![]() |
COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia |
REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO
E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
TITOLO I° - ENTRATE COMUNALI
Articolo 2 - Determinazione canoni, prezzi e tariffe
Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
TITOLO II° - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 4 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 5 - Modalità di pagamento
Articolo 6 - Attività di riscontro
Articolo 7 - Omissione e ritardo dei pagamenti
Articolo 8 - Dilazioni di pagamento
TITOLO III° - RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 9 - Forme di riscossione
Articolo 10 - Procedure
Articolo 11 - Esonero dalle procedure
Articolo 12 - Regolamenti specifici
Articolo 13 - Entrata in vigore
Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale dell’accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n° 142 e nel decreto legislativo 25/02/1995 n° 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del Regolamento Comunale di contabilità.
Le tariffe, canoni e prezzi sono determinati con deliberazione dell’organo competente, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell’esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 2.
Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
La responsabilità delle gestione delle entrate, è attribuita mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25/02/1995 n° 77, entro i dieci giorni successivi all’accertamento medesimo.
Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, spetta ai funzionari responsabili, di cui al precedente comma 1, provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune, trasmettendo, anche in questo caso, copia della documentazione al Servizio Finanziario.
Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall’art. 52, comma 5, lettera b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, il funzionario responsabile vigila sull’osservanza della relativa convenzione di affidamento.
In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nei conti correnti postali intestati al Comune - Servizio di Tesoreria;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall’art.24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449. L’accettazione dell’assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l’omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell’art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n° 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità di somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “ valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall’Ente provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446.
La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento.
Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, dal Responsabile dell’entrata di cui al precedente art. 4, a specifica domanda presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
durata massima: ventiquattro mesi;
decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
Con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n° 639, quando la gestione dell’entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97;
Con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602 e D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43, quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione.
In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 7. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell’atto di contestazione.
Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all’importo di £ 20.000 complessive, da ragguagliare al controvalore in EURO in vigore.
Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.
Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell’entrata stessa.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999.