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COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia |
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Approvato con Del. C.C. n. 5/2007
Art. 1 - Applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale
Art. 2 - Aliquota applicata
Art. 3 - Misura della variazione
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Efficacia della deliberazione
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Decorrenza
1) In applicazione dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall’art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, viene disposta l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
1) La misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,5 per cento a decorrere dall’anno 2007.
1) Il Comune ha la facoltà di elevare l’aliquota dell’addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
1) Sono tenuti al pagamento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cutigliano alla data dal primo gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale.
1) La deliberazione di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
2) L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.
1) Il ritardato o omesso versamento dell’addizionale è punito con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
1) Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2007.