COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 



 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE

ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 03 del 07.01.2003

 

INDICE

Art. 1 – Finalita’ e ambito di applicazione
Art. 2 – Le iniziative e manifestazioni ricorrenti
Art. 3 - Istituzione del registro De.C.O.
Art. 4 – Segnalazione ed iscrizione
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 6 – Revoca della concessione
Art. 7 – La struttura organizzativa
Art. 8 – Le iniziative comunali
Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art.10 – Riferimento alle normative statali e regionali
Art.11 – Entrata in vigore

 

Art. 1 – Finalita’ e ambito di applicazione  - indice

 

  1. Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U.E.L.267/2000 e del vigente Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali anche l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
  2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
  3. In particolare l’azione del Comune si manifesta in direzione:

a)   dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l’istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b)   dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art.7 per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c)   di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d)   di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività agro alimentari;

e)   di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta comunale, al fine di attestare l’origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva  proprietà comunale e sarà registrato nei modi di legge.

Art. 2 – Le iniziative e manifestazioni ricorrenti  - indice

  1. Presso la struttura comunale di cui al successivo art.7 vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
  2. Con i poteri propri di autoorganizzazione,  l’ufficio competente determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l’istruttoria, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta comunale con la quale viene approvato l’elenco ufficiale delle manifestazioni per l’anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni.

Art. 3 - Istituzione del registro De.C.O.   - indice

  1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentari segnalati e denominati.

Art. 4 – Segnalazione ed iscrizione  - indice

  1. Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e, d’ufficio, anche dal Comune.
  2. L’iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:

a)   Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio comunale;

b)   Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;

c)   Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale e/o industriale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.

  1. Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, la zona di produzione o raccolta, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione.
  2. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia una commissione nominata dalla Giunta comunale, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.
  3. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, ove necessario, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici comunali competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l’approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
  4. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
  5. L’iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento  e dovrà contenere:

a)   Il numero progressivo di iscrizione;

b)   La data di iscrizione;

c)   Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni;

d)   La denominazione tipica del prodotto.

  1. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.  - indice

  1. Il Comune di Cutigliano, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
  2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O.  A tal fine il competente ufficio comunale predispone apposito modello di domanda che dovrà prevedere:

a)   L’identificazione del soggetto richiedente;

b)   L’attività svolta dal soggetto richiedente che giustifica l’utilizzo e la riproduzione del marchio;

c)   L’impegno ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell’atto di concessione;

d)   L’impegno a rispettare scrupolosamente, ove previsto, il disciplinare di produzione, nonché le disposizioni del presente regolamento;

e)   La dichiarazione di essere in regola con le normative che regolano l’attività svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico sanitario.

  1. L’istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La concessione può essere ritirata dall’interessato previo pagamento della tariffa di rilascio determinata con deliberazione della Giunta comunale.
  2. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:

a)  L’intestazione “Comune di Cutigliano”;

b)  L’identificazione del concessionario completa di codice fiscale;

c)  L’attività svolta dal concessionario;

d)  Il prodotto o i prodotti iscritti nel registro De.C.O. per i quali viene rilasciata la concessione per l’utilizzo del marchio;

e)  L’avvertenza che il marchio De.C.O. può essere utilizzato solo per pubblicizzare e commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione comunale;

f)   La data di rilascio;

g)   La firma del responsabile del servizio comunale che rilascia la concessione.

  1. L’istanza per l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
  2. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O.
  3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 6 – Revoca della concessione  - indice

  1. In caso di accertati abusi nell’utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del servizio diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione è revocata con determinazione motivata del responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.
  2. La revoca della concessione non da diritto alla ripetizione di quanto pagato per il rilascio della stessa.
  3. Per l’accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il responsabile del servizio competente si avvale della Polizia Municipale.

Art. 7 – La struttura organizzativa  - indice

  1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Servizio Affari Generali.
  2. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente è anche individuato quale responsabile del procedimento. E’ comunque sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri servizi comunali quali responsabili di eventuali sub procedimenti.

Art. 8 – Le iniziative comunali  - indice

  1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
  2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
  3. Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli Enti Locali.
  4. Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale  - indice

  1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
  2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
  3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O.

Art.10 – Riferimento alle normative statali e regionali  - indice

  1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all’applicazione del presente regolamento.

Art.11 – Entrata in vigore  - indice

Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell’art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.

 

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