COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 

 

REGOLAMENTO COMUNALEPER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

 

Approvato con deliberazione C.C. n. 53  del 6 agosto 2002

 

INDICE

CAPO I – FINALITA’

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Legittimita’

Art. 3 – Pubblicita’
Art. 4 – Accesso
Art. 5 – Rilascio copie

CAPO II – LE PROCEDURE

Art. 6 – Competenze della giunta
Art. 7 – Le istanze
Art. 8 – Il procedimento

CAPO III – GLI INTERVENTI

Art. 9 – I settori di intervento
Art.10 – Soggetti ammessi

CAPO IV – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.11 – Le persone fisiche
Art.12 – Contributi per l’attivita’ ordinaria annuale
Art.13 – Contributi per iniziative diverse
Art.14 – Divieti e limiti
Art.15 – Pubblicizzazione del concorso del comune

CAPO V – GLI INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI

Art.16 – Assistenza e sicurezza sociale - rinvio
Art.17 – Attivita’ sportive e ricreative del tempo libero
Art.18 – Uso di impianti e attrezzature
Art.19 – Sviluppo economico e turistico
Art.20 – Attivita’ culturali ed educative
Art.21 – Tutela dei valori ambientali
Art.22 – Interventi straordinari

CAPO VI – ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art.23 – Istituzione e contenuto dell’albo
Art.24 – Responsabile del procedimento

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.25 – Disposizione finanziaria
Art.26 – Entrata in vigore



CAPO I – FINALITA’

Art. 1 – Oggetto - indice 

  1. Con il presente regolamento il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dall’art.1 D.P.R.7 aprile 2000 n.118, assicurando la massima trasparenza dell’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 – Legittimita’ - indice

  1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
  2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 – Pubblicita’ - indice 

  1. L’Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 4 – Accesso - indice 

  1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalle vigenti normative di legge, statutarie e regolamentari.
  2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione.

Art. 5 – Rilascio copie - indice 

  1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all’art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che ne abbiano interesse.
  2. Esso avviene previo pagamento delle spese e dei costi di riproduzione, che sono periodicamente determinati dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.


CAPO II – LE PROCEDURE

Art. 6 – Competenze della giunta - indice 

  1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall’approvazione del bilancio di previsione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
  2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d’anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
  3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l’espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche agli effetti di cui al secondo comma dell’art.2 della legge 241/90.
  4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quinto comma del successivo art.11.
  5. Anche al di fuori del piano degli interventi come stabilito con la deliberazione di cui ai commi precedenti la Giunta, con propria deliberazione, può sempre riconoscere finanziamenti o contributi economici in caso di manifestazioni od interventi non preventivati, a condizione che sul relativo capitolo di bilancio vi sia la necessaria disponibilità e, comunque, nel rispetto sostanziale delle procedure di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Le istanze - indice 

  1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l’indicazione dei requisiti posseduti, l’individuazione delle finalità alle quali l’intervento richiesto è destinato, nonché la posizione fiscale del richiedente.
  2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall’art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dall’art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all’art.16 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.
  3. Al fine di agevolare i richiedenti, il servizio affari generali predisporrà appositi moduli astratti per la richiesta di contributi o benefici economici in genere, da mettere a disposizione degli interessati presso i vari uffici comunali o direttamente scaricabili dal sito internet comunale.

Art. 8 – Il procedimento - indice 

  1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente per materia, che vi provvede entro i termini stabiliti e con le modalità di cui al terzo comma del precedente art.6.
  2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla segreteria per il successivo inoltro alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato per ciascuna finalità d’intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
  3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici approvati dal Consiglio comunale, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l’importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina altresì i soggetti e le iniziative escluse dal piano di riparto.
  4. Il servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente comma, la determinazione per l’attribuzione definitiva dei contributi. Contestualmente dà notizia agli esclusi dal piano di riparto.


CAPO III – GLI INTERVENTI

Art. 9 – I settori di intervento - indice 

  1. I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti:
        a)   Assistenza e sicurezza sociale;
        b)   Attività sportive e ricreative del tempo libero;
        c)   Sviluppo economico e turistico;
        d)   Attività culturali ed educative;
        e)   Tutela dei valori ambientali.
  2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l’Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l’organizzazione per suo conto da parte di terzi, essendo gli stessi regolati da specifiche normative di settore.

Art.10 – Soggetti ammessi - indice 

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore:
        a)      di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
        b)     di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
        c)      di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività, avente natura non commerciale, in favore della popolazione del Comune;
        d)     di associazioni non riconosciute o di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
  2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane, europee o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali od economici.


CAPO IV – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.11 – Le persone fisiche - indice 

  1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni di interesse pubblico generale e la misura dell’intervento richiesto.
  2. Ove la richiesta sia motivata da stato di bisogno, gli interessati, salva diversa disposizione di legge,  sono tenuti al compimento delle procedure per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui allo specifico regolamento comunale.
  3. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell’intervento, può essere autorizzata l’erogazione di un acconto dell’importo concesso.
  4. L’erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall’ente entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell’interessato della documentazione comprovante l’avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque inferiore all’importo della sovvenzione concessa, quest’ultima viene ridotta in proporzione.
  5. L’erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza, può essere autorizzata dal Sindaco nell’ambito dei fondi disponibili. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed alle risultanze dell’istruttoria per la stessa effettuata, nei tempi strettamente necessari, dal servizio comunale o sovracomunale di assistenza sociale.

Art.12 – Contributi per l’attivita’ ordinaria annuale - indice 

  1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni o comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art.9 comma 1, l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha fruito del contributo comunale, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Art.13 – Contributi per iniziative diverse - indice 

  1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di concessione deve essere corredata dal programma di massima della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del  luogo in cui sarà effettuata, nonché dal preventivo di massima delle spese ed   entità del contributo richiesto e, ai soli fini di trasparenza amministrativa, dall’indicazione di altri eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti.
  2. L’erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal responsabile del servizio per il 40% con la determinazione di cui al precedente art.8 comma 4 e, per il restante 60% entro trenta giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all’ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
  3. Ove, per qualunque ragione , la manifestazione o iniziativa non venisse effettuata, il contributo già concesso in anticipo deve essere revocato ai sensi del successivo art.14 comma 3.

Art.14 – Divieti e limiti - indice 

  1. L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all’art.13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all’art.12.
  2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti o soggetti terzi per forniture di beni o prestazione di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
  3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell’esito degli accertamenti, disporne la revoca.
  4. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
  5. Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell’uso agevolato di impianti, strutture e attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell’ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall’Amministrazione comunale.

Art.15 – Pubblicizzazione del concorso del comune - indice 

  1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l’espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
  2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
  3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con deliberazione della Giunta comunale.
  4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
  5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.


CAPO V – GLI INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI

Art.16 – Assistenza e sicurezza sociale - rinvio - indice 

  1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono disciplinati da apposito regolamento, al quale si fa espresso rinvio.

Art.17 – Attivita’ sportive e ricreative del tempo libero - indice 

  1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
  2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti e non nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
  3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all’immagine della comunità, agevolazioni per l’uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
  4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
  5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l’osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II e IV.

Art.18 – Uso di impianti e attrezzature - indice 

  1. La concessione a condizioni agevolate dell’uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.17, è disposta mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale ovvero, ove già prevista nel Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione del responsabile del servizio, e da convenzione con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l’esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l’uso delle stesse.
  2. Nel caso che l’impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la competente Commissione per i locali di pubblico spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà immediatamente essere trasmessa al Comune.
  3. La procedura di cui ai commi precedenti, fatte comunque salve le necessarie autorizzazioni e/o pareri in caso di pubblici intrattenimenti,  non si applica quando il Comune partecipa o collabora direttamente alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, mediante mezzi propri e/o personale dipendente. La partecipazione o collaborazione diretta del Comune deve risultare da atto deliberativo della Giunta e deve essere evidenziata nell’Albo dei beneficiari di cui al successivo Capo VI.

Art.19 – Sviluppo economico e turistico - indice 

  1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
        a)      Al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle   attività esercitate nel Comune;
        b)     Al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
        c)      Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del suo patrimonio turistico, ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
        d)     A contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
        e)      A contributi annuali a favore di associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. Per le richieste di contributi annuali si osservano le norme di cui ai precedenti artt.12 e 14.
  2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale. La concessione di locali per manifestazioni aperte al pubblico è sempre subordinata alla preventiva concessione dell’agibilità dei locali da parte della competente Commissione per i locali di pubblico spettacolo. Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l’uso improprio che dei locali venga fatto per l’organizzazione e svolgimento della manifestazione. Nell’atto di concessione della struttura sono espressamente riportate le condizioni di cui al presente comma.
  3. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui al precedente comma 1 avviene con l’osservanza e le modalità di cui agli artt.13 e 14 del presente regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 60% dell’importo delle spese al netto dei ricavi.

Art.20 – Attivita’ culturali ed educative - indice 

  1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
        a)      A favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio comunale;
        b)     A favore dei soggetti che organizzano e sostengono l’effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e di spettacolo in genere di pregio artistico;
        c)      A favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
        d)     A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune e quelli di altre comunità nazionali, europee o straniere, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
        e)      A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
  2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell’attività già svolta che di quella programmata e dell’interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
  3. I contributi una tantum per le finalità di cui alla lett. e) del comma 1, non possono essere d’importo superiore al 60% delle spese, al netto dei ricavi, come risultanti dal rendiconto documentato dell’iniziativa.
  4. Le concessioni sono effettuate con l’osservanza delle procedure e condizioni di cui ai precedenti capi II e IV.

Art.21 – Tutela dei valori ambientali - indice 

  1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
        a)      Al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
        b)     Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
        c)      Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
  2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II e IV.

Art.22 – Interventi straordinari - indice 

  1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste o può essere predisposta in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
  2. La concessione dell’uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature di proprietà comunale per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
  3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi d’attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al presente articolo, le norme previste dai precedenti capi II e IV.


CAPO VI – ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art.23 – Istituzione e contenuto dell’albo - indice 

  1. E’ istituito, ai sensi dell’art.1 del D.P.R.7 aprile 2000 n.118, l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, comprendente tutti i soggetti a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e benefici economici in genere a carico del bilancio comunale.
  2. A tutela della privacy degli interessati non sono elencati nell’albo dei beneficiari coloro che abbiano ottenuto benefici economici in relazione agli artt.11 comma 4 e 16 del presente regolamento.
  3. L’albo è aggiornato annualmente, con istruttoria da concludersi entro il 31 marzo, con l’elencazione dei soggetti a cui siano stati attribuiti benefici economici nell’esercizio precedente.
  4. L’albo ed i successivi aggiornamenti annuali sono approvati con determinazione del responsabile del servizio interessato da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno e da pubblicarsi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
  5. L’albo è suddiviso in settori d’intervento, ordinati come appresso, in conformità al presente regolamento:
        a)     Attività sportive e ricreative del tempo libero;
        b)     Sviluppo economico e turistico;
        c)     Attività culturali ed educative;
        d)     Tutela dei valori ambientali;
        e)     Interventi straordinari;
        f)      Nell’albo è altresì evidenziato il totale delle erogazioni per assistenza e sicurezza sociale, senza elencazione dei beneficiari ai sensi del precedente comma 2.
  6. Per ciascuna persona fisica iscritta all’albo sono indicati:
        a)     Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
        b)     Finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
        c)     Importo dell’intervento totale nell’anno di riferimento;
        d)     Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare.
  7. Per ogni persona giuridica pubblica o privata, associazioni od altri organismi iscritti nell’albo, sono indicati:
        a)      Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma associativa o societaria;
        b)     Indirizzo del legale rappresentante o sede legale;
        c)     Finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
        d)     Importo dell’intervento totale nell’anno di riferimento;
        e)     Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare.

Art.24 – Responsabile del procedimento - indice 

  1. Il coordinamento dei procedimenti relativi al presente regolamento, compresa la formazione annuale dell’albo dei beneficiari, è demandato al responsabile del servizio affari generali.
  2. L’albo, dopo la pubblicazione, è depositato nella segretaria comunale è può essere consultato da qualsiasi cittadino. Il responsabile del servizio affari generali dispone quanto necessario ed opportuno per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.


CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.25 – Disposizione finanziaria - indice 

  1. Ad eccezione degli interventi relativi all’assistenza e sicurezza sociale, i fondi a disposizione per la concessione di contributi e benefici economici di cui al presente regolamento, sono iscritti in un unico capitolo di bilancio la cui gestione, con le procedure fissate dal regolamento, è demandata al responsabile dei servizio affari generali.

Art.26 – Entrata in vigore - indice 

  1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell’art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.

 

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