’effettiva esigenza di esplicazione del mandato di Consigliere, secondo i generali principi di buona fede e di adeguatezza, essendo espressamente vietata, nel superiore interesse pubblico, ogni richiesta strumentale tendente a paralizzare o rendere difficoltoso il corretto esercizio della normale attività amministrativa.

  11. In ogni caso, anche al fine di evitare inutili spese ed adempimenti eccessivamente onerosi, per il rilascio di copie di atti particolarmente complessi e/o di cartografie, dovranno essere ricercate adeguate soluzioni in conferenza dei capigruppo che garantiscano il diritto di accesso ai gruppi consiliari, evitando oneri eccessivi per la collettività.

 

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

ART.14 – Costituzione - indice

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo Consiliare. Il Consigliere  che  intenda  appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accet­tazione da parte del nuovo gruppo.

  2. I Consiglieri che nel corso del mandato dichiarino di disso­ciarsi dal proprio gruppo senza entrare a far parte di un gruppo diverso, ai sensi dell'art.16 comma 2 dello Statuto, formeranno un unico gruppo misto. Ove il gruppo misto sia costituito da un unico consigliere, allo stesso sono riconosciuti i diritti di cui al successivo comma.

  3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri a meno che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere. A questi sono riconosciuti i diritti e la rappresen­tanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.

  4. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.

  5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo Gruppo.

  6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo più "anziano" a termini dell'art.40 T.U.E.L. 267/2000.

ART.15 - Conferenza dei capigruppo - indice

  1. I Capigruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dallo Statuto, dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

  2. La conferenza dei Capigruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento del Consiglio.

  3. Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.

  4. Della conferenza permanente predetta fa parte il Sindaco, a cui spetta il potere di convocarla.

  5. In assenza del Sindaco la convocazione e la presidenza competono rispettivamente al Vice Sindaco o all'Assessore delegato.

  6. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.

  7. Le proposte della conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio da colui che ha presieduto la relativa seduta della conferenza.

ART.16 - Funzionamento dei gruppi - indice

  1. La Giunta Municipale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della conferenza dei Capigruppo.

 

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.17 - Costituzione di commissioni consiliari - indice

  1. Il Consiglio Comunale, nel proprio ambito, può nominare commissioni    consultive permanenti e commissioni speciali.

ART.18 - Commissioni consultive permanenti - indice

  1. All'inizio di ogni periodo amministrativo potranno essere costituite le commissioni permanenti che restano in carica per l'intero man­dato. Il loro numero e le relative competenze vengono decisi dal Consiglio Comunale con la costituzione delle stesse.

  2. Le commissioni consiliari sono costituite con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza, con garanzia comunque per ogni gruppo di essere rappresentato. L'assessore o gli assessori al ramo non Consiglieri partecipano in qualità di relatori ai lavori delle Com­missioni consiliari, senza diritto di voto. La Commissione consi­liare, alla sua prima riunione, elegge il Presidente nel suo seno e lo comunica all'Ufficio segreteria del Comune. Le funzioni di segretario alla prima riunione della Commissione sono svolte dal Segretario o suo sostituto o delegato. Per le riunioni successive le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente comunale di volta in volta individuato dal Presidente della Commissione stes­sa.

  3. Il Presidente fissa l'Ordine del Giorno e convoca le commissioni con avvisi contenenti l'elenco degli affari da reca­pitarsi almeno 48 ore prima delle riunioni.

  4. Copia dell’avviso, nei termini di cui sopra, deve essere recapitata all’ufficio segreteria, che provvederà ad affiggerlo all’Albo Pretorio, al fine di dare pubblicità alla seduta della commissione.

  5. Al fine di evitare sovrapposizioni di riunioni, il Presiden­te di ogni Commissione, prima di convocare la stessa, deve infor­marsi presso l'ufficio Segreteria se per lo stesso giorno od ora sono convocate altre Commissioni.

  6. Sono sottoposte all'esame delle commissioni secondo le competenze di ciascuna le proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale che la Giunta Municipale intenderà sotto­porre al parere delle stesse.

  7. Le commissioni si esprimono sulle questioni loro sottoposte  formulando un parere che dovrà risultare da apposito verbale re­datto dal segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e trasmesso al Segretario comunale per essere inserito nel fasci­colo dell'affare da sottoporre all'approvazione del Consiglio Co­munale.

  8. La visione del verbale sarà consentita a chiunque ne avanzi espressa richiesta, sempre comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di consultazione di atti pubblici.

  9. Le singole commissioni dovranno adottare le proprie determinazioni entro un arco di tempo assai breve e comunque non superiore a giorni sette dal ricevimento delle proposte.

  10. Trascorso tale termine il provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

  11. Dovrà essere trasmessa, per conoscenza, copia dell'avviso di convocazione al Sindaco ed ai Capigruppo che non facessero parte delle commissioni stesse.

  12. Potranno partecipare altresì quei funzionari del Comune dei quali, per volontà del Presidente o per richiesta dei membri, si riterrà opportuna la presenza.

  13. Ogni commissione Consiliare può inoltre assumere iniziative per lo sviluppo e la successiva trattazione di argomenti rientranti nell'ambito della propria competenza, che il Presidente avrà cura di raccogliere e di trasmettere alla Giunta Municipale ed al Consiglio per l'eventuale trattazione nelle sedi predette.

ART.19 - Commissioni speciali o consulte - indice 

  1. Il Consiglio può procedere alla nomina di speciali commissioni o consulte, con scadenza breve o equivalente ad un mandato amministrativo, per l'esame e lo studio di particolari questioni o problemi con una valenza riconducibile agli interessi di un settore produttivo o al funzionamento di Enti deputati alla gestione di una problematica specifica.

  2. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte an­che cittadini od esperti il cui contributo sia ritenuto utile ai lavori, fermo restando che la presidenza spetta ad un Consigliere comunale.

  3. Le commissioni di cui al presente articolo funzioneranno con modalità di volta in volta definite dal Consiglio Comunale con l’atto della loro costituzione.

ART.20 - Disposizioni  comuni  alle  commissioni  consultive permanenti ed alle commissioni speciali o consultive - indice

  1. La seduta delle commissioni avrà validità con la presenza di almeno la metà dei membri; trascorsa un'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, la commissione può validamente deli­berare con la presenza di almeno un terzo dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.

  2. Nell'ambito di ogni commissione, da parte del Presidente, può essere indicato un vice Presidente che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di necessità.

  3. Due o più commissioni possono essere convocate congiuntamen­te dai Presidenti d'intesa tra loro ed in questo caso sarà redatto un unico verbale.

  4. Le commissioni formulano pareri su quanto loro sottoposto.

ART.21 - Commissioni di indagine - indice

  1. Ogni Consigliere comunale può proporre al Consiglio, con proposta scritta e motivata ed in relazione ad affari specifici, la costituzione di una commissione di indagine sull'attività del­la Giunta comunale, di suoi componenti o sull'operato di determi­nati uffici o servizi.

  2. La proposta deve essere presentata al Sindaco, che ha l'obbligo di inserirla all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

  3. La commissione è costituita, a maggioranza assoluta dei Con­siglieri, secondo la composizione di cui all'art.18 comma 2.

  4. Non possono essere eletti quali membri della commissione né il Sindaco né i Consiglieri assessori.

  5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario comunale.

  6. Nell'esercizio delle sue funzioni la commissione di indagine ha diritto di acquisire tutti gli atti e documenti ritenuti ne­cessari all'espletamento delle indagini e può disporre la convo­cazione di Amministratori o dipendenti comunali per assumere ogni informazione ritenuta utile.

  7. Al termine delle indagini il Presidente della commissione  illu­stra le risultanze delle stesse al Consiglio comunale, da tenersi in seduta segreta.

  8. Il Consiglio adotta eventuali provvedimenti o risoluzioni con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART.22 – Commissione consiliare di verifica delle linee programmatiche di governo - indice

  1. Ai sensi dell’art.12 comma 4 lett. d) dello Statuto, il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta nomina, secondo le disposizioni di cui al precedente art.18 comma 2, la commissione consiliare di verifica delle linee programmatiche dell’azione di governo.

  2. La commissione ha il compito di verificare le modalità e lo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo riferendone, in sede della seduta consiliare di approvazione del conto consuntivo, al Consiglio Comunale che adotta, ove necessario, i provvedimenti ritenuti opportuni.

  3. E’ comunque facoltà del Presidente della commissione richiedere al Sindaco, previa decisione della commissione stessa presa a maggioranza dei presenti, l’inserimento all’o.d.g. del Consiglio, di qualunque relazione o problematica la commissione intenda investire l’adunanza consiliare. Il Sindaco è tenuto ad inserire quanto richiesto all’o.d.g. del primo Consiglio utile.

  4. Le sedute delle commissioni di cui al presente e precedente articolo non sono pubbliche.

  5. Le convocazioni e le modalità di funzionamento sono le stesse delle commissioni consiliari permanenti.

  6. La presidenza delle commissioni di cui al presente e precedente articolo spetta, quali commissioni di controllo e garanzia, ad un Consigliere di minoranza, da eleggersi fra i componenti delle commissioni stesse, con voto limitato ai Consiglieri dei gruppi di minoranza.

ART.23 - Sostituzione dei componenti - indice

  1. Nei casi in cui, per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, vengano a mancare uno o più componenti delle commissioni Consiliari, il Consiglio Comunale stesso dovrà adottare i conse­guenti provvedimenti nella seduta successiva al verificarsi dell'evento.

 

TITOLO II - Norme per la convocazione del consiglio

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART.24 – Competenza - indice

  1. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.

  2. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco la con­vocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di Statuto.

  3. A norma dell'art.12 comma 1 dello Statuto comunale, la pri­ma adunanza del Consiglio neoeletto è disposta dal Sindaco.

  4. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, anche in seduta straordinaria, entro venti giorni ove ne sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri; la richiesta deve motivare e specificare esattamente le questioni da inserire all’o.d.g.

  5. L’avviso di convocazione deve obbligatoriamente contenere:

a)   L’intestazione “COMUNE DI CUTIGLIANO”

b)   La data, l’ora e il luogo della seduta consiliare

c)   La qualificazione della sessione, se “ordinaria” o “straordinaria”

d)   La qualificazione della seduta, se “pubblica” o “segreta”

e)   L’ordine del giorno degli affari da trattare

f)   Gli eventuali affari da trattare in seduta segreta

g)   La data, l’ora e il luogo della eventuale seduta di seconda convocazione, ove la prima vada deserta, obbligatoriamente in caso di sessioni ordinarie. La seduta di seconda convocazione può essere prevista anche nello stesso giorno della seduta di prima convocazione, comunque almeno un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

h)   La data di emissione della convocazione e, all’originale, la firma del Sindaco.

ART.25 - Notifica ai consiglieri - indice

  1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.

  2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art.139 c.p.c.

  3. Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta Consiliare.

  4. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.

  5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per scritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

  6. Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento e con preavviso telegrafico della data e ora della convocazione.

  7. Nei casi regolati dal precedente comma, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento e del preavviso telegrafico si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

ART.26 - Termini per la notifica - indice

  1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque  giorni  prima di quello stabilito per la riunione. Per il calcolo dei giorni si computa il giorno della notifica, ma non quello della seduta.

  2. Hanno carattere di sessione ordinaria tutte le sedute consiliari, a meno che le stesse non siano qualificate straordinarie dal Sindaco ai sensi dell’art.18 comma 6 dello Statuto.

  3. Il recapito dell’invito per le sedute straordinarie deve avvenire almeno tre giorni  prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui al presente comma e al precedente comma 1, sono inclusi anche i giorni festivi.

  4. Qualora una seduta venga sospesa, la trattazione degli affari rimasti è rinviata ad altra data. La seduta rinviata non è qualificabile come seduta di seconda convocazione.

  5. Nel caso che la data della seduta rinviata sia comunicata dal Sindaco direttamente nella seduta, si procederà alla notifica della convocazione, anche in deroga ai termini minimi previsti per la convocazione del Consiglio, ai soli Consiglieri assenti. Ove invece la data non sia comunicata nella seduta, occorrerà procedere a nuova notifica della convocazione nei termini di regolamento.

ART.27 - Convocazione d'urgenza - indice

  1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

  2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno il giorno antecedente la seduta.

  3. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

  4. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può negare, ad istanza di un Consigliere e a maggioranza dei presenti, che sussistano i motivi di urgenza.

  5. Ove il Consiglio neghi la motivazione d’urgenza, il Sindaco dispone lo scioglimento della seduta e procede a nuova convocazione del Consiglio nei modi ordinari.

 

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO

ART.28 - Norme di compilazione - indice

  1. L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria, straordinaria o d’urgenza, ne costituisce l'ordine del giorno.

  2. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

  3. Spetta al Sindaco la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.29

  4. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

  5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'albo pretorio del Comune negli stessi termini di cui agli artt.26 e 27, a cura del Segretario Comunale.

ART.29 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno - indice

  1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Ammini­strazione e Presidente del Consiglio, ed ai Consiglieri Comunali, componenti del massimo or­gano rappresentativo della volontà popolare.

  2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presen­tate in forma scritta, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.

  3. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio qualora, sentito il Segretario comunale, non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Può decidere altresì di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno qualora la consideri sconveniente per il Comune o comunque non meritevole di esame. Di tale decisione deve essere data comunicazione scritta al Consigliere proponente, entro 15 giorni da quello in cui pervenne la proposta. Il Sindaco è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno la proposta o gli argomenti quando ne sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri, ai sensi del precedente art.24 comma 4.

  4. Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

  5. Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne ri­chiesta scritta al Sindaco, almeno 24 ore prima di quella fis­sata per l'adunanza ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

  6. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata, ne dispone l’iscrizione all’o.d.g. del successivo Consiglio.

 

TITOLO III - Le adunanze consiliari

CAPO I - LA SEDE

ART.30 - La sede delle riunioni - indice

  1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede Comunale in apposita sala.

  2. Il Sindaco, con suo provvedimento, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia mo­tivato da ragioni di carattere sociale o politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in luogo diverso dalla sede comu­nale quando ne sia motivatamente richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

  3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

 

CAPO II - IL PRESIDENTE

ART.31 - Presidenza nelle sedute. - indice

  1. La presidenza delle sedute consiliari, ivi compresa la prima seduta del Consiglio neo eletto, spetta al Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Sindaco, se Consigliere comunale, ovvero al Consigliere che, fra i presenti, risulta il più “anziano” secondo i requi­siti precisati dall'art.40 T.U.E.L. 267/2000.

ART.32 - Poteri del sindaco quale presidente del consiglio - indice

  1. Il Presidente dell'assemblea consiliare, restando comunque garantite tutte le prerogative di Consigliere comunale,  rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

  2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

  3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

  4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

ART.33 - Cessazione dalla carica - indice

Nei casi di cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt.53 e 141 del T.U.E.L.267/2000.

 

CAPO III - GLI SCRUTATORI

ART.34 - Nomina ed attribuzioni - indice

  1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Sindaco designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.

  2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere,   fra gli scrutatori.

  3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Sindaco, che provvede a sostituirli.

  4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Sindaco, assistito dagli scrutatori.

  5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

  6. Il Sindaco, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

  7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Sindaco e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

  8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

  9. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Sindaco, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

  10. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

  11. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

  12. Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Sindaco.

 

CAPO IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

ART.35 - Sedute di prima convocazione - indice

  1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avvi­so di convocazione.

  2. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, sen­za diritto di voto, gli Assessori comunali non Consiglieri.

  3. Verificato, tramite appello nominale, il prescritto numero legale il Sindaco annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto.

  4. In caso contrario il Sindaco, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza di prima convocazione quindi, se si tratti di sessione ordinaria, dichiara aperta la seduta di seconda convocazione se nell’avviso di convocazione è stato previsto che la seconda convocazione si tenesse nello stesso giorno e se sia accertata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri. Se la seconda convocazione è invece prevista in giorno diverso, dispone il rinvio alla seduta di seconda convocazione, congedando i Consiglieri presenti. In quest’ultimo caso non occorrerà procedere a nuova notifica dell’avviso di convocazione.

  5. In caso di sessione straordinaria, ove non sia prevista la seconda convocazione nell’avviso, il Sindaco dichiara deserta la seduta e congeda i Consiglieri presenti, disponendo il rinnovo della notifica dell’avviso di convocazione ai Consiglieri per la seduta di seconda convocazione.

  6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

  7. Il Sindaco, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

  8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Sindaco, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

  9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta ovvero, se previsto nell’avviso di convocazione, il Sindaco ha facoltà di disporre che la seduta prosegua come seduta di seconda convocazione, sempre che sia presente il numero sufficiente di Consiglieri.

  10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale.

ART.36 - Numero legale - indice

  1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

  2. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri.

  3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

  4. Nel computo del numero dei componenti il Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

ART.37 - Sedute di seconda convocazione - indice

  1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

  2. La seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

  3. Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

  4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono quelli previsti nell’avviso di convocazione.

  5. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.

  6. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

 

CAPO V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART.38 - Sedute pubbliche - indice

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

  2. Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone, ai sensi del successivo articolo.

  3. Si deliberano comunque in seduta pubblica e a voto palese, i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

ART.39 - Sedute segrete - indice

  1. La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino discussione e apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto considerazioni in ordine al conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone, quando tali discussioni possano comunque negativamente incidere sulla dignità o decoro personale dei soggetti passivi della discussione.

  2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

  3. Durante la seduta segreta possono restare in aula  solo i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART.40 - Adunanze "aperte" - indice

  1. Quando particolari motivi di ordine sociale o politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art.30 del presente regolamento. Il Sindaco è tenuto a convocare  l'a­dunanza "aperta" quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

  2. Tali adunanze hanno sempre carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, anche di al­tri Comuni, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia e delle forze sociali, politiche e sindacali e tutti i cittadini interessati ai temi da discutere.

  3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

  4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

  5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

 

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART.41 - Comportamento dei consiglieri - indice

  1. I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

  2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

  3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.

  4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

ART.42 - Norme generali per gli interventi - indice

  1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

  2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art.41, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

  3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

  4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

  5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art.48.

  6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Sindaco, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

  7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

  8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

ART.43 - Tumulti in aula - indice

  1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

  2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio. La nuova convocazione ha carattere di prima convocazione.

ART.44 - Comportamento del pubblico - indice

  1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che  li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Municipale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.

  2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

  3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dal­le decisioni adottate dal Consiglio.

  4. Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.

  5. Il Sindaco, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento o non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedenti commi e, nei casi più gravi, può ordinarne l'arresto.

  6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Sindaco può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

  7. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

ART.45 - Ammissione di funzionari in aula - indice

  1. Il Sindaco, per le esigenze dell'Amministrazione o su ri­chiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i fun­zionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

  2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

  3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

 

CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART.46 – Comunicazioni. Ordine dei lavori - indice

  1. Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e del­la Giunta comunale su fatti e circostanze di particolare rilie­vo.

  2. In tale momento ogni Consigliere può richiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

  3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Sindaco e dei Consiglieri che intervengano, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

  4. Le comunicazioni del Sindaco precedono quelle dei Consiglieri.

  5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

  6. Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

  7. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente art.28, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

  8. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

ART.47 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g. - indice

  1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

  2. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifi­chino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

  3. Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma del precedente articolo.

  4. Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.

  5. Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

  6. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART.48 - Norme per la discussione generale - indice

  1. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

  2. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

  3. Se dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

  4. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo gruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

  5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

  6. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

  7. Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

  8. Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque.

  9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Sindaco, dopo aver richiamato l'oratore a concludere ed ove lo stesso non concluda il suo intervento, gli toglie la parola.

ART.49 - Gli emendamenti - indice

  1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

  2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Sindaco, prima che inizi la illustrazione di un argomento.

  3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

  4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

  5. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

  6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

  7. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

ART.50 - Questione pregiudiziale o sospensiva - indice