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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTO COMUNALEPER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del
6 agosto 2002
INDICE
CAPO I – FINALITA’
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Legittimita’
Art. 3 – Pubblicita’
Art. 4 – Accesso
Art. 5 – Rilascio copie
CAPO II – LE PROCEDURE
Art. 6 – Competenze della giunta
Art. 7 – Le istanze
Art. 8 – Il procedimento
CAPO III – GLI INTERVENTI
Art. 9 – I settori di intervento
Art.10 – Soggetti ammessi
CAPO IV – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art.11 – Le persone fisiche
Art.12 – Contributi per l’attivita’ ordinaria annuale
Art.13 – Contributi per iniziative diverse
Art.14 – Divieti e limiti
Art.15 – Pubblicizzazione del concorso del comune
CAPO V – GLI INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI
Art.16 – Assistenza e sicurezza sociale - rinvio
Art.17 – Attivita’ sportive e ricreative del tempo libero
Art.18 – Uso di impianti e attrezzature
Art.19 – Sviluppo economico e turistico
Art.20 – Attivita’ culturali ed educative
Art.21 – Tutela dei valori ambientali
Art.22 – Interventi straordinari
CAPO VI – ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
Art.23 – Istituzione e contenuto dell’albo
Art.24 – Responsabile del procedimento
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art.25 – Disposizione finanziaria
Art.26 – Entrata in vigore
CAPO I – FINALITA’
-
Con il presente regolamento il Comune,
nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in
relazione a quanto previsto dall’art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e
dall’art.1 D.P.R.7 aprile 2000 n.118, assicurando la massima trasparenza
dell’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali
saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal
presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli
atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici
economici da parte del Comune.
- L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve
risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli
stessi si riferiscono.
- L’Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per
assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli
organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private,
delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
- Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici
sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalle
vigenti normative di legge, statutarie e regolamentari.
- Di tali atti ogni cittadino può prendere
visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione.
- Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all’art.4
può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli
enti ed istituzioni che ne abbiano interesse.
- Esso avviene previo pagamento delle spese e dei costi di riproduzione,
che sono periodicamente determinati dalla Giunta con propria deliberazione di
carattere generale.
CAPO II – LE PROCEDURE
- La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro
un mese dall’approvazione del bilancio di previsione, i termini entro i quali, a
seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono presentare
le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono
predisposti i piani di intervento, sono perentori.
- La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d’anno, il piano
delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della
programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità
finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
- Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per
il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per
l’espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche agli effetti di cui
al secondo comma dell’art.2 della legge 241/90.
- Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli
interventi regolati dal quinto comma del successivo art.11.
- Anche al di fuori del piano degli interventi come stabilito con la
deliberazione di cui ai commi precedenti la Giunta, con propria deliberazione,
può sempre riconoscere finanziamenti o contributi economici in caso di
manifestazioni od interventi non preventivati, a condizione che sul relativo
capitolo di bilancio vi sia la necessaria disponibilità e, comunque, nel
rispetto sostanziale delle procedure di cui al presente regolamento.
- Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono
contenere l’indicazione dei requisiti posseduti, l’individuazione delle finalità
alle quali l’intervento richiesto è destinato, nonché la posizione fiscale del
richiedente.
- Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli
dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte
dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a
quanto previsto dall’art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dall’art.4 della
legge 18 novembre 1981 n.659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli
interventi di cui all’art.16 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle
loro famiglie.
- Al fine di agevolare i richiedenti, il
servizio affari generali predisporrà appositi moduli astratti per la richiesta
di contributi o benefici economici in genere, da mettere a disposizione degli
interessati presso i vari uffici comunali o direttamente scaricabili dal sito
internet comunale.
- Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al
servizio competente per materia, che vi provvede entro i termini stabiliti e con
le modalità di cui al terzo comma del precedente art.6.
- Le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla segreteria per
il successivo inoltro alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto
compilato per ciascuna finalità d’intervento e nel quale sono evidenziate le
richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le
norme del presente regolamento.
- La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici approvati dal
Consiglio comunale, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse
disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce
l’importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta
determina altresì i soggetti e le iniziative escluse dal piano di riparto.
- Il servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei
fondi di cui al precedente comma, la determinazione per l’attribuzione
definitiva dei contributi. Contestualmente dà notizia agli esclusi dal piano di
riparto.
CAPO III – GLI INTERVENTI
- I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti:
a) Assistenza e sicurezza sociale;
b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) Sviluppo economico e turistico;
d) Attività culturali ed educative;
e) Tutela dei valori ambientali.
- Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che
l’Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove
la gestione o l’organizzazione per suo conto da parte di terzi, essendo gli
stessi regolati da specifiche normative di settore.
- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta
dall’Amministrazione a favore:
a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le
motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente
regolamento;
b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio
della popolazione del Comune;
c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di
carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano
prevalentemente la loro attività, avente natura non commerciale, in favore della
popolazione del Comune;
d) di associazioni non riconosciute o di comitati, che effettuano iniziative
e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
- In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi
economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni
e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e
solidarietà verso altre comunità italiane, europee o straniere colpite da
calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di
interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume
rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali od economici.
CAPO IV – CONDIZIONI GENERALI DI
CONCESSIONE
-
Le persone fisiche che presentano istanza per
ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le
motivazioni di interesse pubblico generale e la misura dell’intervento
richiesto.
-
Ove la richiesta sia motivata da stato di
bisogno, gli interessati, salva diversa disposizione di legge, sono tenuti al
compimento delle procedure per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
di cui allo specifico regolamento comunale.
-
Al richiedente, con il provvedimento di
assegnazione dell’intervento, può essere autorizzata l’erogazione di un
acconto dell’importo concesso.
-
L’erogazione totale od a saldo della somma
assegnata viene effettuata dall’ente entro trenta giorni dalla presentazione
da parte dell’interessato della documentazione comprovante l’avvenuto
intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa
risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque inferiore
all’importo della sovvenzione concessa, quest’ultima viene ridotta in
proporzione.
-
L’erogazione di sussidi concessi a favore di
soggetti che necessitano di immediata assistenza, può essere autorizzata dal
Sindaco nell’ambito dei fondi disponibili. Il Sindaco adotta la sua decisione
in base all’istanza del richiedente ed alle risultanze dell’istruttoria per la
stessa effettuata, nei tempi strettamente necessari, dal servizio comunale o
sovracomunale di assistenza sociale.
- Per gli enti pubblici e privati e le associazioni o comitati che
richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici
che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art.9
comma 1, l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dal
programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di
attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha
fruito del contributo comunale, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà
essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato
utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- Per gli enti pubblici e privati, le
associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento
finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative,
progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale,
l’istanza di concessione deve essere corredata dal programma di massima della
manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo
in cui sarà effettuata, nonché dal preventivo di massima delle spese ed
entità del contributo richiesto e, ai soli fini di trasparenza amministrativa,
dall’indicazione di altri eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti.
- L’erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di
cui al comma precedente viene disposta dal responsabile del servizio per il 40%
con la determinazione di cui al precedente art.8 comma 4 e, per il restante 60%
entro trenta giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.
Il Comune potrà chiedere all’ente organizzatore copia dei documenti
giustificativi delle spese.
- Ove, per qualunque ragione , la manifestazione o iniziativa non venisse
effettuata, il contributo già concesso in anticipo deve essere revocato ai sensi
del successivo art.14 comma 3.
- L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per
eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai
soggetti di cui all’art.13, richiedono, e non può essere accordato per la
copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui
all’art.12.
- Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od
obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati,
associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi
finanziari dallo stesso disposti o soggetti terzi per forniture di beni o
prestazione di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra
prestazione.
- Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in
merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e
progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume
responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed
associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che
degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte
rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei
terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi
situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere
l’erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell’esito
degli accertamenti, disporne la revoca.
- La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto
beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato
accordato.
- Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o
straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire
soltanto attraverso l’assegnazione di contributi finanziari o la concessione
dell’uso agevolato di impianti, strutture e attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili
effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro
bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.
Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le
iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell’ambito
dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall’Amministrazione
comunale.
- Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi
annuali per l’espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli
atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività,
che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono
contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e
progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano
pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono
realizzate con il concorso del Comune.
- Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune
deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con
deliberazione della Giunta comunale.
- La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od
agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli
stessi deve essere richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite
dal presente regolamento.
- Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal
soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla
promozione dell’iniziativa.
CAPO V – GLI INTERVENTI NEI DIVERSI
SETTORI
- Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono
disciplinati da apposito regolamento, al quale si fa espresso rinvio.
- Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo
delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport
dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri
organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone
residenti e non nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività
fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello
sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari
motivazioni relative al prestigio e all’immagine della comunità, agevolazioni
per l’uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni
caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del
bilancio comunale.
- Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed
associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di
particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica
sportiva ed al prestigio della comunità.
- Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l’osservanza
delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II e IV.
- La concessione a condizioni agevolate dell’uso di impianti ed
attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.17, è disposta mediante
apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale ovvero, ove già
prevista nel Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione del responsabile
del servizio, e da convenzione con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La
convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e
conservazione delle strutture affidate e l’esclusione di qualsiasi
responsabilità da parte del Comune per l’uso delle stesse.
- Nel caso che l’impianto o struttura sia utilizzata con accesso del
pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto
utilizzatore, quando la competente Commissione per i locali di pubblico
spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà
immediatamente essere trasmessa al Comune.
- La procedura di cui ai commi precedenti, fatte comunque salve le
necessarie autorizzazioni e/o pareri in caso di pubblici intrattenimenti, non
si applica quando il Comune partecipa o collabora direttamente alla
organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, mediante mezzi propri e/o
personale dipendente. La partecipazione o collaborazione diretta del Comune deve
risultare da atto deliberativo della Giunta e deve essere evidenziata nell’Albo
dei beneficiari di cui al successivo Capo VI.
- Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei
settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante
interventi rivolti, in particolare:
a) Al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne
e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di
fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle
attività esercitate nel Comune;
b) Al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione e
pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta a
tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
c) Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine
della comunità e del suo patrimonio turistico, ambientale, artistico e storico,
delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi
turistici verso il territorio comunale;
d) A contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la
diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive
per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) A contributi annuali a favore di associazioni Pro-Loco e di altri
organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività
particolari esistenti nel territorio comunale. Per le richieste di contributi
annuali si osservano le norme di cui ai precedenti artt.12 e 14.
- Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività
di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di
locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale. La concessione di
locali per manifestazioni aperte al pubblico è sempre subordinata alla
preventiva concessione dell’agibilità dei locali da parte della competente
Commissione per i locali di pubblico spettacolo. Il Comune non assume nessuna
responsabilità verso terzi per l’uso improprio che dei locali venga fatto per
l’organizzazione e svolgimento della manifestazione. Nell’atto di concessione
della struttura sono espressamente riportate le condizioni di cui al presente
comma.
- La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui al
precedente comma 1 avviene con l’osservanza e le modalità di cui agli artt.13 e
14 del presente regolamento. Il
contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 60%
dell’importo delle spese al netto dei ricavi.
- Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative
culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono
finalizzati principalmente:
a) A favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed
educativa nell’ambito del territorio comunale;
b) A favore dei soggetti che organizzano e sostengono l’effettuazione nel
Comune di attività teatrali, musicali e di spettacolo in genere di pregio
artistico;
c) A favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle
opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche,
pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che
costituiscono patrimonio della comunità;
d) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro,
promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune
e quelli di altre comunità nazionali, europee o straniere, con particolare
riguardo alle giovani generazioni;
e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni,
mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche,
scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e
concorrono alla sua valorizzazione.
- La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto
dell’effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell’attività già svolta che
di quella programmata e dell’interesse che essa riveste per la comunità locale,
sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo
qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- I contributi una tantum per le finalità di cui alla lett. e) del comma 1,
non possono essere d’importo superiore al 60% delle spese, al netto dei ricavi,
come risultanti dal rendiconto documentato dell’iniziativa.
- Le concessioni sono effettuate con l’osservanza delle procedure e
condizioni di cui ai precedenti capi II e IV.
- Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei
valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente
finalizzati:
a) Al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o
gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e
valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la
salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni
ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro
conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative
di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi
II e IV.
- Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal
presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente,
organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che
sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta
degli organizzatori, un intervento del
Comune, lo stesso può essere accordato
se esiste o può essere predisposta in bilancio la disponibilità dei mezzi
finanziari necessari.
- La concessione dell’uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed
attrezzature di proprietà comunale per le iniziative e manifestazioni di cui al
precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
- Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi
d’attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al presente articolo, le
norme previste dai precedenti capi II e IV.
CAPO VI – ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
- E’ istituito, ai sensi dell’art.1 del D.P.R.7 aprile 2000 n.118, l’albo
dei beneficiari di provvidenze di natura economica, comprendente tutti i
soggetti a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi,
sovvenzioni e benefici economici in genere a carico del bilancio comunale.
- A tutela della privacy degli interessati non sono elencati nell’albo dei
beneficiari coloro che abbiano ottenuto benefici economici in relazione agli
artt.11 comma 4 e 16 del presente regolamento.
- L’albo è aggiornato annualmente, con istruttoria da concludersi entro il
31 marzo, con l’elencazione dei soggetti a cui siano stati attribuiti benefici
economici nell’esercizio precedente.
- L’albo ed i successivi aggiornamenti annuali sono approvati con
determinazione del responsabile del servizio interessato da adottarsi entro il
30 aprile di ogni anno e da pubblicarsi all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
- L’albo è suddiviso in settori d’intervento, ordinati come appresso, in
conformità al presente regolamento:
a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
b) Sviluppo economico e turistico;
c) Attività culturali ed educative;
d) Tutela dei valori ambientali;
e) Interventi straordinari;
f) Nell’albo è altresì evidenziato il totale delle erogazioni per assistenza
e sicurezza sociale, senza elencazione dei beneficiari ai sensi del precedente
comma 2.
- Per ciascuna persona fisica iscritta all’albo sono indicati:
a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
b) Finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
c) Importo dell’intervento totale nell’anno di riferimento;
d) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni
o, in mancanza, norma regolamentare.
- Per ogni persona giuridica pubblica o privata, associazioni od altri
organismi iscritti nell’albo, sono indicati:
a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma
associativa o societaria;
b) Indirizzo del legale rappresentante o sede legale;
c) Finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
d) Importo dell’intervento totale nell’anno di riferimento;
e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni
o, in mancanza, norma regolamentare.
- Il coordinamento dei procedimenti relativi al presente regolamento,
compresa la formazione annuale dell’albo dei beneficiari, è demandato al
responsabile del servizio affari generali.
- L’albo, dopo la pubblicazione, è depositato nella segretaria comunale è
può essere consultato da qualsiasi cittadino. Il responsabile del servizio
affari generali dispone quanto necessario ed opportuno per assicurare la massima
possibilità di accesso e pubblicità.
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI
-
Ad eccezione degli interventi relativi all’assistenza e sicurezza
sociale, i fondi a disposizione per la concessione di contributi e benefici
economici di cui al presente regolamento, sono iscritti in un unico capitolo di
bilancio la cui gestione, con le procedure fissate dal regolamento, è demandata
al responsabile dei servizio affari generali.
- Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.134
T.U.E.L.267/2000 e dell’art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile,
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà
contestualmente alla deliberazione che lo approva.
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