COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 


 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E PER L’ APPLICAZIONE
DELL’ IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

Approvato con delibera C.C. n.9 del 23/3/2005
- m
odificato con delibera C.C. n. 6  del 30/03/2007 

 

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento
ART. 2 - Ambito territoriale di applicazione
ART. 3 - Gestione del servizio
ART. 4 - Funzionario responsabile
ART. 5 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

ART. 6 - Disciplina generale
ART. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
ART. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
ART. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
ART. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
ART. 11 - Autorizzazioni
ART. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 13 - Criteri generali
ART. 14 - La pubblicità esterna
ART. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

ART. 16 - Applicazione dell’ imposta e del diritto
ART. 17 - Classificazione del Comune
ART. 18 - La deliberazione delle tariffe
ART. 19 - Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – DISCIPLINA

ART. 20 - Presupposto dell’ imposta
ART. 21 - Soggetto passivo
ART. 22 - Modalità di applicazione dell’ imposta
ART. 23 - Dichiarazione
ART. 24 - Accertamento e Notificazione
ART. 25 - Pagamento Rimborso e Compensazione

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 26 - Tariffe
Art. 27 - Pubblicità ordinaria
Art. 28 - Pubblicità ordinaria con veicoli
Art. 29 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
Art. 30 - Pubblicità con pannelli luminosi
Art. 31 - Pubblicità con proiezioni
Art. 32 - Pubblicità varia
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni
Art. 34 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni

CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 - Finalità
Art. 36 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
Art. 37 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

Art. 38 - Tariffe - applicazione e misura
Art. 39  - Tariffa - riduzioni
Art. 40  - Diritto - esenzioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - SANZIONI

Art. 41 - Sanzioni tributarie
Art. 42 - Interessi
Art. 43 - Sanzioni Amministrative

CAPO II - CONTENZIOSO

Art. 44 - Giurisdizione tributaria
Art. 45 - Procedimento

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n.639/1972
Art. 47 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
Art. 48 - Entrata in vigore - effetti

 

  1. Il presente regolamento:
    a)   determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale  co­me previsto  dal comma 3 dell'art.48 del T.U.E.L. 267/2000;
    b)   contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del vigente Statuto Comuna­le ed in conformità a quanto disposto dal titolo IV del T.U.E.L. 267/2000;
    c)   disciplina la dotazione organica, le modalità di  assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dall'art.35 del  D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
    d)   si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
    e)   definisce le modalità di direzione e di assunzione  delle decisioni.
    f)    garantisce, unitamente al regolamento di contabilità, il sistema dei controlli interni in ottemperanza ai principi di cui all’art.147 T.U.E.L.267/2000.

INDICE GENERALE

 

 


 

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento - indice

  1. Il presente regolamento disciplina l’ effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
  2. Stabilisce le modalità per l’ applicazione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

ART. 2 - Ambito territoriale di applicazione - indice

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’ effettuazione delle forme di pubblicità di cui all’ art. 1 in tutto il territorio del Comune , tenuto conto di quanto stabilito:

a)  dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507;

b)  dall’ art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dall’ art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, nr. 360;

c)  dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495;

d)  dall’ art. 14 della legge 29 giugno 1939, nr. 1497;

e)  dall’ art. 22 della legge 1° giugno 1939, nr. 1089;

f)   dalla legge 1959, nr. 132 e dall’ art. 10 della legge 5 dicembre 1986, nr. 856;

g)  dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’ effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

ART. 3 - Gestione del servizio - indice

  1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto dispongono l’ art. 52, comma quinto e 53, del D. Lgs. Nr. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
  2. Nessuna deliberazione è necessaria qualora il Comune intenda gestire direttamente il tributo.

ART. 4 - Funzionario responsabile - indice

  1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’ esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, agli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 5 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria - indice

  1. Il  presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’ art. 134 comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000 entra in vigore ai sensi dell’ art. 52 comma 2 del D. Lgs. Nr. 446/97.
  2. Fino all’ entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

-   dal D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507;

-   dall’ art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285, modificato dall’ art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 nr. 360;

-   dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495;

-   dalle altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti che disciplinano l’ effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

 

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

ART. 6 - Disciplina generale - indice

  1. Nell’ installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell’ effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
    Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall’ art. 42.
    Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.
    Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’ art. 24 del D.Lgs. nr. 507/1993, indicate nell’ art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

ART. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità - indice

  1. Nell’ ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all’ art. 14 della legge 19 giugno 1939, nr. 1497.
  2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all’ art. 22 della legge 1° giugno 1939, nr. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l’ apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ ambiente nel quale sono inseriti.
  3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d’ immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l’ installazione, con idonee modalità d’ inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d’ informazione di cui agli artt. 131,134,135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
  4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall’ art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dall’ art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, nr. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, nr. 495.
  5. All’ interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l’ installazione d’ insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l’ applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, Il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall’ adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
  6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di ufficio pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
  7. Agli impianti, ai messi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3,4 e 5 del precedente art. 6.
  8. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato e comunque è vietata nelle ore abitualmente dedicate al ripose delle persone. Il Sindaco, con proprio decreto fisserà gli orari specifici  per i vari periodi dell’ anno.

ART. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade - indice

  1. L’ installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall’ art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificati dall’ art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, nr. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
  2. All’ interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell’ ultimo censimento:

a)  si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell’ art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata “ centro storico”;

b)  l’ installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell’ art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall’ art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c)  le dimensioni dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 6;

d)  le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall’ art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.

ART. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari - indice

  1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507, in:

a)   pubblicità ordinaria;

b)   pubblicità effettuata con veicoli;

c)   pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;

d)   pubblicità varia.

  1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
    Per le definizioni relative all’ insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1,3,5,7 e 8 dell’ art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495, intendendosi compresi negli “ altri mezzi pubblicitari” i “ segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “ striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla “pubblicità varia”.
    E’ compresa nella “ pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’ esposizione di tali mezzi.
  1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a)  pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’ interno ed all’ esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “ pubblicità ordinaria con veicoli “;

b)  pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’ impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, si seguito definita “ pubblicità con veicoli dell’ impresa”.

Per l’ effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.

  1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’ impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
    La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’ impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
  2. E’ compresa fra la “ pubblicità con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
  3. La pubblicità varia comprende:

a)  la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita “ pubblicità con striscioni “,

b)  la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d’ acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita “ pubblicità con aeromobili”;

c)  la pubblicità eseguita con pallone frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;

d)  la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di latro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “ pubblicità in forma ambulante”;

e)  la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “ pubblicità fonica”.

ART. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione - indice

  1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall’ art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 e con l’ osservanza di quanto stabilito dall’ art. 8 del presente regolamento.
  2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’ installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l’ art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.

ART. 11 - Autorizzazioni - indice

  1. Il rilascio delle autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o ad esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
  2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda presso l’ufficio comunale, in originale ed in copia, allegando:

a)  una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b)  Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c)  Una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;

d)  Il nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l’installazione di più mezzi pubblicati è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

            Copia della domanda viene restituita con l’indicazione:

a)   della data e del numero di ricevimento al protocollo comunale;

b)   del funzionario responsabile del procedimento;

c)   della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e fax;

d)   del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

  1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l’interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
  2. E’ sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell’ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all’art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
  3. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione - indice

  1.  Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a)  verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b)  effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c)  adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d)  provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

  1. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, fatta eccezione per le insegne.
  2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

 

CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 13 - Criteri generali - indice

  1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 e dal presente regolamento.
  2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all’ art. 9, commi 2,4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
  3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
  4. Alla formazione del piano prevede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
  5. Dall’ entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l’ installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 507/1993: Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
  6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre  di ogni anno, con decorrenza dall’ anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’ espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 14 - La pubblicità esterna - indice

  1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
  2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall’ art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l’ installazione di mezzi pubblicitari all’ interno dei centri storici. Per tali mezzi il paino definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l’ installazione può essere consentita, con l’ espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
  3. Per l’ installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell’ art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
  4. Nell’ interno dei centri abitati il paino prevede , per la installazione di mezzi pubblicitari pungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune, previo nulla osta tecnico dell’ ente proprietario:

a)  le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l’ installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell’ ambito di quelle massime stabilite dall’ art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b)  la caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’ installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentire;

c)  le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi , illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

  1. Il piano può comprendere:

a)  la definizione di edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l’ installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell’ interno e dall’ esterno;

b)  la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c)  i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

  1. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso , a qualsiasi titolo, al Comune , l’ applicazione dell’ imposta sulla pubblicità non esclude quella per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell’ art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

ART. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni - indice

  1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
  2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da n. 1794  abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 80 , proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
  3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) Il 25% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) Il 75% per le affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati.

  1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a)  vetrine per l'esposizione di manifesti;

b)  stendardi porta manifesti;

c)  posters per l'affissione di manifesti;

d)  tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e)  superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f)   da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g)  da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.

  1. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
    Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di   Cutigliano - Servizio Pubbliche Affissioni".
  2. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
  3. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n.285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.
  4. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a)   la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b)   l'ubicazione;

c)   la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d)   la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;

e)   la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

  1. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
  2. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
  3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.


 

TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

ART. 16 - Applicazione dell’ imposta e del diritto - indice

  1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un’ imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 17 - Classificazione del Comune - indice

  1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell’ anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall’ I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 1794 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all’ art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe quinta.
  2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma. Che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, ne viene preso atto con apposita deliberazione al fine di disporre l’ adeguamento delle tariffe per l’ anno successivo.

ART. 18 - La deliberazione delle tariffe - indice

  1. Le tariffe dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal 1° gennaio del medesimo anno. Le tariffe devono comunque essere approvate prima della deliberazione con la quale si approva il bilancio di previsione annuale.
  2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazione di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
  3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del servizio al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalla adozione.

ART. 19 - Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe - indice

  1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici di ricettività,  applica per complessivi mesi 4 all’ anno, corrispondenti ai seguenti periodi: luglio – agosto – settembre – dicembre una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:

a)  l’ imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1999, n. 507:

  •      art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;

  •      art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;

  •     art. 14, comma 3, : tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto proprio dell’ impresa;

  •      art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;

  •      art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;

  •      art. 15: pubblicità varia: striscioni , aeromobili, palloni frenanti, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.

b)  il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all’ art. 19 del D.Lgs.n. 507/1993.

  1. La maggiorazione della tariffa mensile dell’ imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.

 

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – DISCIPLINA

ART. 20 - Presupposto dell’ imposta - indice

  1. E’ soggetta all’ imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
  2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
  3. Si considerano rilevanti ai fini dell’ imposizione:

a)  i messaggi diffusi nell’ esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b)  i messaggi finalizzati a migliorare l’ immagine del soggetto pubblicizzato;

c)  i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’ attività.

ART. 21 - Soggetto passivo - indice

  1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’ imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
  2. E’ obbligato solidamente al pagamento dell’ imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
  3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all’ obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell’ imposta. Allo stesso è notificato l’ eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione dell’ imposta, accessori e spese.
  4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’ ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’ imposta, accessori e spese.

ART. 22 - Modalità di applicazione dell’ imposta - indice

  1. L’ imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuto.
  2. L’ imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  3. Le iscrizioni per i mezzo polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  4. L’ imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompresso il mezzo.
  5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
  6. L’ imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
  7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l’ efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
  8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell’ utenza all’ esterno od all’ interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’ Ufficio Comunale, previo pagamento dell’ imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’ esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l’ elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall’ obbligo di presentare l’ elenco dei locali.
  9. L’ imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l’ arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
  10. Le maggiorazioni d’ imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d’ imposta non sono cumulabili.
  11. L’ imposta per la fattispecie pubblicitarie  previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14, del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un’ autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d’ imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 23 - Dichiarazione - indice

  1. Ottenuta l’ autorizzazione prevista dall’ art. 11, il soggetto passivo dell’ imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all’ ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo ( tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, nr. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
  2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell’ imposizione. Quando la stessa risulti dovuta l’ integrazione dell’ imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l’ attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni.
  3. la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni dei mezzi esposti che comportino la modifica dell’ imposta entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento, ameno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
  4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all’ art. 9, commi 2,3,4 del presente regolamento ( art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D. Lgs. N. 507/1993), si presume effettuata in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell’ anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D. Lgs. N. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’ accertamento.

ART. 24 - Accertamento e Notificazione - indice

  1. Il Comune procede alla rettifica  delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
  2. Gli avvisi di accertamento in rettifica  e d’ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero  dovuto essere effettuati.
  3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie  a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
  4. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni per il pagamento, il termine entro il quale può essere proposto ricorso , la commissione tributaria competente e la forma da osservare, nonché ogni altra indicazione richiesta dalla normativa vigente.
  5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell’imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
  6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
  7. Il limite di esenzione di cui al comma 6 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
  8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti 6 e 7, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.
  9. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche direttamente dall’Ufficio comunale, con l’invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
  10. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell’Ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all’Ufficio, nominata appositamente ai sensi del comma 11 del presente articolo.
  11. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile dell’Ufficio competente  può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 - Pagamento Rimborso e Compensazione - indice

  1. Il pagamento dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con le modalità stabilite dall’ apposito decreto del Ministero delle Finanze. L’ attestazione dell’ avvenuto pagamento dell’ imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’ art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l’ attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’ imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.Il soggetto passivo non è obbligato a versare in autoliquidazione il tributo dovuto se è di ammontare inferiore a  € 2,00 (due).
  2. L’ imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’ anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell’ effettuazione, al momento della dichiarazione.
  3. L’ imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l’ importo annuale sia superiore a Euro 1549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate. Nella considerazione che l’ art. 10 comma 1 lettera a) della Legge n. 448/2001 ha fissato al 31 marzo il termine ultimo per l’ approvazione delle tariffe, ove, per qualunque ragione, le tariffe dovessero essere approvate oltre il 31 gennaio e, comunque nei termini di cui alla citata Legge n. 448/2001, è facoltà della Giunta posticipare i termini di pagamento, comunque non oltre il 30 aprile.
  4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato:

a)  a mezzo di conto corrente postale,

b)  versamento diretto presso la Tesoreria Comunale,

c)  direttamente all’ ufficio comunale al momento della richiesta del servizio di affissione.

L’ attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegato alla commissione per l’ affissione dei manifesti: Per il pagamento diretto l’ ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.

  1. La riscossione coattiva dell’ imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni si effettua secondo le modalità previste dall’ art. 17 del D.Lgs. 46/1999.
  2. I crediti del Comune relativi all’ imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell’ art. 2752, comma quarto, del codice civile.
  3. Il contribuente può richiedere, mediante istanza in carta libera,  il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
  4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 compresi interessi. In detta ipotesi l’Ufficio comunale non dà seguito alle istanze di rimborso.
  5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad annualità diverse.

 

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 26 - Tariffe - indice

  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta  Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 507/1993 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

a)   con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;

b)   con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;

c)   con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;

d)   dalle norme di cui al presente capo.

Art. 27 - Pubblicità ordinaria - indice

  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 22.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
  3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sugli impianti ad essi destinati, si applica l'imposta prevista per la pubblicità ordinaria in base alla superficie complessiva di ciascun mezzo utilizzato tenendo conto altresì di quanto stabilito dal precedente comma 2.
  4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

a)   compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;

b)   superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

  1. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
  2. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art.21.

Art. 28 - Pubblicità ordinaria con veicoli - indice

  1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 22.
  2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 27, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
  3. Se la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
  4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
  5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
  6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 29 - Pubblicità con veicoli dell'impresa - indice

  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  •     al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

  •     ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

  •    secondo la tariffa deliberata dalla Giunta  Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.

  1. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
  2. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

 3.bis L’imposta non è dovuta per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
        dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente
        alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

  1. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 30 - Pubblicità con pannelli luminosi - indice

  1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 22.
  2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
  3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 31 - Pubblicità con proiezioni - indice

  1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
  2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 32 - Pubblicità varia - indice

  1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità è effettuata:

1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 22, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano le maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.3.  con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.4.  in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

1.5.  a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

  1. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni.

Art. 33 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni - indice

  1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a)  per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 20 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b)  per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c)  per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

  1. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 20, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
  2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 23, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
  3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 34 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni - indice

  1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a)  la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b)  gli avvisi al pubblico:

1)  esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta di superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

2)  riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;

3)  riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c)  la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d)  la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e)  la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f)  la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

g)  la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h)  le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i)   le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

  1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.