COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 


 

REGOLAMENTO  COMUNALE  RELATIVO
ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN SEDE  FISSA

 

Approvato con deliberazione C.C. n. 116/2000

 

INDICE

PARTE I
Art. 1 -  Oggetto e Finalità
Art. 2 -  Definizioni
Art. 3 -  Requisiti per l'esercizio del commercio
Art. 4 -  Requisito dell'età
Art. 5 -  Requisiti morali
Art. 6 - Requisiti professionali
Art. 7 -  Comunicazione per l'apertura di esercizi di vicinato. Applicazione della Legge n. 241/90
Art. 8 - Esercizio congiunto Ingrosso/Dettaglio
Art. 9 -  Forme particolari di commercio
Art. 10 -  Attività di vendita temporanee
Art. 11 - Subentro in attività all' ingrosso
Art. 12 -  Sospensione dell'attività
Art. 13 - Ottemperanza di giudicato amministrativo
Art. 14 - Ampliamento degli esercizi di vicinato
Art. 15 -  Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazione
Art. 16 - Pubblicità dei prezzi

PARTE II
Art. 17 -  Comunicazione per l'apertura esercizi di vicinato. Istruttoria . Decisioni
Art. 18 - Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato
Art. 19 -  Servizi di interesse pubblico svolti dagli esercizi di vicinato
Art. 20  -  Nuove aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e del settore merceologico, degli esercizi commerciali

PARTE  III
Art. 21 - Orario di apertura e chiusura per i Comuni classificati come "turistici" o come "città d'arte"

PARTE  IV
Art. 22 -  Subingresso negli esercizi di vendita al minuto
Art. 23 - Cessazione dell'attività

PARTE   V
Art. 24 - Vendite di liquidazione
Art. 25 - Vendite di fine stagione o saldi
Art. 26 - Vendite promozionali

PARTE  VI
Art. 27 - Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi pubblici

PARTE   VII
Art. 28 - Vendite negli spacci interni
Art. 29 - Vendita a mezzo di apparecchi automatici
Art. 30 - Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione
Art. 31 - Vendite al domicilio del consumatore
Art. 32 - Vendita e propaganda ai fini commerciali
Art. 33 - Forme speciali di vendita

PARTE   VIII
Art. 34 - Sanzioni e revoche
Art. 35 - Entrata in vigore


PARTE I

 

Art. 1 -  Oggetto e Finalità - indice

  1. Il presente regolamento ha lo scopo di integrare il regolamento comunale di polizia locale come previsto dal regolamento della regione Toscana n. 4 del 26/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 114/98 e della Legge Regionale n. 28 del 17/05/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 -  Definizioni - indice

  1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere.

  2. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento valutata ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate alla concessione od autorizzazione edilizia.

  3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato, funzionalmente e strutturalmente, con altro utilizzato a scopo commerciale.

  4. Ad ogni esercizio commerciale, come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 114/1998. Nello stesso esercizio compatibilmente al rispetto dei requisiti igienico sanitari di legge e di sicurezza, possono coesistere altre autorizzazioni, previste da normative diverse dal D. Lgs. 114/1998, intestate allo stesso soggetto.

  5. La vendita di prodotti propri nei locali di produzione od in altri ad essi adiacenti può essere effettuata da industriali e da artigiani, in condizione di igiene e sicurezza prevista dalla normative vigente, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. la superficie di vendita non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato.

  6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali dove vengono vendute le merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ( mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato. La parte rimanente alla quale il pubblico non può accedere per gli acquisti, deve essere utilizzata come magazzino, deposito o superficie espositiva.
    A tale fine, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'obbligo tra comune ed operatore commerciale che va ad integrare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. 114/98. Il mancato rispetto dell'atto d'obbligo comporta la perdita di efficacia delle comunicazioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 114/98.

  7. La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, come definiti al comma 10, non comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.

  8. Non costituiscono superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

  9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, gli esercizi sono classificati come previsto dall'art. 4, del D. Lgs. 114/1998.

  10. Per centro polifunzionale di servizi, s'intende uno o più servizi commerciali ubicati in un'unica struttura o complesso immobiliare che possono essere realizzati, anche "precariamente", su area pubblica, eventualmente integrata con un distributore di carburante cui si può associare una pluralità di altri servizi, quali ad esempio:

  1. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisando il periodo della stessa.

  2. Per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio

  3. Per gestore di aziende commerciali al dettaglio s'intende il soggetto al quale l'azienda è stata  trasferita affinché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.

  4. Per requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli precisati all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998.

  5. I modelli denominati COMM 1, COMM 2 e COMM 3 corrispondono ai modelli approvati dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs 281/1997, pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 94 del 23/04/1999, da utilizzare come segue: modello COMM 1: comunicazione per gli esercizi al dettaglio definiti di "vicinato" relativa a: aperture, subingressi, variazioni, cessazioni attività. Modello COMM 2: domanda di autorizzazione per medie grandi strutture per aperture, variazioni. Modello COMM 3: comunicazioni per medie grandi strutture per subingresso, variazioni, cessazioni di attività.

  6. E' preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato, come tale, al Comune dal titolare dell'attività. Alla comunicazione deve essere allegato l'atto di delega sottoscritto, in segno di accettazione, dal delegato, con firme autenticate nei modi di legge. Si può essere preposti soltanto per conto di società. Il preposto deve possedere i requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio previsti dalla normative vigente.

  7. "Concentrazione" è la riunione di una nuova struttura di vendita di esercizi di vicinato di medesima titolarità all'atto della richiesta.

  8. reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati è il reimpiego degli occupati dell'anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. i lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento

  9. Qualificazione professionale adeguata al settore alimentare è l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore alimentare, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità  di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS, o aver frequentato con esito favorevole un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione, o essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC di cui alla Legge 11/06/71 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art 12 c. 2 del D.M. 4/08/88 n. 375.

  10. Il titolare, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentare e non alimentare ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria e fatte salve le disposizioni che riguardano la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali, mantenendo però gli stessi rapporti di superficie indicati nella autorizzazione di cui alla citata legge n. 426.

  11. Aree commerciali integrate: sono le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede in Frazione Pian di Novello Loc.  La Pianaccina è previsto un insediamento commerciale di modeste dimensioni dove possono essere realizzati solo esercizi di vicinato.

  12. "Centro Storico" è l'area che, dallo strumento urbanistico comunale, è classificata come zona "A", ai sensi della vigente normativa.

  13. Per utilizzatori in grande di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 114/98 si intendono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i loro consorzi, gli organismi associativi costituiti esclusivamente tra titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi per procedere agli acquisti, in comune, dei prodotti necessari per le loro attività.

Art. 3 -  Requisiti per l'esercizio del commercio - indice

  1. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso disciplinato dal D. Lgs. n. 114/98 è articolato in due settori:1) alimentare e 2) non alimentare.

  2. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo 5.

  3. Nelle imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo, da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere, da chi le rappresenta in Italia.

  4. Per il settore alimentare, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, nelle imprese individuali; da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente; da chi rappresenta in Italia, un'impresa estera o da un relativo preposto.

  5. Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato nei modi di legge dal soggetto interessato.

  6. I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune. per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono accertati dalla Camera di Commercio.

Art. 4 -  Requisito dell'età - indice

  1. Il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, può esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del tribunale da chi, non avendola raggiunta, è emancipato di diritto, ai sensi dell'art. 390 c.c.
    All'inabilitato ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione, a seguito di acquisto della titolarità di un'azienda a causa di morte o per donazione.

Art. 5 -  Requisiti morali - indice

  1. La condanna per i reati indicati all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98, emessa con l'annotazione di "non menzione", è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale.

  2. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione.

  3. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività commerciale. Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto di patteggiamento, rispettivamente entro cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare estinto e , pertanto, non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. L'effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

  4. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto di ufficio dal comune, richiedendo il certificato generale al casellario Giudiziale della Procura della Repubblica e carichi pendenti

  5. Una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire un'attività commerciale ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.

Art. 6 - Requisiti professionali - indice

  1. Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare occorre avere frequentato con esito positivo, un corso specifico di formazione professionale per il settore alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione.
    Non sono,  pertanto, ritenuti idonei, al fine dell'accertamento dei requisiti:

  1. L'esercizio in proprio dell'attività di vendita, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari, è comprovato anche dalla posizione di socio di società di persone e di amministratore o institore di società di capitali o di altro organismo collettivo.
    Possiedono il requisito dell'esercizio in proprio:

  1. La qualifica di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione di un'impresa che esercita la vendita di prodotti alimentari si ritiene posseduta da chi svolga mansioni direttamente attinenti alla somministrazione, lavorazione, trasformazione di alimenti o bevande.

  2. Il requisito di dipendente qualificato è comprovato sulla base di idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha prestato la propria opera.
    Lo stato di dipendente qualificato può essere comprovato alternativamente dalla documentazione: Modelli 01/M relativi alla denuncia annuale all'INPS della retribuzione, libretto di lavoro, dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, dichiarazione sostitutiva della atto di notorietà del datore di lavoro, busta paga, dichiarazione dei redditi.
    E' idonea a comprovare detto requisito anche l'attività svolta all'estero, debitamente documentata.

  3. Il requisito di familiare coadiutore è comprovato dalla iscrizione all'INPS, gestione commercianti e/o artigiani.

  4. Non ha valore la collaborazione familiare svolta all'estero, se non documentata nei modi di legge.

  5. La pratica professionale in qualità di titolare, dipendente, collaboratore, deve essere acquisita per due anni negli ultimi cinque, che precedono la sottoscrizione della "comunicazione" per gli esercizi di vicinato.

  6. L'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio - REC - per il gruppo alimentare, carni, o la ex tabella VIII, nel periodo che va dal 24 aprile 1994, al 24 aprile 1999, è provata sia da chi si è iscritto al REC entro detto arco di tempo oppure vi è stato iscritto o comunque è rimasto iscritto, sulla base di un provvedimento camerale.

  7. Per vendere i prodotti che rientrano nelle tabelle speciali per le tabaccherie, farmacie e distributori di carburante, nonché i giornali e le riviste, è richiesto il possesso dei requisiti personali previsti dal D. Lgs. 114/98. Qualora vengano venduti prodotti alimentari è richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. n. 114/98.

  8. L'esercizio in proprio dell'attività commerciale è autocertificato e provato dall'iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

  9. L'associazione in partecipazione è comprovata da copia del relativo contratto debitamente registrato e dalla dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Art. 7 -  Comunicazione per l'apertura di esercizi di vicinato. Applicazione della Legge n. 241/90 - indice

  1. All'atto della presentazione della "comunicazione" relativa agli esercizi di vicinato per l'apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita, sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

  1. Per le comunicazioni inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al precedente comma 1.

  2. I termini per l'efficacia della comunicazione relativa agli esercizi di vicinato decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

  3. Qualora la comunicazione non sia regolare e completa il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause dell'irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della denuncia regolare.

  4. I termini di cui al precedente comma 3 possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non sia già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla comunicazione, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

  5. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 3 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di ci al precedente comma 3.

Art. 8 - Esercizio congiunto Ingrosso/Dettaglio - indice

  1. Coloro che, dalla data del 24 aprile 1999 svolgevano, in uno stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti indicati all'art. 1 comma 5 della Legge n. 426/71, possono continuare ad esercitarla, alle stesse condizioni.

  2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

  1. L'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso e al dettaglio, in una stessa struttura commerciale, può essere svolto in locali che abbiano, ciascuno, un proprio ingresso dall'esterno. Detti locali possono essere dotati anche di aperture che li rendano tra loro intercomunicanti a condizione, però che le stesse non siano accessibili ed utilizzabili dal pubblico.

Art. 9 -  Forme particolari di commercio - indice

  1. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

  2. Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto, alimentare - non alimentare. Pertanto, qualora detti esercizi si limitino alla vendita di prodotti non direttamente commestibili (oltre, ad esempi, alle creme, oli, saponi, ecc., anche le erbe per tisane varie), sono da considerare esercizi non alimentari, mentre quando i prodotti venduti comprendono anche alimenti ( ad esempio marmellate, caramelle, pasta dietetica, ecc:) tali esercizi sono da considerare appartenenti al settore merceologico alimentare ed in quanto tali assoggettati alle norme dettate dal D.lgs n. 114/98 per tale settore, in particolare all'obbligo della sussistenza, negli operatori, dei requisiti di formazione professionale specifica.

  3. Coloro che alla data del 24 aprile 1999 erano in possesso dell'autorizzazione ai sensi della Legge n. 32/68 possono continuare a vendere soltanto i surgelati.

  4. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.

  5. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore ai fini promozionali, o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.

  6. Chi ha titolo per vendere al dettaglio prodotti alimentari può, parimenti, poter vendergli stessi prodotti allo stato di "surgelati".

  7. Il commercio al dettaglio di "oggetti preziosi" è subordinato anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del R.D. n. 773/1931.

  8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di un'attività ricettiva che unitamente al servizio ricettivo effettuava, alla data del 24 aprile 1999, l'attività di vendita di giornali, riviste, pellicole, videocassette, cartoline, e francobolli alle persone alloggiate può continuare ad esercitarla, alle stesse condizioni.

  9. Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetto dell'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, oltre all'autorizzazione richiesta dal D. Lgs. 114/98, occorre essere in possesso dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.

  10. Gli esercenti il commercio di cose usate, oltre alla comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98, se in locali di vicinato, sono tenuti a fare al Comune la dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del TULPS, approvato con RD n. 773 /1931 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con RD n. 635/1940.

  11. I produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 cod. civ., alla L. n. 125/1959 e successive modifiche, ed alla legge n. 5971963 e successive modifiche, devono  denunciare l'inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, come riformulato dall'art. 2 , c. 10 della L. n. 537/1993

  12. I pescatori e i loro consorzi, nonché i cacciatori, singoli od associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita di prodotti direttamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell'esercizio dei diritti erbatico, fungatico e simili, devono dichiarare l'inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L.N. 241/1990, come riformulato dall'art. 2 c. 10 della L. N. 537/1993.

Art. 10 -  Attività di vendita temporanee - indice

  1. In occasioni di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. . Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato. Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio si possono rilasciare anche per siti o luoghi non a destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza ed igienicità dei luoghi, nei modi di legge. L'istanza deve pervenire al Comune entro e non oltre  i trenta giorni precedenti l'autorizzazione per la vendita. Il responsabile del procedimento deve fornire risposta entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. Eventuali pareri interni ed esterni vengono raccolti attraverso la conferenza dei servizi. Qualora non venga fornita risposta entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda l'istanza si intende assentita.

Art. 11 - Subentro in attività all' ingrosso - indice

  1. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte nella titolarità o nella gestione di un'attività commerciale all'ingrosso, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per poterla gestire. Detti requisiti vanno comunicati alla Camera di Commercio territorialmente competente.

  2. Qualora non acquisisca requisiti stessi entro il termine un anno decorrente dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante  causa.

  3. Il termine è prorogato, su richiesta dell'interessato, quando la mancata acquisizione dei requisiti non è imputabile a volontà o comportamento dell'interessato.

  4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dall'acquisto del titolo, fermo il disposto del comma 2.

Art. 12 -  Sospensione dell'attività - indice

  1. Della data di inizio della sospensione dell'attività nell'esercizio di vendita al pubblico il titolare deve dare notizia al comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

Art. 13 - Ottemperanza di giudicato amministrativo - indice

  1. Coloro a cui favore è stato deciso, in via definitiva, un ricorso avverso il diniego alla comunicazione di non efficacia della dichiarazione di inizio di attività per i negozi di vicinato, hanno diritto di ottenere dal Comune il permesso ad iniziare l'attività, se non siano sopravvenuti nuovi elementi ostativi e/o nuove normative, successivamente alla decisione, che impediscono l'inizio dell'attività.

Art. 14 - Ampliamento degli esercizi di vicinato - indice

  1. A decorrere dal 24 aprile 1998, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio di cui all'art. 24 della Legge 426/71 che operano in una superficie di vendita, inferiore a Mq 150, hanno diritto di ampliare la stessa fino al raggiungimento del limite suddetto.
    Dell' effettuato ampliamento deve essere data notizia al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando, nella stessa, la nuova superficie di vendita dell'esercizio, il titolo di disponibilità della stessa, gli estremi della agibilità a fini commerciali, nonché dell'autorizzazione o nulla osta sanitari, se necessari in relazione ai prodotti commercializzati. Sono fatte salve le prescrizioni di carattere urbanistico- commerciale previste dalla normativa regionale.

Art. 15 -  Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazione - indice

  1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio di attività per gli esercizi di vicinato, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione.
    La persona giuridica o società hanno l'onere di darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese.

  2. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

  3. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al precedente comma 1 comunica alla persona giuridica o società, "la presa d'atto" della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.

  4. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato.

  5. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell'atto di trasformazione al registro delle imprese tenuto dalla camera di Commercio precisando, nella comunicazione gli estremi dell'atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.

  6. A seguito della comunicazione  il Comune procede agli adempimenti di cui al precedente comma 3, nello stesso termine previsto.

Art. 16 - Pubblicità dei prezzi - indice

  1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, come stabilito dall'art. 14 dal D. Lgs 114-98 nonché dal D. Lgs del 25-02-2000 n. 80, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.

  2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto piu idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta anche dall'esterno dell'esercizio di vendita.

 

PARTE II

Art. 17 -  Comunicazione per l'apertura esercizi di vicinato.
Istruttoria . Decisioni - indice

  1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita ed il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al Comune apposita comunicazione utilizzando per lo scopo, il modello COMM 1.

  2. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune - Ufficio Protocollo oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  3. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione della comunicazione.

  4. Per la comunicazione presentata direttamente, la data di arrivo coincide con quella  della relativa registrazione nel protocollo generale di arrivo della corrispondenza. Per quella inviata a mezzo servizio postale fa fede il timbro a data apposto dall' ufficio postale accettante.

  5. All'atto della presentazione della comunicazione, al soggetto interessato viene rilasciata una ricevuta con le modalità indicate alla'art. 7, commi 1 e 2 del presente Regolamento.

  6. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento lo rende noto al soggetto interessato, nei modi, termini e con gli effetti precisati all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento.

  7. Se la comunicazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:

       L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere B,C,D può essere effettuato anche a mezzo della Conferenza dei Servizi, da convocare dal responsabile del procedimento.

  1. I servizi interni devono fornire motivata risposta al Servizio Commercio entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

  2. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'ufficio o servizio competente procede all'archiviazione della pratica, senza necessità di emanare alcun provvedimento.

  3. In caso di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività oggetto di comunicazione.

  4. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:

Art. 18 - Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato - indice

  1. Negli esercizi di vicinati abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.

  2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie , banche, panche, staffe murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l'uso.

  3. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù", dei prodotti offerti,  con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.

Art. 19 -  Servizi di interesse pubblico svolti dagli esercizi di vicinato - indice

  1. Gli esercizi di vicinato, possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, anche i seguenti altri servizi di interesse pubblico:

Art. 20  -  Nuove aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e del settore merceologico, degli esercizi commerciali - indice

  1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e del settore merceologico, sono consentite soltanto nelle zone d'insediamento commerciale.

  2. Le nuove aperture sono soggette:

a)   a "comunicazione" nel caso di esercizi di vicinato, previa verifica della conformità urbanistica.

  1. Il trasferimento di sede è consentito solo se avviene nelle zone previste, sotto il profilo urbanistico, a destinazione commerciale ed è soggetto:

a)  a comunicazione per gli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto indicato nel precedente comma 2.

  1. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico è soggetta:

a)  a comunicazione negli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto precisato al precedente comma 2.

 

PARTE  III

 

Art. 21 - Orario di apertura e chiusura per i Comuni classificati come "turistici" o come "città d'arte" - indice

  1. Constatato che il Comune di Cutigliano è stato riconosciuto dalla Regione Toscana comune ad economia prevalentemente turistica, in materia di orari valgono le disposizioni dettate dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01/09/2000.

 

PARTE  IV

 

Art. 22 -  Subingresso negli esercizi di vendita al minuto - indice

  1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, di esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune.

  2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell'esercizio. Per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs 114-98, di continuare l'attività del dante causa.

  3. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata utilizzando il modello COMM 1 per gli esercizi di vicinato.

  4. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

       In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114-98. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art.. 5 del D. Lgs 114-98 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.

  1. L'atto di trasferimento dell'esercizio deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata registrata.

  2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro dodici mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

  3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo averli acquistati e presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro dodici mesi, decade il diritto di esercitare l'attività del dante causa.

  4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data d acquisto del titolo.

  5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed aver comunque presentato apposita comunicazione di subingresso al comune nei termini di cui al precedente comma 4. Decade da tale diritto nel caso in cui non acquisisca i requisiti professionali entro un anno dall'atto di trasferimento dell'esercizio. decade inoltre se, dopo aver acquisito i requisiti professionali e comunicato il subentro , non dà inizio all'attività entro un anno

  6. Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune incaricando, per la conduzione dell'esercizio, una persona idonea, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di un anno, decorrente dalla data di cessazione di incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell'anno, deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga dei termini di decadenza.

  7. Qualora nello stesso locale, siano esercitate, da uno stesso soggetto l'attività di cui al D. Lgs. 114-98, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L. n. 287-91, la vendita di giornali e riviste di cui alla L. n. 416-91 e successive modificazioni od altra attività, le stesse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

  8. Le attività di vendita di cui alla tabelle speciali riservate ai distributori di carburante, farmacie e rivendite di generi di monopolio non possono formare oggetto di atti di cessione a terzi se non unitamente all'attività principale alla quale ineriscono.

  9. All'atto della richiesta devono essere precisati gli estremi della licenza alla quale dette tabelle speciali vengono abbinate.

Art. 23 - Cessazione dell'attività - indice

  1. La cessazione dell'attività degli esercizi di  vendita al dettaglio deve essere comunicata al Comune utilizzando il modello COMM 1 per gli esercizi di vicinato.

  

PARTE   V

 

Art. 24 - Vendite di liquidazione - indice

  1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2 del D.Lgs n. 114/98 e dall'art. 15 del Regolamento della Regione n. 4 del 26/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni per effetto della L.R. n. 28 del 17/05/99.

  2. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita stessa.

  3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio a mezzo di servizio postale, con il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.

  4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

  1. Nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, devono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

  2. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata no superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali.

  3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

  4. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.

  5. Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

  6. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

  7. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in  percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto  o del ribasso: tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.

  8. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

  9. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune ( per quelle inviate a mezzo servizio postale: data e numero della raccomandata; per quelle consegnate direttamente: data e numero del protocollo generale di arrivo della corrispondenza) nonché la durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli:

  10. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere , a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

Art. 25 - Vendite di fine stagione o saldi - indice

  1. Le Vendite di fine stagione, come definite dall'art. 15, comma 3 del D. Lgs n. 114/98 e dall'art. 16 del Regolamento della Regione n. 4 del 26/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni per effetto della L.R: n. 28 del 17/05/99 possono essere effettuate nei periodi seguenti dell'anno:

  1. Il comune d'intesa con la Camera di Commercio, sentite le organizzazioni del commercio e dei consumatori, può individuare, entro il mese di novembre di ogni anno, periodi diversi da quelli sopra indicati, da valere per l'anno successivo.

  2. L'individuazione di periodi diversi da quelli indicati al precedente comma 1 è effettuata dalla Giunta Municipale.

  3. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non sono venduti entro un determinato periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

  1. Il comune può estendere l'elenco dei prodotti di cui al precedente comma 4 sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative. Il provvedimento relativo è adottato dalla Giunta Municipale.

  2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima indicando:

  1. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio a mezzo di servizio postale, con il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.

  2. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

  3. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in  percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto  o del ribasso: tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.

  4. Durante il periodo nel quale vengono effettuate le vendite di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito.

  5. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

  6. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune ( per quelle inviate a mezzo servizio postale: data e numero della raccomandata; per quelle consegnate direttamente: data e numero del protocollo generale di arrivo della corrispondenza) nonché la durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

  7. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere , a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata

Art. 26 - Vendite promozionali - indice

  1. Le vendite promozionali, sono definite dall'art. 15 commi 1 e 4 del D. Lgs n. 114/98 e dall'art. 16 bis della legge Regionale n. 4 del 26/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni apportate per effetto della L.R. n. 28 del 17/05/99, possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici e per i periodi di tempo limitato nell'arco dell' anno.

  2. Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale, questa ultimi come individuati dal precedente art.24, appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi. Le vendite dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti di igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.

  3. Chi intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione scritta al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio, precisando nella stessa la durata della vendita ed il genere dei prodotti oggetto di promozione. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune - Ufficio Protocollo, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le osservazioni pubblicitarie devono contenere gli estremi della comunicazione al Comune: data e numero della raccomandata oppure di registrazione nel protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

  4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

  5. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in  percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto  o del ribasso: tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.

  6. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

  7. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune ( per quelle inviate a mezzo servizio postale: data e numero della raccomandata; per quelle consegnate direttamente: data e numero del protocollo generale di arrivo della corrispondenza) nonché la durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

  8. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere , a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

 

PARTE  VII

 

Art. 27 - Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi pubblici - indice

  1. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale  sull'occupazione di suolo ed arre pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 017 del 28/02/1996

 

PARTE   VII

 

Art. 28 - Vendite negli spacci interni - indice

  1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo di accedervi e deve essere fatta in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.

  2. Chi intende effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio. Il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico- sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.

  3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

  4. Per l'istruttoria sulla comunicazione si rimanda a quanto previsto all'art.33 del presente regolamento.

Art. 29 - Vendita a mezzo di apparecchi automatici - indice

  1. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione degli apparecchi, le loro caratteristiche funzionali e misure di ingombro.

  2. Se l'apparecchio viene istallato su area pubblica, deve essere richiesto il permesso per l'occupazione della stessa precisando la superficie che si intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione degli apparecchi stessi e la durata dell'occupazione. La richiesta deve contenere l'impegno a rispettare le regole e condizioni che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda il pagamento del canone o tassa.

  3. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in locale esclusivo, appositamente attrezzato, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.

  4. Se non c'è occupazione di suolo pubblico, l'attività deve essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini. Se c'è occupazione di suolo pubblico oltre al decorso dei 30 giorni, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo stesso.

  5. Per l'istruttoria sulla comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento

Art. 30 - Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione - indice

  1. Chi intende effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.

  3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del comune, senza che il comune stesso abbia emesso atti interruttori del termine.

  4. Per l'istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1 si rimanda a quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento.

  5. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

  6. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate mediante televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterla in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs n. 114/98 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed in numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

  7. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

  8. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto di terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall' art. 115 del TULPS, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/31.

  9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50 del 15/01/92, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 31 - Vendite al domicilio del consumatore - indice

  1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

  2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1.

  3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.

  4. Il soggetto di cui al precedente comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98

  5. Gli eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato secondo le modalità di cui all' art. 19 commi 4,5,6 del D.Lgs n. 114/98.

  6. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l'imprenditore, anche se commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, che effettua personalmente le vendite di cui al presente comma 1.

  7. Per l'istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1 si rimanda a quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 32 - Vendita e propaganda ai fini commerciali - indice

  1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l'illustrazione di cataloghi, l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

  2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.

  3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, se non vi è stata interruzione o sospensione di termini da parte del Comune stesso.

  4. Per l'istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1 si rimanda a quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 33 - Forme speciali di vendita - indice

  1. All'atto del ricevimento della "comunicazione" per effettuare una vendita al dettaglio:

       Il responsabile del procedimento rilascia all'interessato una ricevuta, con le modalità ed i contenuti indicati all'art. 7 del presente Regolamento.

  1. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato entro 10 giorni, indicando le cause della irregolarità e incompletezza. In questo caso, il termine per l'efficacia della comunicazione decorre dalla data della relativa completa regolarizzazione.

  2. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 2, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della dichiarazione dell'interessato.

  3. In tutti i casi di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento accerta, d'ufficio, la sussistenza nell'interessato dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, necessari per l'esercizio del commercio, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia.

        Ed inoltre:

A) per la vendita negli spacci interni:

B) per la vendita mediante l'uso di apparecchi automatici:

C) per la vendita, esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore:

  1. Per gli adempimenti istruttori di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento si avvale dei seguenti uffici o servizi:

  1. Gli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera B) n. 3 e lettera C) n.ri 1 e 2 sono compiuti d'ufficio dal responsabile del procedimento.

  2. Il responsabile del procedimento deve chiedere i pareri di competenza agli uffici e servizi interessati entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.

  3. Gli uffici ed i servizi interpellati devono fornire risposta al responsabile del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere, motivando opportunamente la risposta stessa, anche se favorevole, negli elementi di fatto e di diritto.

  4. In caso di esito positivo della verifica d'ufficio circa l'obiettiva esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per l'inizio dell'attività, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica, senza emanare alcun provvedimento a favore del soggetto interessato, vista l'assenza di potere autorizzatorio in capo al Comune.

  5. In caso, invece, di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività, motivato con riferimento all'obiettiva mancanza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delll'attività stessa. Ai fini dell'emanazione del provvedimento non è necessario comunicare l'avvio del procedimento, già iniziato con la comunicazione del privato al quale sono già rese note le indicazioni essenziali di cui all'art. 8 della L. 241/90 all'atto del ricevimento della comunicazione, in relazione a quanto previsto al precedente comma 1.

  6. Il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione legittima il privato all'esercizio dell'attività denunciata. Il potere di accertamento dell'esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per il lecito esercizio dell'attività commerciale rimane anche dopo i 30 giorni nella disponibilità del Comune che dovrà ordinare la " chiusura immediata dell'esercizio di vendita", oltre a comminare la sanzione pecuniaria, nell'ipotesi di svolgimento abusivo dell'attività.
    Il relativo procedimento deve rispettare la normativa di cui alla L. 241/90 dalla quale discende l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e seguenti della Legge stessa.

  7. L'accertamento successivo deve riguardare l'esistenza di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la leicità dell'esercizio dell'attività. L'ordine di cessazione sarà emanato quando l'attività commerciale sia da considerarsi abusiva e perciò, quando:

OPPURE:

per la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione:

per le vendite e propagande commerciali effettuate presso il domicilio del consumatore:

  1. Il provvedimento interdittivo deve prevedere l'immediata chiusura dell'attività senza che il Comune abbia il potere di prefissare un termine per conformare alla normativa vigente l'attività ormai iniziata in modo illecito. Al provvedimento di chiusura si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

 

PARTE   VIII

 

Art. 34 - Sanzioni e revoche - indice

  1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs n. 114/98 l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa con la procedura di cui alla legge n. 689/81 e successive modificazioni.

  2. In caso di particolare gravità o recidiva, si applica quanto previsto dall'art. 22  del D.Lgs n. 114/98. Organo competente a comunicare la sospensione dell'attività di vendita è il Responsabile del Procedimento.

Art. 35 - Entrata in vigore - indice

  1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.
  2. Sono abrogati tutti i regolamenti, ordinanze e consuetudini riguardanti le  materie discplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

 

 - Torna indietro