![]() |
COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia |
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
AI TRIBUTI COMUNALI
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione
Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale
Art. 5 - Procedimento su iniziativa del contribuente
Art. 6 - Atto di accertamento con adesione
Art. 7 - Perfezionamento della definizione
Art. 8 - Effetti della definizione
Art. 9 - Riduzione della sanzione
Art. 10 - Norme finali e transitorie
ALLEGATO N.1 -
(PDF: 52k)
Il presente regolamento disciplina, nell’esercizio della potestà regolamentare del Comune, sancita in via generale dalla legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni e specificamente dall’art. 52 del Dlgs. N° 446/1997 e art. 50 Legge 27/12/1997 n° 449, l’istituto dell’accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell’ordinamento del Comune sulla base dei criteri, in quanto applicabili, stabiliti dal Dlgs. n° 218 del 19-06-1997, nell’intento di evitare il più possibile il contenzioso a tutte le parti in causa.
Per “accertamento con adesione” s’intende un procedimento amministrativo di accertamento delle basi imponibili dei singoli tributi con la partecipazione del contribuente interessato che avanza osservazioni e formula proposte a tutela dei propri interessi e che presta nella fase finale il suo consenso, rinunciando al diritto d’impugnazione e concorrendo a rendere immodificabile l’atto conclusivo di accertamento. Di conseguenza, l’accertamento con adesione ha come oggetto la determinazione della base imponibile in contraddittorio con il soggetto passivo anche mediante soluzioni concordate date a questioni controverse concernenti elementi di fatto ed interpretazioni di diritto.
L’istituto dell’accertamento con adesione si applica esclusivamente ad accertamenti d’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione (quali, ad esempio, errori materiali) dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
Alla fase centrale del procedimento, il contraddittorio, devono partecipare tutti i soggetti che hanno interesse alla definizione del tributo.
Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone materie concordabili e, quindi, elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Le materie concordabili attengono:
a) a questioni controverse relative agli elementi di fatto e alle interpretazioni di diritto inerenti ai singoli fattori negativi e positivi che compongono la base imponibile dei tributi;
b) ai criteri valutativi e alle stime dei valori dei beni che costituiscono oggetto d’imposizione. Esulano, pertanto, tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria é determinabile sulla base di elementi certi.
L’ufficio, per instaurare l’accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento stesso, valutando attentamente il rapporto tra i costi e i benefici dell’operazione e, soprattutto, il rischio di soccombere in un eventuale ricorso.
L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo avere adottato l’accertamento con adesione, che lo stesso é infondato o illegittimo, ha il dovere di annullarlo, ricorrendo all’istituto dell’autotutela.
Il procedimento di definizione può essere attivato:
a) a cura dell’ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
Il funzionario responsabile del tributo, cui spetta l’onere del procedimento ai sensi della legge 241/1990, dopo aver accertato l’esistenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio col contribuente ai sensi del punto 3 del precedente articolo 2, ad accertamento formato, ma prima di notificare il rituale avviso di accertamento, invia al contribuente sia a mezzo notifica diretta sia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire che deve contenere:
a) il tributo suscettibile di accertamento;
b) l’eventuale dichiarazione concordabile;
c) giorno, ora e luogo della comparizione, per definire lo stesso accertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie specifiche, che il Comune, in sede di accertamento di un tributo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi e per gli effetti del comma precedente, per definire l’accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non é obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non può essere sanzionata, come del pari non é obbligatoria l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio consente, comunque, al contribuente di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare a ridimensionare la pretesa tributaria del Comune.
Il contribuente cui sia stato notificato l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, qualora riscontri elementi concordabili a mente del punto 3 del precedente articolo 2, anteriormente all’impugnazione dell’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta all’ufficio comunale competente che ne rilascia ricevuta. (Cfr. All. 1)
L’impugnazione dell’avviso di accertamento comporta rinuncia all’istanza di definizione.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per impugnare sia quelli per pagare il tributo, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto, ai sensi dell’articolo 2, punto 3 del presente regolamento.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l’invito a comparire.
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato dall’invito comporta rinuncia a definire l’accertamento con adesione.
Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito potranno essere tenute in considerazione solo se presentate entro tale data.
Il responsabile del procedimento, in un succinto verbale, dà atto di tutte le operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato.
A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento sia concordato col contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da un un suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.
Nell’atto di definizione vanno indicati sia gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, sia la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute a seguito della definizione.
La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso. Il responsabile del procedimento può anche concedere una dilazione nel pagamento, non superiore, comunque, a sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, sottoscrizione che sancisce ad ogni effetto di legge la fine del procedimento.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.lgs. 507/1993 e successive modificazioni) la quale, alla data di adozione del presente regolamento, può essere riscossa unicamente a mezzo ruolo, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi di tributo, sanzioni e interessi risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non può essere, pertanto, impugnato, integrato né modificato dall’ufficio.
L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, che l’ufficio competente possa procedere ad accertamenti integrativi, qualora la definizione riguardi accertamenti parziali e si sia venuti a conoscenza in seguito di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso della medesima.
Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Il presente regolamento entra in vigore dall’01-01-2000. Di conseguenza, l’istituto dell’accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, é applicabile agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.
L’istituto suddetto é pure applicabile, su iniziativa dell’ufficio competente, anche ai periodi pregressi d’imposta per i quali sia ancora possibile procedere all’accertamento.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 218/1997.