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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
(DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE)
Approvato
con deliberazione Consiglio Comunale n. 03 del 07.01.2003
INDICE
Art. 1 – Finalita’ e ambito di applicazione
Art. 2 – Le iniziative e manifestazioni ricorrenti
Art. 3 - Istituzione del registro De.C.O.
Art. 4 – Segnalazione ed iscrizione
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 6 – Revoca della concessione
Art. 7 – La struttura organizzativa
Art. 8 – Le iniziative comunali
Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art.10 – Riferimento alle normative statali e regionali
Art.11 – Entrata in vigore
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Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del
T.U.E.L.267/2000 e del vigente Statuto comunale, tra i propri fini
istituzionali anche l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere
ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni,
cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei
prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità
locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli
di valorizzazione.
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Il Comune, a questo riguardo, assume attività
che, nel rispetto della legge, comportano l’affermazione sostanziale del
principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
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In particolare l’azione del Comune si manifesta
in direzione:
a) dell’indagine
conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche
produzioni agro alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a
motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di
promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire
il mantenimento della loro qualità attraverso l’istituzione di un registro
De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b) dell’assunzione,
nella fattispecie di prodotti agro alimentari che, a motivo del loro consistere
tradizionale e culturale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte
degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il
Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art.7 per
gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) di
intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca
storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento
delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
d) di
promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari
diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle
procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi,
ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o
privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali
la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività
agro alimentari;
e) di
rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà
predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta comunale, al fine di
attestare l’origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione
secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale e
sarà registrato nei modi di legge.
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Presso la struttura comunale di cui al
successivo art.7 vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e
manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le
produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e
dell’interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare
attenzione e rilevanza pubblica.
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Con i poteri propri di autoorganizzazione,
l’ufficio competente determina i tempi e i modi di deposito di tutte le
segnalazioni e ne cura l’istruttoria, ai fini della predisposizione della
deliberazione della Giunta comunale con la quale viene approvato l’elenco
ufficiale delle manifestazioni per l’anno successivo. I tempi di deposito
devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di
pubblicizzazione delle manifestazioni.
- Viene istituito presso la
competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici
agroalimentari segnalati e denominati.
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Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel
registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga
di promuoverle e, d’ufficio, anche dal Comune.
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L’iscrizione nel registro De.C.O. può
riguardare:
a) Prodotti
alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente
quella del territorio comunale;
b) Prodotti
alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i
prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio comunale o da zone
individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di
produzione;
c) Prodotti
alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere
artigianale e/o industriale: in tal caso la base deve comunque essere costituita
da prodotti del territorio comunale e il processo produttivo deve rispettare le
prescrizioni del disciplinare.
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Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel
registro De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in
carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del
prodotto, la zona di produzione o raccolta, con particolare riferimento alle
caratteristiche analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni
informazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione.
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Sulla ammissibilità della iscrizione nel
registro si pronuncia una commissione nominata dalla Giunta comunale, nella
quale sono rappresentati esperti del settore agro alimentare e gli operatori
in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo
delegato. Funge da segretario della commissione il responsabile del
procedimento.
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La commissione, anche sulla base della
documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda
identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà
la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché,
ove necessario, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha
facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di
richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici comunali
competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o
attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude
i suoi lavori con l’approvazione della scheda identificativa del prodotto
necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego
di iscrizione.
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Ove le risultanze della commissione siano
positive, la Giunta comunale, con propria deliberazione, approva la scheda
identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O.
Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo
seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
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L’iscrizione nel registro è materialmente curata
dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
a) Il
numero progressivo di iscrizione;
b) La
data di iscrizione;
c) Gli
estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l’iscrizione e le
eventuali successive modificazioni;
d) La
denominazione tipica del prodotto.
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Unitamente al registro sono conservati, per ogni
prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al
procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.
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Il Comune di Cutigliano, proprietario del
marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia
ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
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Chiunque produca, commercializzi, trasformi o
somministri prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O., può
presentare istanza all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione
per l’utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O. A tal fine il competente
ufficio comunale predispone apposito modello di domanda che dovrà prevedere:
a)
L’identificazione del soggetto
richiedente;
b) L’attività
svolta dal soggetto richiedente che giustifica l’utilizzo e la riproduzione del
marchio;
c) L’impegno
ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e
commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell’atto di
concessione;
d) L’impegno
a rispettare scrupolosamente, ove previsto, il disciplinare di produzione,
nonché le disposizioni del presente regolamento;
e) La
dichiarazione di essere in regola con le normative che regolano l’attività
svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico
sanitario.
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L’istruttoria per il rilascio della concessione
è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente
il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La
concessione può essere ritirata dall’interessato previo pagamento della
tariffa di rilascio determinata con deliberazione della Giunta comunale.
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La concessione, salva la revoca di cui al
successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:
a) L’intestazione
“Comune di Cutigliano”;
b) L’identificazione
del concessionario completa di codice fiscale;
c) L’attività
svolta dal concessionario;
d) Il
prodotto o i prodotti iscritti nel registro De.C.O. per i quali viene rilasciata
la concessione per l’utilizzo del marchio;
e) L’avvertenza
che il marchio De.C.O. può essere utilizzato solo per pubblicizzare e
commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della
concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela
dell’Amministrazione comunale;
f) La
data di rilascio;
g) La
firma del responsabile del servizio comunale che rilascia la concessione.
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L’istanza per l’ottenimento della concessione e
la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di
bollo.
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Unitamente alla concessione viene rilasciata al
richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o
prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello
del marchio De.C.O.
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Il concessionario ha facoltà di riprodurre il
marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per
l’esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono
essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.
- In caso di accertati abusi nell’utilizzo del
marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo
improprio dello stesso marchio, il responsabile del servizio diffida il
concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del
regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da
parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione
è revocata con determinazione motivata del responsabile del servizio, fatta
comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione. La
concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative
igienico sanitarie.
- La revoca della concessione non da diritto
alla ripetizione di quanto pagato per il rilascio della stessa.
- Per l’accertamento degli abusi ed ogni altro
conseguente adempimento, il responsabile del servizio competente si avvale
della Polizia Municipale.
- La struttura organizzativa a cui viene
attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente
regolamento è individuata nel Servizio Affari Generali.
- Il responsabile del servizio di cui al comma
precedente è anche individuato quale responsabile del procedimento. E’
comunque sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri servizi comunali
quali responsabili di eventuali sub procedimenti.
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Il Comune assicura, mediante gli strumenti di
cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste
dal presente regolamento.
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Il Comune individua, nel quadro dei propri
programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni
utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
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Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.C.O.,
forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati
alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme
associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli Enti Locali.
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Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste
dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di
coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i
propri fini la cultura delle attività agro alimentari, riferita alle
corrispondenti espressioni locali.
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Il Comune, per propria iniziativa o su proposta
di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai
precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove
la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa
comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della
domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di
origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione
di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione
degli stessi.
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Il Comune sostiene la presentazione della
domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle
procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il
procedimento durante le fasi previste dalla legge.
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Ai fini delle procedure per il riconoscimento
DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle
aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O.
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Le normative di cui al presente regolamento si
ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti.
Conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline
dalle stesse previste, all’applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento, ai
sensi del combinato disposto dell’art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell’art.10 delle
disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale,
pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.
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