COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
                 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE

ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

 

Approvato con Del. C.C. n. 5/2007

INDICE
 

Art.  1 - Applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale
Art.  2 - Aliquota applicata

Art.  3 - Misura della variazione
Art.  4 - Soggetti passivi
Art.  5 - Efficacia della deliberazione
Art.  6 - Sanzioni
Art.  7 - Decorrenza

 

Art.  1  - Applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale - indice

 1)       In applicazione dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall’art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, viene disposta l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art.  2 - Aliquota applicata - indice

1)       La misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,5 per cento a decorrere dall’anno 2007.

Art.  3 - Misura della variazione - indice

1)       Il Comune ha la facoltà di elevare l’aliquota dell’addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Art.  4 - Soggetti passivi - indice

1)       Sono tenuti al pagamento dell’addizionale  comunale all’I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune  di Cutigliano alla data dal primo gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale.

Art.  5 - Efficacia della deliberazione - indice

1)       La deliberazione di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

2)       L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Art.  6 - Sanzioni - indice

1)       Il ritardato o omesso versamento dell’addizionale è punito con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

Art.  7 - Decorrenza - indice

1)       Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2007.

 

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