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COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia |
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E PER L’ APPLICAZIONE
DELL’ IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Approvato
con delibera C.C. n.9 del 23/3/2005
- modificato
con delibera C.C. n. 6 del 30/03/2007
INDICE
TITOLO I
- DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE
AFFISSIONI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
ART. 2 - Ambito territoriale di applicazione
ART. 3 - Gestione del servizio
ART. 4 - Funzionario responsabile
ART. 5 - Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria
CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
ART. 6 - Disciplina generale
ART. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
ART. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
ART. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
ART. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
ART. 11 - Autorizzazioni
ART. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI
ART. 13 - Criteri generali
ART. 14 - La pubblicità esterna
ART. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I - DISCIPLINA GENERALE
ART. 16 - Applicazione dell’ imposta e del diritto
ART. 17 - Classificazione del Comune
ART. 18 - La deliberazione delle tariffe
ART. 19 - Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe
CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ –
DISCIPLINA
ART. 20 - Presupposto dell’ imposta
ART. 21 - Soggetto passivo
ART. 22 - Modalità di applicazione dell’ imposta
ART. 23 - Dichiarazione
ART. 24 - Accertamento e Notificazione
ART. 25 - Pagamento Rimborso e Compensazione
CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -
TARIFFE
Art. 26 - Tariffe
Art. 27 - Pubblicità ordinaria
Art. 28 - Pubblicità ordinaria con veicoli
Art. 29 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
Art. 30 - Pubblicità con pannelli luminosi
Art. 31 - Pubblicità con proiezioni
Art. 32 - Pubblicità varia
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni
Art. 34 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni
CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Art. 35 - Finalità
Art. 36 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
Art. 37 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- TARIFFE
Art. 38 - Tariffe - applicazione e misura
Art. 39 - Tariffa - riduzioni
Art. 40 - Diritto - esenzioni
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
CAPO I - SANZIONI
Art. 41 - Sanzioni tributarie
Art. 42 - Interessi
Art. 43 - Sanzioni Amministrative
CAPO II - CONTENZIOSO
Art. 44 - Giurisdizione tributaria
Art. 45 - Procedimento
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n.639/1972
Art. 47 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
Art. 48 - Entrata in vigore - effetti
-
Il presente regolamento:
a) determina i principi fondamentali e
le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale come
previsto dal comma 3 dell'art.48 del T.U.E.L. 267/2000;
b) contiene norme di organizzazione
delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del vigente Statuto
Comunale ed in conformità a quanto disposto dal titolo IV del T.U.E.L.
267/2000;
c) disciplina la dotazione organica, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dall'art.35 del D.Lgs.30 marzo
2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
d) si propone lo scopo di assicurare
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di
professionalità e responsabilità;
e) definisce le modalità di direzione e
di assunzione delle decisioni.
f) garantisce, unitamente al
regolamento di contabilità, il sistema dei controlli interni in ottemperanza ai
principi di cui all’art.147 T.U.E.L.267/2000.
INDICE GENERALE
TITOLO I - DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
-
Il presente regolamento disciplina l’
effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle
pubbliche affissioni.
-
Stabilisce le modalità per l’ applicazione dell’
imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in
conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.
-
Le disposizioni del presente regolamento
disciplinano l’ effettuazione delle forme di pubblicità di cui all’ art. 1 in
tutto il territorio del Comune , tenuto conto di quanto stabilito:
a) dal
Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507;
b) dall’
art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dall’ art. 13 del D.Lgs.
10 settembre 1993, nr. 360;
c) dagli
artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495;
d) dall’
art. 14 della legge 29 giugno 1939, nr. 1497;
e) dall’
art. 22 della legge 1° giugno 1939, nr. 1089;
f) dalla
legge 1959, nr. 132 e dall’ art. 10 della legge 5 dicembre 1986, nr. 856;
g) dalle
altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’
effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di
pubblicità esterna.
-
Con deliberazione del Consiglio Comunale è
stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto dispongono
l’ art. 52, comma quinto e 53, del D. Lgs. Nr. 446/97, privilegiando
possibilmente la gestione diretta.
-
Nessuna deliberazione è necessaria qualora il
Comune intenda gestire direttamente il tributo.
- Il Sindaco nomina un funzionario comunale
responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le
funzioni ed i poteri per l’ esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, agli
avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
-
Il Comune provvede a comunicare al Ministero
delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale – entro sessanta
giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del
funzionario responsabile.
-
Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai
sensi dell’ art. 134 comma 1 del D.Lgs. nr. 267/2000 entra in vigore ai sensi
dell’ art. 52 comma 2 del D. Lgs. Nr. 446/97.
-
Fino all’ entrata in vigore del regolamento si
osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della
pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
- dal
D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507;
- dall’
art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285, modificato dall’ art. 13 del D. Lgs.
10 settembre 1993 nr. 360;
- dagli
artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495;
- dalle
altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti che disciplinano l’
effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con
quelle sopra richiamate.
CAPO II -
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’
- Nell’ installazione degli impianti e degli
altri mezzi pubblicitari e nell’ effettuazione delle altre forme di pubblicità
e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal
presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni
concesse dalle autorità competenti.
Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od
installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere
rimossi in conformità a quanto previsto dall’ art. 42.
Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in
violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente
dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.
Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’ art. 24 del
D.Lgs. nr. 507/1993, indicate nell’ art. 42 del presente regolamento, a
seconda della loro natura.
-
Nell’ ambito ed in prossimità dei luoghi
sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed
ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all’ art. 14 della
legge 19 giugno 1939, nr. 1497.
-
Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico
ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della
città, e sugli altri beni di cui all’ art. 22 della legge 1° giugno 1939, nr.
1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici
adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è
vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere
autorizzata l’ apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di
targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le
caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ ambiente nel quale sono
inseriti.
-
Nelle località di cui al primo comma e sul
percorso d’ immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere
autorizzata l’ installazione, con idonee modalità d’ inserimento ambientale,
dei segnali di localizzazione, turistici e d’ informazione di cui agli artt.
131,134,135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, nr.
495.
-
Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli
si applicano i divieti previsti dall’ art. 23 del codice della strada emanato
con il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dall’ art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, nr. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal
paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16
dicembre 1992, nr. 495.
-
All’ interno del centro storico del capoluogo e
delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l’ installazione
d’ insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della
Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali
e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse
compresi. Per l’ applicazione della presente norma si fa riferimento alle
delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai
programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le
condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, Il Consiglio
Comunale, entro sei mesi dall’ adozione del presente regolamento può
approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
-
Nelle adiacenze degli edifici di interesse
storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di ufficio
pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è
vietata ogni forma di pubblicità fonica.
-
Agli impianti, ai messi pubblicitari ed alle
altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti
responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3,4 e 5 del
precedente art. 6.
-
La pubblicità fonica deve essere effettuata a
volume moderato e comunque è vietata nelle ore abitualmente dedicate al ripose
delle persone. Il Sindaco, con proprio decreto fisserà gli orari specifici
per i vari periodi dell’ anno.
-
L’ installazione di mezzi pubblicitari
consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall’
art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificati dall’ art. 13 del D.Lgs.
10 settembre 1993, nr. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e
prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della
stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il
D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
-
All’ interno dei centri abitati del capoluogo e
delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell’ ultimo censimento:
a) si
osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell’ art. 7 per la superficie
degli stessi eventualmente classificata “ centro storico”;
b) l’
installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell’ art.
14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall’ art. 11 del presente
regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di
posizionamento dei cartelli su strade urbane e strade locali, tenuto conto di
quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
c) le
dimensioni dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne
poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve
superare mq. 6;
d) le
caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi
a quelle stabilite dall’ art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
-
Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente
regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507,
in:
a) pubblicità
ordinaria;
b) pubblicità
effettuata con veicoli;
c) pubblicità
effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità
varia.
- La pubblicità ordinaria è effettuata
mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi e con qualsiasi altro mezzo
non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative all’ insegne, targhe, cartelli, locandine,
stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate
dai commi 1,3,5,7 e 8 dell’ art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, nr. 495, intendendosi compresi negli “ altri mezzi
pubblicitari” i “ segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “
striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla
“pubblicità varia”.
E’ compresa nella “ pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni
effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite all’ esposizione di tali mezzi.
-
La pubblicità effettuata con veicoli è distinta
come appresso:
a) pubblicità
visiva effettuata per conto proprio od altrui all’ interno ed all’ esterno di
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di
uso pubblico o privato, di seguito definita “ pubblicità ordinaria con veicoli
“;
b) pubblicità
effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’ impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, si seguito
definita “ pubblicità con veicoli dell’ impresa”.
Per l’ effettuazione di pubblicità con
veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
- La pubblicità con pannelli luminosi è
effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate
dall’ impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto
proprio dell’ impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo
II.
-
E’ compresa fra la “ pubblicità con proiezioni”,
la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso
diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o
pareti riflettenti.
-
La pubblicità varia comprende:
a) la
pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita “ pubblicità con
striscioni “,
b) la
pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella
eseguita su specchi d’ acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale,
di seguito definita “ pubblicità con aeromobili”;
c) la
pubblicità eseguita con pallone frenati o simili, definita “pubblicità con
palloni frenati”;
d) la
pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini
o di latro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con
cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “ pubblicità in forma
ambulante”;
e) la
pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “
pubblicità fonica”.
-
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non
luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità
e cautele prescritte dall’ art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 e con
l’ osservanza di quanto stabilito dall’ art. 8 del presente regolamento.
-
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle
strade dove ne è consentita l’ installazione, devono essere conformi a quanto
prescrive l’ art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.
-
Il rilascio delle autorizzazione al
posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed
assimilate o ad esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art.
53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale
deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal
successivo terzo comma.
-
Il rilascio delle autorizzazioni al
posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri
mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il
preventivo nulla-osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale,
regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285.
-
Il soggetto interessato al rilascio
dell’autorizzazione presenta la domanda presso l’ufficio comunale, in
originale ed in copia, allegando:
a) una
auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la
quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi
sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la
stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei
veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) Un
bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle
dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) Una
planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;
d) Il
nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada, se la stessa non è
comunale.
Per l’installazione di più mezzi pubblicati
è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione
viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è
allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l’indicazione:
a) della
data e del numero di ricevimento al protocollo comunale;
b) del
funzionario responsabile del procedimento;
c) della
ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e fax;
d) del
termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
-
Il responsabile del procedimento istruisce la
richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative
interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega
l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni
dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun
provvedimento l’interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può
procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in
ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità.
-
E’ sempre necessario il formale provvedimento di
autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell’ambito
delle zone soggette alla disciplina di cui all’art. 7. Per i procedimenti agli
stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
-
Il Comune provvede agli adempimenti prescritti
dall’art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo
di:
a) verificare
periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare
tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere
nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite successivamente per
intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere
alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del
venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o
di motivata richiesta del Comune.
-
In ogni cartello o mezzo pubblicitario
autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del
D.P.R. n. 495/1992, fatta eccezione per le insegne.
-
Il titolare dell'autorizzazione per la posa di
segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e
stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le
quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo
per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente
stato dei luoghi e delle superfici stradali.
-
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo
pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da
parte del Comune.
CAPO III - IL
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
-
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni
sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano
generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle
modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 e dal
presente regolamento.
-
Il piano degli impianti pubblicitari è
articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio
comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi
nelle tipologie di cui all’ art. 9, commi 2,4 e 6 del presente regolamento. La
seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli
impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
-
Il piano generale degli impianti pubblicitari è
approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
-
Alla formazione del piano prevede un gruppo di
lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità
ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il
servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il
responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano
è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso
entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere
della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni,
procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto
previsto dal precedente comma.
-
Dall’ entrata in vigore del presente regolamento
e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l’
installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti
erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr.
507/1993: Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti
relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
-
Il piano generale degli impianti può essere
adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall’
anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza
demografica del Comune, dell’ espansione dei centri abitati, dello sviluppo
della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella
motivazione del provvedimento di modifica.
-
Il piano comprende i mezzi destinati alla
pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro
installazione nel territorio comunale.
-
Sono pertanto escluse dal piano le
localizzazioni vietate dall’ art. 7 del presente regolamento, salvo quanto
previsto dal quinto comma dello stesso per l’ installazione di mezzi
pubblicitari all’ interno dei centri storici. Per tali mezzi il paino
definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in
cui l’ installazione può essere consentita, con l’ espletamento della
procedura stabilita dalla norma suddetta.
-
Per l’ installazione dei mezzi pubblicitari
fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il
piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell’ art. 8, individua le
località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico
interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il
collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle
dimensioni dei mezzi.
-
Nell’ interno dei centri abitati il paino
prevede , per la installazione di mezzi pubblicitari pungo le strade comunali,
provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune,
previo nulla osta tecnico dell’ ente proprietario:
a) le
caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse
dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l’ installazione di mezzi
pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell’ ambito di quelle
massime stabilite dall’ art. 8. Per quanto possibile individua le zone
utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
b) la
caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’ installazione
di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi
consentire;
c) le
tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi
pubblicitari, compresi quelli luminosi , illuminati o costituiti da pannelli
luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere
installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
-
Il piano può comprendere:
a) la
definizione di edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate
ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti
al pubblico, nei quali può essere autorizzata l’ installazione di mezzi per la
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione
visiva od acustica percepibili nell’ interno e dall’ esterno;
b) la
definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione
privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla
precedente lettera a);
c) i
criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in
condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi,
festoni di bandierine e simili.
-
Per la pubblicità esterna effettuata mediante
installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei
relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere
pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso , a
qualsiasi titolo, al Comune , l’ applicazione dell’ imposta sulla pubblicità
non esclude quella per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il
pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura
stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma
dell’ art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.
-
La seconda parte del piano degli impianti
pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
-
In conformità a quanto dispone il terzo comma
dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune
al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente a quello in corso, era
costituita da n. 1794 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle
pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 80 , proporzionata al
predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille
abitanti.
-
La superficie complessiva degli impianti per le
pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
a) Il 25% per le affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate
dal servizio comunale;
b) Il 75% per le affissioni di natura
commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati.
-
Gli impianti per le pubbliche affissioni possono
essere costituiti da:
a) vetrine
per l'esposizione di manifesti;
b) stendardi
porta manifesti;
c) posters
per l'affissione di manifesti;
d) tabelloni
ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali
idonei per l'affissione di manifesti;
e) superfici
adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di
sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
f) da
armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti
il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g) da
altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei
divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.
- Tutti gli impianti hanno, di regola,
dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che
consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario
da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con
l'indicazione "Comune di Cutigliano - Servizio Pubbliche Affissioni".
-
Gli impianti non possono essere collocati nei
luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7
del presente regolamento.
-
L'installazione di impianti per le affissioni
lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente
regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n.285/1992 e del
D.P.R. n. 495/1992.
-
Il piano per gli impianti per le pubbliche
affissioni indica, per ciascuno di essi:
a) la
destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
b) l'ubicazione;
c) la
tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la
dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
e) la
numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
-
Il piano degli impianti per le pubbliche
affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli
impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la
superficie.
-
La ripartizione degli spazi di cui al terzo
comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi
entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo,
qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od
insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il
riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive
necessità accertate.
-
Il Comune ha facoltà di provvedere allo
spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in
qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione
stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento
riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette,
convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello
spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione
dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal
Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale
l'impianto non viene usufruito.
TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’,
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I - DISCIPLINA GENERALE
-
In conformità alle disposizioni del Capo I del
D.Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507 e del presente regolamento, la pubblicità
esterna è soggetta ad un’ imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto,
dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
-
In base alla popolazione residente al 31
dicembre dell’ anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al
momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall’
I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 1794 abitanti, il Comune è classificato,
in conformità all’ art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe
quinta.
-
Verificandosi variazioni della consistenza della
popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente
comma. Che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, ne
viene preso atto con apposita deliberazione al fine di disporre l’ adeguamento
delle tariffe per l’ anno successivo.
-
Le tariffe dell’ imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro
il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal 1° gennaio del medesimo anno. Le
tariffe devono comunque essere approvate prima della deliberazione con la
quale si approva il bilancio di previsione annuale.
-
Nel caso di mancata adozione delle deliberazione
di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, le tariffe si
intendono prorogate di anno in anno.
-
Copia autentica della deliberazione di
approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile
del servizio al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Direzione Centrale
per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalla adozione.
-
Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi
turistici desumibili dagli indici di ricettività, applica per complessivi
mesi 4 all’ anno, corrispondenti ai seguenti periodi: luglio – agosto –
settembre – dicembre una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:
a) l’
imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre
1999, n. 507:
-
art. 12, comma 2:
tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
-
art. 14, comma 2:
tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe
effettuata per conto altrui;
-
art. 14, comma 3, : tariffa
mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata
per conto proprio dell’ impresa;
-
art. 14, comma 4:
pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
-
art. 14, comma 5:
pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
-
art. 15: pubblicità
varia: striscioni , aeromobili, palloni frenanti, pubblicità ambulante,
pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.
b) il
diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere
commerciale, di cui all’ art. 19 del D.Lgs.n. 507/1993.
-
La maggiorazione della tariffa mensile dell’
imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma
si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4
mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.
CAPO II -
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – DISCIPLINA
-
E’ soggetta all’ imposta comunale sulla
pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con
qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed
aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
-
Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli
a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
-
Si considerano rilevanti ai fini dell’
imposizione:
a) i
messaggi diffusi nell’ esercizio di un’ attività economica allo scopo di
promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i
messaggi finalizzati a migliorare l’ immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i
mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’
attività.
-
Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’
imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a
qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è
diffuso.
-
E’ obbligato solidamente al pagamento dell’
imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della
pubblicità.
-
Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al
precedente primo comma è pertanto tenuto all’ obbligo della dichiarazione
iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso
pagamento dell’ imposta. Allo stesso è notificato l’ eventuale avviso di
accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per
la riscossione dell’ imposta, accessori e spese.
-
Nel caso in cui non sia possibile individuare il
titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il
procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’
ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al
pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo,
esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’ imposta,
accessori e spese.
-
L’ imposta sulla pubblicità è determinata in
base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è
circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi
nello stesso contenuto.
-
L’ imposta per i mezzi polifacciali è calcolata
in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
-
Le iscrizioni per i mezzo polifacciali è
calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
-
L’ imposta per i mezzi pubblicitari aventi
dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva
determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può
essere ricompresso il mezzo.
-
Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono
arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il
primo, a mezzo metro quadrato.
-
L’ imposta non si applica per superfici
inferiori a trecento centimetri quadrati.
-
Agli effetti del calcolo della superficie
imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto
pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè
collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e
funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o
ad accrescerne l’ efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
-
La pubblicità ordinaria effettuata mediante
locandine da collocare a cura dell’ utenza all’ esterno od all’ interno di
locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’ Ufficio Comunale,
previo pagamento dell’ imposta, mediante apposizione di timbro con la data di
scadenza dell’ esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha
carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta
dichiarazione, l’ elenco completo dei locali nei quali detti mezzi
pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere
occasionale si prescinde dall’ obbligo di presentare l’ elenco dei locali.
-
L’ imposta sulla pubblicità relativa alle
affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate, è commisurata alla
superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l’ arrotondamento di
cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
-
Le maggiorazioni d’ imposta a qualunque titolo
sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d’
imposta non sono cumulabili.
-
L’ imposta per la fattispecie pubblicitarie
previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14, del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr.
507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un’ autonoma
obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d’ imposta è
quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
-
Ottenuta l’ autorizzazione prevista dall’ art.
11, il soggetto passivo dell’ imposta, prima di iniziare la pubblicità, è
tenuto a presentare all’ ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso
disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche,
quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da
bollo ( tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, nr. 642, modif. dal D.P.R.
30.12.1982, n. 955).
-
La dichiarazione deve essere presentata anche
nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell’
imposizione. Quando la stessa risulti dovuta l’ integrazione dell’ imposta
pagata per lo stesso periodo, è allegata l’ attestazione del pagamento
eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo
provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni.
-
la dichiarazione della pubblicità annuale ha
effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni dei
mezzi esposti che comportino la modifica dell’ imposta entro il 31 gennaio
dell’ anno di riferimento, ameno che non venga presentata denuncia di
cessazione entro il predetto termine.
-
Nei casi in cui sia omessa la presentazione
della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con
pannelli luminosi di cui all’ art. 9, commi 2,3,4 del presente regolamento (
art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D. Lgs. N. 507/1993), si presume effettuata in
ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell’ anno in cui è stata accertata.
Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14
comma 3 e art. 15, D. Lgs. N. 507/1993), si presumono effettuate dal primo
giorno del mese in cui è stato effettuato l’ accertamento.
-
Il Comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
-
Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere
notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati.
-
Entro lo stesso termine di cui al comma
precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
-
Nell’avviso devono essere indicati il soggetto
passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare dell’imposta
o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi
interessi, il termine di sessanta giorni per il pagamento, il termine entro il
quale può essere proposto ricorso , la commissione tributaria competente e la
forma da osservare, nonché ogni altra indicazione richiesta dalla normativa
vigente.
-
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
funzionario comunale responsabile della gestione dell’imposta. Nel caso di
gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un
rappresentante del concessionario.
-
In considerazione delle attività istruttorie e
di accertamento che l'Ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla
riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del
tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare
complessivo, riferito ad un unico anno di imposta non superi € 10,00. Detta
norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997 e nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto per più
annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
-
Il limite di esenzione di cui al comma 6 si
intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul
tributo.
-
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti 6 e 7,
l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e,
pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla
riscossione anche coattiva.
-
La comunicazione degli avvisi e degli atti, che
per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche
direttamente dall’Ufficio comunale, con l’invio, a mezzo raccomandata postale
con ricevuta di ritorno.
-
Se il contribuente accertato è presente di
persona presso i locali dell’Ufficio tributi, la notificazione può essere
eseguita mediante consegna dell’atto nelle mani del medesimo da parte della
persona addetta all’Ufficio, nominata appositamente ai sensi del comma 11 del
presente articolo.
-
Per la notifica degli atti di accertamento e per
quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639
il responsabile dell’Ufficio competente può, con provvedimento formale,
nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
-
Il pagamento dell’ imposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve
essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero
direttamente presso la tesoreria comunale con le modalità stabilite dall’
apposito decreto del Ministero delle Finanze. L’ attestazione dell’ avvenuto
pagamento dell’ imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui
ai commi 1 e 2 dell’ art. 22. Negli anni successivi a quello della
dichiarazione, l’ attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’
imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è
utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.Il
soggetto passivo non è obbligato a versare in autoliquidazione il tributo
dovuto se è di ammontare inferiore a € 2,00 (due).
-
L’ imposta per la pubblicità relativa a periodi
inferiori all’ anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima
dell’ effettuazione, al momento della dichiarazione.
-
L’ imposta per la pubblicità annuale deve essere
corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l’
importo annuale sia superiore a Euro 1549,37 il pagamento può essere
effettuato in rate trimestrali anticipate. Nella considerazione che l’ art. 10
comma 1 lettera a) della Legge n. 448/2001 ha fissato al 31 marzo il termine
ultimo per l’ approvazione delle tariffe, ove, per qualunque ragione, le
tariffe dovessero essere approvate oltre il 31 gennaio e, comunque nei termini
di cui alla citata Legge n. 448/2001, è facoltà della Giunta posticipare i
termini di pagamento, comunque non oltre il 30 aprile.
-
Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche
affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato:
a) a
mezzo di conto corrente postale,
b) versamento
diretto presso la Tesoreria Comunale,
c) direttamente
all’ ufficio comunale al momento della richiesta del servizio di affissione.
L’ attestazione del
pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegato alla
commissione per l’ affissione dei manifesti: Per il pagamento diretto l’
ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.
Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
- La riscossione coattiva dell’ imposta e del
diritto sulle pubbliche affissioni si effettua secondo le modalità previste
dall’ art. 17 del D.Lgs. 46/1999.
- I crediti del Comune relativi all’ imposta
sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio
generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai
sensi dell’ art. 2752, comma quarto, del codice civile.
-
Il contribuente può richiedere, mediante istanza
in carta libera, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla
restituzione.
-
Non si procede al rimborso di somme
complessivamente di importo fino a € 10,00 compresi interessi. In detta
ipotesi l’Ufficio comunale non dà seguito alle istanze di rimborso.
- Il funzionario responsabile, a seguito di
specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle
somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad annualità diverse.
CAPO III -
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE
-
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono
deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 507/1993 e
secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto
decreto:
a) con
l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
b) con
l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
c) con
l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
d) dalle
norme di cui al presente capo.
-
L'imposta per la pubblicità ordinaria,
effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si
applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12
del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie
determinato con le modalità di cui al precedente art. 22.
-
Per la pubblicità che ha durata non superiore a
tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di
quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica
la tariffa annua.
-
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni
dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sugli impianti ad essi
destinati, si applica l'imposta prevista per la pubblicità ordinaria in base
alla superficie complessiva di ciascun mezzo utilizzato tenendo conto altresì
di quanto stabilito dal precedente comma 2.
-
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che
ha superficie:
a)
compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la
tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
b)
superiore a mq. 8,5, la tariffa
dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
-
Qualora la pubblicità di cui al presente
articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa
dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
-
Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le
modalità previste dal comma 10 dell'art.21.
-
L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata
con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9,
comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa
stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n.507/1993,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità
di cui al precedente art. 22.
-
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei
veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 27,
quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma
previste.
-
Se la pubblicità è effettuata in forma luminosa
od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
-
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta
è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
-
Per i veicoli adibiti a servizio di linea
interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio
e fine la corsa.
-
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è
dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica
o la sede.
-
L'imposta per la pubblicità effettuata per
proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per
conto della stessa è dovuta, per anno solare:
-
al Comune ove
ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
-
ovvero al
Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1°
gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione i veicoli suddetti;
-
secondo la
tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma
terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
-
Per i veicoli di cui al precedente comma
circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa
dell'imposta è raddoppiata.
-
Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui
veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più
di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro
quadrato.
3.bis L’imposta non è dovuta per
l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell’indirizzo dell’impresa che
effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente
alla sola superficie utile occupata
da tali indicazioni.
-
L'attestazione dell'avvenuto pagamento
dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a
richiesta degli agenti autorizzati.
-
L'imposta per la pubblicità effettuata per conto
altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste
dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal
numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di
appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993,
per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità
di cui all'art. 22.
-
Per la pubblicità che ha durata non superiore a
tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di
quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica
la tariffa annua.
-
L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti
commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari
alla metà delle tariffe sopra previste.
-
L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed
altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del
regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica
secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma
dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal
numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
-
Quando la pubblicità suddetta ha durata
superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera
pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
-
La tariffa dell'imposta per la pubblicità è
effettuata:
1.1. con
striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o
frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma
dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le
modalità di cui all'art. 22, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si
applicano le maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
1.2. da
aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime
limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per
ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura
stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
1.3. con
palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun
mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di
quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del
decreto;
1.4. in
forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di
manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti
con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona
impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di
materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal
quarto comma dell'art. 15 del decreto;
1.5. a
mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per
ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal
quinto comma dell'art. 15 del decreto.
-
L'indicazione "decreto", contenuta nei
precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. n.507/1993 e successive
modificazioni.
-
La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è
ridotta alla metà:
a) per
la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c)
del terzo comma dell'art. 20 del presente regolamento - effettuata da Comitati,
Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per
la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
c) per
la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza.
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Alla pubblicità realizzata con mezzi che
comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui
al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno
contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la
riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni
siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui
all'art. 20, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza
alcuna riduzione.
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I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a)
del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione
di cui all'art. 23, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione
dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono
motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il
Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio
comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per
comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e
la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono
essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni
di mezzi pubblicitari.
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I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e
c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente
dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro
fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito
alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica,
nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la
corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e
spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla
riduzione dell'imposta.
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Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
a) la
pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od
alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei
locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle
vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti
all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli
avvisi al pubblico:
1) esposti
nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta di
superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
2) riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie
non superiore a mezzo metro quadrato;
3) riguardanti la
locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di mq;
c) la
pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di
pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei
locali predetti;
d) la
pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno,
nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la
pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico
di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di
trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette
stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui
contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la
pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle
navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta
all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
g) la
pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
h) le
insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i) le
insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione
di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di
superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle
disposizioni predette.
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Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al
precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle
autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata
dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
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